L’emendamento

Digital Bonus per la fibra negli edifici, una buona idea mal costruita

Un emendamento alla Legge di Bilancio introduce un bonus fiscale per accelerare il processo di aggiornamento degli impianti di telecomunicazioni negli edifici esistenti, ma finisce per tracciare un sistema “schizofrenico”, che non tiene conto della normativa esistente. Eppure ottenere lo scopo sarebbe abbastanza semplice

Pubblicato il 16 Dic 2020

Luca Baldin

project manager smart building italia

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Si fa strada l’idea, contenuta in un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, di un bonus fiscale che nasce con le migliori intenzioni, ossia accelerare l’infrastrutturazione in fibra ottica degli edifici esistenti, ma finisce per creare un sistema “schizofrenico”, che non tiene conto delle normative già esistenti.

Digital Bonus, da dove nasce l’equivoco

L’emendamento, di cui si sta discutendo molto in questi ultimi giorni tra presunte bocciature e previsti ripescaggi, nella redazione licenziata dalla Commissione andrebbe ad inserire di fatto un nuovo articolo al testo di Legge, il 12 bis, denominato “Digital Bonus”, articolato in 6 commi.

Più o meno equivocando, alcuni articoli comparsi lasciavano intendere che si intendesse estendere la validità del noto Ecobonus 110% ai lavori di adeguamento e rinnovamento degli impianti verticali di telecomunicazione degli edifici, inserendoli tra quelli “trainati”. In realtà, a ben leggere l’articolato dell’emendamento, per ora non si tratta di questo, e l’equivoco probabilmente è sorto dal fatto che si adotta analogamente all’Ecobonus la percentuale “magica” del 110%.

Fin dalle prime righe si comprende che lo scopo del legislatore è più ampio, ovvero mettere a punto un bonus fiscale tale da dare una forte accelerazione al processo di aggiornamento degli impianti di telecomunicazioni negli edifici esistenti, partendo dal dato inequivocabile che proprio la connettività costituirà un asset fondamentale anche del cosiddetto Recovery Fund e che i ritardi della rete italiana sono noti.  L’emendamento approvato dalla Commissione, infatti, punta esplicitamente alla “realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità”. L’aliquota prevista è, appunto, il 110% con un tetto di 1.000 euro per ogni unità immobiliare.

Al riguardo varrà la pena notare che per unità immobiliare si deve intendere “ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”, quindi che il contributo “fino a 1.000 euro” viene riconosciuto non all’immobile (esempio un condominio) ma ad ogni sua unità (appartamenti, uffici, negozi). Questo per dire che si tratterebbe di un contributo corposo, se si pensa a edifici composti da numerose unità immobiliari, in grado di coprire ampiamente non solo i costi di realizzazione dei cosiddetti “spazi installativi”, ma dell’impianto di distribuzione in fibra ottica in ogni sua componente. L’intenzione del legislatore sembra quindi quella di spingere con decisione sulla diffusione di una rete performante, realmente FTTH (fiber to the home).

Luci e ombre dell’emendamento sul Digital Bonus

Tutto bene, quindi? Sì e no.

Un provvedimento quanto mai opportuno, a guardare il lento trend di crescita di questa tipologia di impianti in Italia, ostacolati anzitutto da una oggettiva difficoltà per gli operatori di entrare negli edifici, dovuta a problemi tecnici che si sommano ad una giustificata ritrosia degli amministratori di immobili ad aprire le porte ad un mercato anarchico e caotico che sull’esigenza primaria di non duplicare gli impianti non sembra ancora aver trovato una posizione unanime.

È quindi da annoverare tra le cose indubbiamente positive lo sforzo del legislatore di spingere, utilizzando la leva fiscale, per superare quello che a tutti gli effetti si presenta come il vero collo di bottiglia della rete a banda ultra-larga, ovvero il verticale d’edificio. È questo, infatti, il nodo che sta rallentando in modo pesante lo sviluppo di vere connessioni  a banda ultra larga nel Paese.

Sempre nel novero delle cose positive va registrata anche la consapevolezza dimostrata, attraverso l’approvazione unanime dell’emendamento, dell’urgenza di intervenire sul costruito, allineandolo a quanto già previsto da oltre cinque anni per gli edifici nuovi o ristrutturati, a seguito dell’approvazione della Legge 164/2014 e dell’inserimento nel Testo Unico dell’edilizia dell’art. 135 bis.

Affianco a queste notazioni sicuramente positive, alla lettura del testo approvato in commissione sono emersi tuttavia alcuni elementi critici, che debitamente segnalati da numerose parti agli estensori, hanno già portato ad ipotizzarne una riscrittura parziale.

La separazione tra i cavi

Il primo punto che non convince è al comma 1 e riguarda la prevista separazione tra i cavi per telecomunicazioni e quelli relativi agli altri servizi digitali d’edificio, come per esempio videocitofonia, videosorveglianza, telerilevamento, ma potremmo aggiungere i servizi broadcast. Un punto che non convince perché non tiene in nessuna considerazione lo sforzo fatto fin dal 2014 per definire le caratteristiche tecniche degli impianti di cablaggio per le comunicazioni elettroniche degli edifici di nuova costruzione, culminato nella pubblicazione della Guida Tecnica CEI 306-22 “Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l’applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164”. Una Guida tecnica i cui contenuti, e questo è il dato rilevante, sono stati opportunamente inglobati lo scorso luglio all’interno della nuova Guida CEI 306-2, ovvero la bibbia del cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici.

