Nonostante la bontà delle intenzioni, gli interventi normativi messi in atto negli ultimi anni per accelerare gli investimenti nelle reti 5G ed accelerarne la diffusione sono ancora lontani dal sortire le attese e sperate semplificazioni che avrebbero già dovuto, negli auspici, ridurre gli adempimenti a carico degli operatori e le tempistiche di rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Difficoltà burocratiche che, non a caso, hanno spinto le telco a disertare le gare indette da Infratel a marzo.
Italia 5G, asta deserta: i motivi del no e gli scenari futuri
Il 5G rappresenta il fattore abilitante di un’ampia, variegata e sofisticata gamma di servizi da cui dipende, in buona misura, la crescita e la competitività dell’UE e dell’Italia.
A fronte dell’esigenza, ormai non più procrastinabile, di spingere l’acceleratore sul dispiegamento delle reti, il nostro Paese ha destinato al piano “Italia 5G”il 30% delle risorse a disposizione per la Banda ultralarga, ossia 2,02 miliardi dei 6,7 mld circa destinati dal PNRR allo sviluppo delle reti ultraveloci ed ha al contempo messo in atto, negli ultimi tre anni, una serie di interventi di semplificazione, l’ultimo dei quali contenuto del c.d. decreto taglia prezzi (il D.L. n. 21/2022), destinati, quantomeno nelle intenzioni, a ridurre la complessità e dunque le tempistiche per il rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione delle infrastrutture.
Gli interventi di semplificazione dell’ultimo triennio
Al fine di dare slancio agli investimenti nelle reti ed accelerare il deployment delle stesse, in linea con gli obiettivi fissati nel PNRR e nell’Agenda per la semplificazione 2020-2023, nell’ultimo triennio sono state messe in atto importanti iniziative di semplificazione, l’ultima delle quali contenuta nel D.L. n. 21/2022, il c.d. “decreto taglia prezzi”, come emendato dal Senato ed approvato dalla Camera in sede di conversione.
Le novità del decreto taglia-prezzi
L’art. 7 septies, in particolare, va a modificare l’art. 44 del D.Lgs. n. 259/03 recante la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per nuovi impianti radioelettrici, escludendo la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, nel caso di installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici.
Si tratta di una disposizione che parte dalla constatazione delle evoluzioni del mercato e, dunque, dell’affermazione, accanto agli operatori di telefonia, delle Tower Companies, che certamente prende atto della difficoltà dei Comuni di gestire un’importante mole di documentazione tecnica e che in tale ottica cerca di ridurre la complessità procedurale rispetto ad infrastrutture che per caratteristiche e funzione appaiono propedeutiche all’installazione degli impianti veri e propri. Resta immutata la disciplina per gli operatori di telefonia mobile, detentori della componente radioelettrica attiva, chiamati a certificare il rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica e ad ottenere le autorizzazioni del Comune e dell’Arpa per installare un impianto.
Se da un lato il decreto taglia prezzi ha introdotto questa semplificazione, dall’altro, nel ridefinire e rafforzare i poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale (Golden power) anche in materia di 5G, ha introdotto, con l’art. 28, ulteriori adempimenti a carico degli operatori – redazione di un piano annuale (modificabile con cadenza quadrimestrale) contenente il programma di acquisti, l’elenco dei fornitori anche potenziali, un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G da sottoporre alla previa approvazione (entro 30 giorni dalla notifica con possibilità di proroga per ulteriori complessivi 40 giorni) con DPCM – che rischiano, seppur nella condivisibile logica di garantire elevati standard di sicurezza, di ulteriormente rallentare lo sviluppo infrastrutturale.
L’intervento di semplificazione sopra descritto arriva a valle di un processo in atto ormai da qualche anno, ma intensificatosi nel biennio scorso, che cerca di ridurre la complessità del pachiderma normativo nazionale che gli operatori e le amministrazioni si trovano a dover applicare nel tentativo di accelerare lo sviluppo infrastrutturale.
Semplificazioni e Semplificazioni bis
Ed infatti, già il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed il n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertiti, rispettivamente, con L. n. 120/2010 e L. n. 108/2021, hanno introdotto una serie di misure per semplificare e velocizzare le procedure e ridurre gli adempimenti richiesti agli operatori per la realizzazione delle infrastrutture fisse e mobili.
Nello specifico, soffermando l’attenzione solo sul segmento mobile, D.L. n. 76/2020, oltre ad intervenire sulla disciplina degli impianti temporanei di telefonia mobile prevedendo una comunicazione di avvio lavori e l’attivazione decorsi 30 giorni in mancanza di diniego ARPA (e la sola autocertificazione di attivazione per gli impianti temporanei con permanenza non superiore a 7 giorni), ha sancito il divieto di introduzione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio e di incidenza sui limiti di esposizione. Si tratta di una presa di posizione forte e doverosa, in risposta all’ampia serie di ordinanze locali con cui numerose amministrazioni hanno tentato di ostacolare, sulla base di presunte e ad oggi ancora indimostrate esigenze di tutela della salute dei cittadini, di ostacolare il dispiegamento delle reti 5G nei territori amministrati.
