Codice degli appalti, quali sono le novità che miglioreranno il Paese

Semplificazione normativa, ruolo dell’Anac rafforzato, documento di gara europeo, gare elettroniche, riduzione del contenzioso amministrativo: i punti di forza del nuovo Codice degli Appalti, e le critiche relative alla mancanza di coordinamento con le norme europee, analisi punto per punto

Pubblicato il 13 Feb 2017

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Il Codice degli Appalti e delle Concessioni recepisce in un unico testo di legge le norme per i Contratti pubblici, le concessioni ed i servizi, riducendo ad un decimo il numero di articoli rispetto alla precedente disciplina. Oltre ad essere un solo testo normativo, il “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” realizza una semplificazione importante, ma non ancora sufficiente a causa di vari errori e mancati raccordi con le norme europee. Ma iniziamo a vedere quanto di positivo è contenuto nel Codice.

La scelta del legislatore di demandare all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida ministeriali dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari è senz’altro un aspetto positivo perché si verificherà una veloce attività di indirizzo generale e l’aggiornamento sarà tempestivo e coerente con le innovazioni e gli standard di riferimento.

Il ruolo dell’ANAC esce rafforzato e questo è un ulteriore elemento positivo, anche se, contrariamente da quanto segnalato dal Consiglio di Stato, nulla dice sulla natura giuridica delle linee guida Anac e sul relativo loro carattere vincolante. Bene la creazione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di coordinamento e monitoraggio. Il nuovo Codice recepisce le direttive UE e contemporaneamente riordina la normativa di settore, rafforza il ruolo di ANAC,

Il Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione. Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

In particolare questi sono i punti strategici significativi:

a) Qualità del progetto, della stazione appaltante e degli operatori

b) Misure a sostegno della legalità, rafforzamento del ruolo di ANAC

c) Disciplinate le concessioni, superata la garanzia globale, arriva il documento di gara europeo

d) Trasparenza e dematerializzazione con le gare elettroniche, banche dati

e) Programmazione delle opere e superamento della Legge Obiettivo

f) Norme per il Partenariato pubblico privato. Particolarmente importante perché viene disciplinato per la prima volta l’istituto del “Partenariato pubblico privato” (PPP), in linea con le iniziative comunitarie che puntano a sviluppare tali iniziative.

g) Dibattito pubblico

h) Rivisitazione del general contractor e albi per direttori lavori e collaudatori

i) Riduzione del contenzioso amministrativo

Passando al testo del decreto si evidenziano, tra gli altri, i seguenti articoli in quanto significativi per la loro innovazione/miglioramento rispetto alla precedente normativa, anche con riferimento all’efficienza e trasparenza delle procedure.

Procedura aperta (art.60 D.lgs. n.50/2016)

Tale articolo indica che qualunque ditta può presentare una offerta, e la procedura deve assicurare pubblicità della gara, libertà di partecipazione, selezione in fase di apertura buste. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni (prima 52) decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione. In caso di adozione dell’avviso di pre-informazione o di urgenza debitamente motivata, il termine minimo può essere ridotto a 15 giorni (prima 36, e comunque mai al di sotto di 22)

Procedura ristretta (art.61 D.lgs. n.50/2016)

È prevista anche la possibilità formulare un’offerta solo da parte delle ditte che siano state invitate dall’Amministrazione in base ad una fase di preselezione che deve rispettare pubblicità della gara, preselezione (cioè la domanda di partecipazione), scelta dei concorrenti. Il termine minimo per la ricezione della domanda di partecipazione è di 30 giorni (prima 37) decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione, per le offerte è di 30 giorni (prima 40) decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerta. In caso di avviso di preinformazione pubblicato, il termine minimo per la formulazione dell’offerta è ridotto a 10 giorni. In caso di urgenza debitamente motivata, il termine per la formulazione della domanda di partecipazione è di 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazion, quelle per le offerte è di 10 giorni dall’invio della lettera di invito.

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs. n.50/2016)

La procedura di gara avente carattere eccezionale, è possibile mediante l’utilizzo anche di forniture che soddisfino determinati criteri e quando, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari (non conformi a quanto richiesto dai documenti) o inammissibili (in ritardo, a rischio corruzione o fenomeni collusivi, anormalmente basse, senza qualificazione, prezzo sopra l’importo a base di gara). Per quanto riguarda i criteri, bisogna rispettare uno o più di quelli di seguito elencati:

  • le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
  • implicano progettazione o soluzioni innovative;
  • l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
  • le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.