Documenti che fanno perno sul concetto di “impianto multiservizio” come infrastruttura unica dell’edificio per le comunicazioni elettroniche, in grado di integrare tutti i servizi digitali grazie ad un sistema di distribuzione multifibra. Il modello prefigurato dall’emendamento non tiene quindi in considerazione l’esistenza di una normativa precedente e di norme tecniche precise in materia, frutto di un lungo confronto tra tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti delle telecom che, nel ridisegnare la CEI 306-2, hanno normato le caratteristiche degli impianti di comunicazione di tutti gli edifici: nuovi, ristrutturati o esistenti. Andando quindi ben oltre il perimetro della L. 164/2014.

Difformità tra vecchi e nuovi edifici

Il testo dell’emendamento sembrerebbe viceversa definire un sistema duale, distinguendo gli edifici nuovi, a cui si applica la norma CEI, da quelli esistenti, a cui non si applicherebbe. La domanda che sorge è quindi: perché?

La risposta a questa domanda sembra risiedere nello stesso comma poche righe sotto, quando si precisa che il contributo riguarda sostanzialmente lo spazio installativo, quindi la canalizzazione, che rimarrebbe di proprietà del condominio, mentre la fibra che vi verrà passata sarebbe di proprietà dell’operatore o addirittura “degli operatori “ che la posano, lasciando intendere che si ritiene accettabile il fatto che ogni operatore agisca in autonomia, persino duplicando l’impianto, ovvero in spregio di qualsiasi regola del buon senso e di economicità e persino in netto contrasto con quanto auspicato dalla stessa Comunità Europea.

Al comma 2, per dare senso a questa cosa ci si appella ad una presunta “integrità delle reti” tutta da dimostrare, dal momento che è cosa nota che gli operatori usano da sempre tratte di rete non proprietarie, riconoscendosi reciprocamente dei diritti di transito il cui ammontare viene stabilito annualmente da Agcom. Il problema, quindi, non è l’integrità della rete, ma la definizione di regole comuni, che già esistono e che andrebbero estese ai cosiddetti operatori d’edificio.

Attribuiti ad Agcom poteri che non ha

Ma sempre il comma 2 va ben oltre, appellandosi proprio all’Autorità garante (Agcom) che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrebbe indicare le specifiche tecniche dei cavidotti e persino qualificare gli operatori autorizzati ad operare su tali impianti.

Il legislatore, in questo caso, attribuisce all’autorità garante un potere che non ha, dal momento che non è Agcom a stabilire le caratteristiche tecniche degli impianti, bensì il CEI, che l’ha già fatto; che la qualifica dei tecnici avviene per legge attraverso il DM 37/08; che nessuna norma prevede abilitazioni di secondo livello e, infine, che nessuno può vietare ad un tecnico di realizzare un impianto per il quale ha ottenuto l’abilitazione, men che meno un’autorità garante.

Un sistema “schizofrenico”

In sintesi l’emendamento approvato in Commissione lascia trasparire un’intenzione più che buona, ma sembra tracciare un sistema “schizofrenico”, prefigurando impianti di natura diversa a seconda che l’edificio sia di nuova costruzione o già costruito; con fibre che in parte apparterranno ai condomini e in parte agli operatori; con montanti in fibra portati persino da più operatori, ovvero duplicando l’impianto; escludendo dalla possibilità di realizzazione e manutenzione i tecnici che la legge abilita proprio a tali servizi; ponendo a carico del contribuente, quindi di noi tutti, interventi infrastrutturali che andranno a solo vantaggio degli operatori.

Tutto ciò per non accettare un nuovo modello di distribuzione dei segnali ottici, basato su rete nazionale orizzontale (la famosa rete unica) e verticali in carico ai proprietari dell’immobile, ovvero ciò che avviene per tutte le altre commodities (gas, luce, acqua), senza eccezione alcuna.

L’anello mancante

L’anello mancante per rendere estremamente convincente questa soluzione era il fatto che ci potessero essere incentivi fiscali tali da prefigurare impianti realizzati a spese dello Stato, ovvero esattamente quello che lascia intendere l’emendamento in questione e che è la cosa che andrebbe assolutamente salvata.

Il modello che si potrebbe prefigurare è semplice e lineare e si può sintetizzare in pochi punti:

  • lo Stato riconosce un benefit fiscale importante al privato che rinnova il proprio impianto;
  • l’impianto viene realizzato dal privato con propri tecnici imponendo il rispetto della norma CEI 306-2;
  • i tecnici registrano gli impianti verticali nel Sinfi (catasto delle infrastrutture) come tratte delle rete nazionale di telecomunicazioni, non duplicabile;
  • a fronte del finanziamento, il privato accetta di far transitare sul proprio impianto multiservizi gratuitamente tutti gli operatori telecom che ne facciano richiesta e che a loro volta si impegnano ad utilizzarlo;
  • la proprietà dell’immobile si impegna ad assicurare attraverso apposito contratto di manutenzione il rispetto delle SLA previste contrattualmente dalle telecom con i propri utenti;
  • gli utenti finali godono del fatto che un tratto della rete viene utilizzato dagli operatori gratuitamente, con uno sconto in bolletta.

Con pochi aggiustamenti il Digital Bonus può costituire una vera occasione di modernizzazione del Paese, così come sta già accadendo con l’Ecobonus, ma a condizione di adottare un percorso chiaro e di evitare pasticci.

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