Su queste modifiche si è innestato il D.L. n. 77/2021 che ha escluso la necessità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica richiedendo solo la comunicazione di avvio lavori con autocertificazione per la modifica di impianti esistenti per sopraelevazione <1,5 m e aumento sagoma < 1,5 mq ed il D.Lgs. n. 207/2021 con il quale è stata recepita la direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che ha sancito l’obbligatoria convocazione della Conferenza servizi entro 5 giorni dal ricevimento istanza e la formazione del silenzio assenso decorsi 90 giorni, ha previsto l’invio al Genio Civile di una segnalazione certificata di inizio attività per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ed ha fissato termini chiari (90 giorni per nuove installazioni e 30 giorni per modifiche di impianti esistenti) per il rilascio dei pareri ENAC/ENAV.
L’impatto delle misure di semplificazione
Certamente gli interventi di semplificazione descritti sono giovani e necessitano, come in tutti i casi di modifiche normative importanti, di un periodo di assestamento conseguente alla necessità, innanzitutto per le amministrazioni chiamate ad applicarle, di comprenderne a pieno le implicazioni e metabolizzarle. Tuttavia, anche a voler scontare con questa considerazione parte del rammarico derivante dalle difficoltà ancora esistenti, il quadro che emerge è ancora scoraggiante. Ed infatti, oltre ad una palpabile mancanza di pianificazione che riguarda molti enti locali per identificare i bisogni di copertura e i siti in cui autorizzare gli impianti, sono molto diffuse le violazioni dell’obbligo di convocazione della Conferenza dei Servizi, permane l’adozione di pareri non definitivi e/o condizionati, continua la ritrosia dei Comuni ad adottare delibere dichiarative del silenzio assenso e continuano ad essere assenti dalla Conferenza ENAC/ENAV, Aviazione militare e Genio civile. Si tratta di difficoltà legate a violazioni e/o elusioni della normativa dettata a livello nazionale che rischiano di rallentare il deployment delle reti e di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di copertura fissati a livello nazionale ed europeo. La disomogeneità applicativa attuale, unita ad una difficile prevedibilità delle decisioni delle singole amministrazioni locali che è conseguita all’adozione degli interventi normativi descritti, sta di fatto per una strana eterogenesi dei fini, rischiando di ostacolare anziché velocizzare la realizzazione delle reti 5G.
Conclusioni
L’analisi del vigente quadro normativo e degli interventi di semplificazione messi in atto da ultimo con il decreto taglia prezzi mostra il chiaro tentativo delle autorità nazionali di ridurre la complessità e favorire il rapido dispiegamento delle reti 5G. Ciononostante, permangono molte ombre legate a diffusi casi di disapplicazione e/o elusione totale o parziale di norme di carattere nazionale che impongono una riflessione sui possibili correttivi da apprestare.
Certamente la soluzione non potrà risiedere nell’adozione di ulteriori norme che accrescendo la complessità favorirebbero soltanto ulteriori disfunzioni mettendo in difficoltà ancor maggiore gli enti locali chiamati ad applicarle. In una logica di efficacia, è fuor di dubbio che oltre ad iniziative tese ad accrescere la conoscenza da parte dei funzionari preposti potrebbe essere auspicabile un rafforzamento dei meccanismi di responsabilità in capo agli stessi che consentano davvero di assicurare quell’uniformità applicativa ad oggi ancora lontana dal venire. Si tratta di un tema di cruciale rilevanza che ad oggi impedisce di formulare previsioni certe sui tempi di realizzazione delle infrastrutture, determina l’inevitabile proliferare dei costi a carico degli operatori e certamente non infonde quella fiducia necessaria ad investire nel nostro Paese impattando negativamente anche sugli obiettivi di copertura che con Piano Italia 5G si intende raggiungere.
Ed infatti, è chiaro che nelle considerazioni che hanno spinto le telco a disertare le gare indette da Infratel a marzo un certo peso l’hanno avuto anche le difficoltà burocratiche che si frappongono alla realizzazione delle reti e che in presenza di rigide penali e grandi investimenti da traguardare in tempistiche sfidanti assumono ancor maggiore centralità. Il 20 maggio scorso è stato pubblicato da Infratel un nuovo bando che destina minori contributi e richiede meno investimenti ma è fuor di dubbio che essendo stato confermato tutto il set di garanzie e penali già previsto nei bandi di marzo, le valutazioni legate alle tempistiche di realizzazione continueranno a ricoprire un ruolo importante nelle scelte delle telco e, dunque, nel raggiungimento degli obiettivi che sono stati dati.