Viene definita anche la struttura della procedura di gara:

1) pubblicità della gara (oggetto, criterio aggiudicazione, requisiti minimi),

2) preselezione (30 gg a disposizione per domanda di partecipazione),

3) invito ai concorrenti prequalificati a formulare offerta iniziale (30 giorni a disposizione per offerta iniziale, quale base per le successive negoziazioni),

4) possibilità di aggiudicazione sulla base dell’offerta iniziale,

5) possibilità di negoziare le offerte, anche in più fasi successive per ridurre il numero dei concorrenti (riservatezza),

6) chiusura negoziazione con termine per formulare offerta definitiva,

7) aggiudicazione appalto.

Procedure negoziate (art. 63 D.lgs. n.50/ 2016)

Il Codice chiarisce che non è più possibile ricorrere alla procedura negoziata con pubblicazione di bando.

Procedura negoziata senza bando (art. 63 D.lgs. n. 50/2016)

Viene chiarito che è possibile, come ipotesi residuale ed ammessa in via eccezionale, nei casi tassativamente previsti dalla legge la procedura negoziata senza bando quando, ad esempio:

a) precedente gara ordinaria, conclusasi senza aggiudicazione a causa di diserzione o domande e/o offerte inappropriate (ad esempio offerte carenti o inadeguate dal punto di vista tecnico, etc.)

b) esistenza dell’esecutore determinato, quando la concorrenza è assente per ragioni di natura tecnica o per la tutela di diritti di esclusiva (ad esempio diritti di proprietà intellettuale); (non devono esistere sostituti o alternative ragionevoli)

c) urgenza, derivante da eventi imprevedibili ed inevitabili non imputabili ad amministrazione appaltante.

Si evidenzia che vanno invitate almeno 5 (o 11) imprese.

Dialogo competitivo (art.64, D.lgs. n.50/2016)

La procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture che soddisfano uno o più dei seguenti criteri (si segnala che sono simili i presupposti a quelli della procedura competitiva con negoziazione):

  • le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
  • implicano progettazione o soluzioni innovative;
  • l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
  • le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.

Si può utilizzare soltanto il criterio di aggiudicazione dell’o.e.v.

Viene definita anche la struttura della procedura di gara:

1) pubblicità della gara (oggetto, criterio aggiudicazione, requisiti minimi),

2) preselezione (30 gg a disposizione per domanda di partecipazione),

3) invito ai concorrenti prequalificati a partecipare al dialogo,

4) Individuazione esigenze e requisiti

5) avvio del dialogo per definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell’amministrazione,

6) prosecuzione del dialogo fino alla migliore soluzione,

7) presentazione delle offerte finali,

8) aggiudicazione miglior rapporto qualità/prezzo.

Partenariato per l’innovazione (art.65, D.lgs. n.50/2016)

Questa procedura di gara avente carattere eccezionale, prevede la possibilità di utilizzo per sviluppare prodotti innovativi, con successivo acquisto, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti. Si applica la medesima struttura di gara della procedura competitiva con negoziazione, che può essere anche adeguata alla sequenza del processo di ricerca, innovazione con possibile riduzione numero di offerte. Sono possibili obiettivi intermedi e negoziazioni e vi è proporzionalità tra valore stimato delle forniture rispetto all’investimento richiesto per lo sviluppo. Rientra nelle previsioni del Programma HORIZON2020 della Commissione Europea.

Acquisti sopra e sotto soglia

Il Regolamento (UE) n.2015/2170 del 24 novembre 2015, ha individuato le nuove soglie da applicare a partire dal 1° gennaio 2016, si segnala che per gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale la soglia di rilievo comunitario è fissata 209.000 euro.

Acquisti sopra soglia

Viene rafforzato il principio di centralizzazione degli acquisti, quindi tramite Consip o Centrali di Acquisto Regionali. Le centrali di committenza possono procedere a aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti, gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Acquisti sotto soglia

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per indire autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di € 40.000, le stazione appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art.38 del nuovo Codice, mediante D.M. del M.I.T..

Per acquisti tra € 40.000 ed entro le soglie di rilievo comunitario (< € 209.000) è necessaria la qualificazione e il ricorso autonomo agli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza. Se non previsti, aggregazione con una o più stazioni appaltanti o ricorso a procedura ordinaria

Criteri di aggiudicazione (art.95 D.lgs. n.50/2016)

L’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio guida, ma il prezzo più basso può essere utilizzato soltanto nel caso di forniture di beni con caratteristiche standardizzate, oppure forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, ad eccezione di quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  • i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera e assistenziale, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (pari almeno 50% del valore del contratto),
  • i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro.

Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio della dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità / prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europeain relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Compatibilmente con il diritto dell’Unione Europea, ed ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le Pubbliche Amministrazioni possono indicare nei documenti di gara criteri premiali (es. rating di legalità dell’offerente o altri elementi per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione)

L’elemento relativo al costo può assumere anche la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

L’art.80, D.lgs. n.50/2016 del decreto ha rivisitato completamente la disciplina dei requisiti di ordine generale. Le nuove regole rendono più difficile la vita agli operatori economici, delineando un sistema che affida enormi poteri di verifica alle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede, quale causa ostativa, avere riportato condanna con sentenza definitiva, oppure con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), anche riferita ad un suo subappaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 6, per uno o più dei seguenti reati, consumati o tentati, riferiti alla:

– partecipazione a un’organizzazione criminale,

– concussione, corruzione (anche tra privati), reati connessi nell’ambito degli incanti pubblici (turbativa d’asta, etc.)

– frode,

– reati terroristici,

– riciclaggio,

– lavoro minorile

– ogni altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la P.A.

Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti nei cui confronti sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.lgs. n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Il comma 3 individua i seguenti soggetti da sottoporre a verifica per la causa ostativa di cui al comma 1 dell’art.80:

– i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;

– i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo

– direttore tecnico;

– socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

– i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (a meno che la società non dimostri la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)

Il comma 4 dell’art.80 D.lgs.50/2016 stabilisce l’esclusione dalla gara per l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito.

Gravi violazioni in materia di pagamento di tasse ed imposte sono quelle superiori a € 10.000,00 (importo fissato dall’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973).

Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale sono quelle ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 8, DM 30.1.2015

Definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

Il comma 5 stabilisce l’esclusione dalla gara per l’operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un subappaltatore:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee, nazionali, dai CCNL;

b) l’operatore economico si trovi in fallimento, liquidazione, stipula di un concordato con i creditori se questo comporta la cessazione delle attività;

c) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’o.e. si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivi dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l’operatore economico sia stato soggetto ad una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, D.lgs. n. 81 del 2008;

g) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

i) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7, d. l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 203 del 1991, non abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall’art. 4, l. n. 689 del 1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

j) l’operatore economico si trovi con altro partecipante alla medesima procedura di gara in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Non c’è più obbligo di rendere una delle tre dichiarazioni alternative previste in passato dall’art. 38, comma 2, D.lgs. n. 163 del 2006

Novità rispetto al passato sulle condanne passate in giudicato

I commi 7, 8, 9 e 10 dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 stabiliscono che:

– un operatore economico che abbia riportato condanne definitive di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (comma 7);

– se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico (comma 8).

– un operatore economico escluso con sentenza definitiva, che determina l’incapacità a contrarre con la P.A. non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 9).

– se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara per incapacità a contrarre con la P.A. non è stato fissato dalla sentenza di condanna definitiva, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale periodo è di cinque anni, salvo che la pena principale non sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale (comma 10)

Il comma 12 dellart.80 D.lgs. n.50/2016 stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Conflitto di interesse

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (es. rapporti di parentela).

Regolamento europea UE/910 “eIDAS”

È opportuno e necessario che siano modificate alcune disposizioni del Codice che ora non sono allineate con il Regolamento eIDAS. Ad esempio l’art.1 comma1-ter di fatto equipara la PEC a servizio di recapito elettronico certificato, non qualificato. Conseguenza è che si perdono tutte le garanzie alla base della PEC poste in capo ai gestori: regole tecniche certe, vigilanza e capitale sociale inoltre si crea oggettivamente un problema di disparità di trattamento tra i gestori PEC, sottoposti a costi addizionali per mantenere l’accreditamento AgID, e fornitori non soggetti a tali costi ma che di fatto si troverebbero sullo stesso piano dei gestori PEC.

Non si può aggirare il Regolamento eIDAS, che non permette di introdurre vincoli specifici (lo è l’accreditamento AgID) sui servizi non qualificati. dato che la PEC (attuale) non ha nessun riconoscimento specifico a livello europeo, si potrebbe rendere la PEC un servizio qualificato ai sensi eIDAS, ottenendo di avere una qualificazione spendibile in tutta l’UE. Ciò che è necessario introdurre, per far evolvere la PEC verso un servizio qualificato, è l’identificazione certa dei titolari delle caselle che potrebbe beneficiare dell’autenticazione SPID di livello 2 o 3.

Così si potrebbe avere la possibilità di firmare le istanze mediante autenticazione SPID: la formazione di documenti con questa modalità richiede l’acquisizione inequivoca della volontà del titolare della credenziale. Identificazione e sottoscrizione devono essere fasi ben distinte ma certamente ci sono già oggi esempi con cui si può rispondere pienamente a questo requisito.

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