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Codice Ue delle comunicazioni elettroniche: la nuova normativa per un mercato più accessibile e sicuro

Gli Stati Ue avrebbero dovuto recepire il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche entro il 21 dicembre 2020, ma lo hanno fatto solo Grecia, Ungheria e Finlandia. Ecco le novità e l’iter del recepimento in Italia

Pubblicato il 30 Apr 2021

Roberto Jacchia

Socio co-fondatore, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

Marco Stillo

Associate, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

transizione digitale - PA - Comuni

Il 4 febbraio 2021, la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati Membri per non aver recepito, entro il 21 dicembre 2020, la Direttiva 2018/1972, che ha istituito il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Solo Grecia, Ungheria e Finlandia, infatti, hanno notificato alla Commissione di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, completando così il relativo procedimento.

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Il percorso verso l’introduzione del Codice

Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018, il Codice mira a promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, favorendo una concorrenza sostenibile, ampliando la connettività e l’accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei e garantendo l’accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali, in modo da raggiungere gli obiettivi del c.d. “Pacchetto connettività” della Commissione entro il 2025 superando così alcune delle lacune legate al precedente quadro normativo.

La necessità di un approccio più moderno era già emersa con l’Agenda digitale europea del 2010, in cui la politica basata sulla complementarità fra la promozione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti era stata messa in discussione dai sempre più ambiziosi obiettivi di copertura e connettività a banda larga e dalle reti di nuova generazione. L’importanza di un focus maggiore sugli investimenti pubblici era stata ulteriormente ribadita nella Strategia per il mercato unico del 2015, in cui la Commissione aveva evidenziato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte, tra le altre cose, ad incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, a promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, nonché ad assicurare un’efficace protezione dei consumatori. Questa posizione era stata ulteriormente rafforzata dalla Comunicazione “Gigabit Society del 2016 che, sottolineando come l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità in tutti gli strati della società fosse fondamentale per beneficiare appieno dei vantaggi economici e sociali della trasformazione digitale, ribadiva l’importanza cruciale dei grandi investimenti nelle reti e di una connettività internet ad alte prestazioni nel mercato unico digitale.

Riunendo in un unico testo normativo, con integrazioni e modificazioni, la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche, che ricomprende la Direttiva 2002/19/CE sull’accesso alle reti di comunicazione elettroniche, la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/21/CE per l’istituzione di un quadro comune, la Direttiva 2002/22/CE relativa servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC), pertanto, il Codice segna una netta inversione di tendenza rispetto al passato nonché il punto di approdo di un percorso durato quasi 10 anni il cui scopo è quello di fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile, di modo che essi possano partecipare pienamente all’economia digitale.

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Le principali disposizioni del Codice

In primo luogo, nell’ottica di una migliore implementazione delle reti 5G il Codice invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare per attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio. Più particolarmente, gli Stati Membri devono assicurarne una gestione efficace garantendo che la sua allocazione nonché il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nello specifico, la concessione di diritti d’uso individuali deve essere limitata alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente dello spettro radio alla luce della domanda, e la loro durata non deve essere inferiore a 20 anni, cosa che dovrebbe garantire certezza giuridica e stimolare investimenti a lungo termine.

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In secondo luogo, il Codice amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Oltre a svolgere un ruolo propriamente tecnico, consistente, tra le altre cose, nell’attuare la regolamentazione ex ante del mercato, nel provvedere alla gestione dello spettro e alle relative decisioni, nel contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel valutare e monitorare attentamente la definizione del mercato e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet, queste ultime infatti possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale. Al fine di tutelare la concorrenza nel mercato interno, inoltre, le ANR possono imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (significant market power, SMP), ossia che, individualmente o congiuntamente con altri, godono di una posizione equivalente ad una posizione dominante, specifici obblighi quali, tra gli altri, quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile. Le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso, tuttavia, possono beneficiare di un regime più favorevole la cui ratio si rinviene nei minori rischi per la concorrenza che esse sollevano in quanto non integrate verticalmente.

Una delle novità fondamentali del Codice consiste, poi, nell’ampliamento della definizione di “servizio di comunicazione elettronica”, che ora include, garantendone la fruibilità universale, non solo i servizi di accesso a internet ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2120 (ossia che forniscono connettività a tutti i punti finali di internet a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate) ma anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali e, soprattutto, quelli di comunicazione interpersonale. Questi ultimi, in particolare, consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica tra un numero finito di persone determinato dal mittente, e comprendono servizi quali, tra gli altri, le chiamate vocali tradizionali tra due persone, i messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica e le chat di gruppo, assoggettando così alla Direttiva 2018/1972 la maggior parte delle imprese che forniscono sevizi c.d. “over the top” (ossia contenuti e applicazioni di tipo “rich media“, traendo ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari).

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, invece, il Codice impone ai service providers l’obbligo di fornire loro una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita, contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard. Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi svolge un ruolo fondamentale, in quanto il contratto diventa efficace solamente quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla sua ricezione.

Nell’intento di pervenire ad un approccio unitario a livello europeo, infine, oltre al Codice è entrato in vigore anche il Regolamento (UE) 2018/1971, che rafforza il mandato del BEREC e della sua Agenzia di Sostegno (“Ufficio BEREC”). Più particolarmente, il BEREC potrà, tra le altre, cose, i) assistere e consigliare le ANR nonché le istituzioni europee, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze, ii) formulare pareri ed orientamenti sull’attuazione del quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche, iii) intervenire su questioni riguardanti le sue competenze in materia di regolamentazione del mercato e di concorrenza in relazione allo spettro radio, iv) riferire sulle materie tecniche di sua competenza, e v) formulare raccomandazioni nonché diffondere le best practice regolamentari alle ANR.

Conclusione

Gli Stati Membri hanno avuto due mesi di tempo per rispondere alle lettere della Commissione. Per quanto riguarda l’Italia, più particolarmente, la legge di delegazione europea 2019-2020 (che, tra le altre, dovrebbe recepire anche la Direttiva 2018/1972) è stata approvata dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, e tornerà in seconda lettura al Senato dove era stata già approvata in data 29 ottobre 2020. in ogni caso, la Commissione potrebbe comunque nel prossimo futuro emettere un parere motivato nei confronti dei 24 Stati Membri cristallizzando in fatto e in diritto l’inadempimento contestato e diffidando gli Stati Membri in questione a porvi fine entro un dato termine, potendo eventualmente arrivare, in caso contrario, a adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea conformemente all’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

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