IL PUNTO

Nuovo codice comunicazioni elettroniche, cosa cambia per gli operatori: impatto e nodi da sciogliere

Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrato in vigore la Vigilia di Natale, inizia a produrre i suoi effetti. Vediamo come impatta operativamente e i punti chiave

Pubblicato il 26 Gen 2022

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

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Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è in vigore dal 24 dicembre 2021 e ne abbiamo già ampiamente discusso gli effetti sugli utenti in termini di nuovi diritti o di rafforzamento di quelli esistenti. Ma cosa cambia dal lato dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica?

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche in Italia: che cambia

Focalizziamoci sui risvolti per questi ultimi che, per quanto siano da sempre considerati “contraenti forti”, questa volta si trovano a doversi districare con una normativa in parte nuova la quale, precisiamo sin da ora, non abroga affatto il vecchio codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003), ma lo integra ed in parte lo sostituisce.

Le novità per i fornitori di servizi

Snoccioliamo, di seguito, le novità viste dal lato di un fornitore richiamando, tra le altre, la definizione di “Operatore” per il quale deve intendersi «un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata» (art. 2, lett. ll).

Delineato ciò, passiamo ai punti chiave.

Principi generali

Uno sguardo ai “principi generali” ci appare imprescindibile dal momento che attraverso questi capiamo quali sono i “diktat” ispiratori di questa innovata normativa che si pone il chiaro intento di tutelare alcuni dei diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali in particolare la libertà d’iniziativa economica ed esercizio in regime di concorrenza, con un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica fondato su criteri di:

  • Obiettività
  • trasparenza
  • non discriminazione
  • proporzionalità

Il tutto lo fa nel pieno rispetto del principio della libera circolazione di persone e cose.

In altri termini, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in quanto bene comune e primario, deve essere del tutto libera.

Contrattualistica chiara e sintetica

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a fornire ai consumatori una cd “sintesi contrattuale” concisa e facilmente leggibile in cui devono essere indicati anche:

  • i recapiti per proporre reclamo;
  • le caratteristiche del servizio fornito;
  • la durata, le condizioni di rinnovo e di risoluzione.

Circa le informazioni, contenute nell’allegato 9, è necessario che vengano pubblicate dai fornitori in forma chiara ed esaustiva, affinché la loro lettura sia automatica e avvenga in un formato accessibile per i consumatori diversamente abili.

Su richiesta dell’Agcom è possibile poi prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet di pubblicare informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente ai consumatori portatori di disabilità.

Durata e recesso a 24 mesi massimo

Sicuramente la novità più eclatante riguarda la durata dei contratti: non oltre 24 mesi con l’onere di prevedere tra le offerte commerciali una che almeno abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

In caso di proroga automatica che resta possibile, l’utente finale deve poter esercitare il proprio diritto di recesso in qualunque momento, e con un preavviso di 1 mese (come da Legge Bersani), senza subire alcuna penale o costi di disattivazione alcuna, tranne quelli addebitati per il servizio, comunque erogato, durante il periodo di preavviso azionato.

Ma attenzione, non è tutto.

Infatti, con almeno 2 mesi di anticipo rispetto al tacito rinnovo, i fornitori sono tenuti ad informare l’utente finale/Cliente, in modo chiaro e tempestivo e su di un supporto durevole (tra cui rientra comodamente anche la pec), modalità di recesso nonché sulle migliori tariffe dei loro servizi.

Qualora poi gli operatori apportassero modifiche alle condizioni contrattuali, questi dovranno darne avviso almeno 30 giorni prima, informandoli della facoltà di recesso (disdetta) in caso di mancata accettazione delle nuove condizioni, entro non oltre però 60 giorni dalla comunicazione delle modifiche.

Ancora, il diritto di recesso o cambio operatore non dovrà né comportare alcuna penale né imputare costi di disattivazione, a meno che dette modifiche siano ad esclusivo vantaggio dell’utente finale, ovvero di carattere meramente amministrativo, senza produrre alcun effetto negativo sull’utente finale o siano, infine, imposte in via diretta dal diritto dell’Unione o nazionale.

Maggiore trasparenza contrattuale

Strettamente connesso al diritto di recesso, v’è la tematica relativa alla trasparenza che, nel recepimento della direttiva UE, il d.lgs 207/2021 ha voluto esaltare chiedendo specifica attenzione. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche impone infatti agli operatori una «maggiore trasparenza sui rinnovi automatici delle offerte». In pratica, ha inteso scardinare quel meccanismo secondo il quale quasi tutti i contratti si rinnovavano in automatico, di anno in anno, salvo disdetta dell’utente.

Una maggiore trasparenza oggi incombe sui fornitori i quali, come anticipato, «con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi» (art. 98 quaterdecies).

Focus sull’art. 98

Al titolo III, troviamo i “diritti degli utenti finali” e una serie di articoli che vanno dall’art. 98 undecies all’undetricies.

Leggi qui il testo aggiornato e coordinato del codice delle comunicazioni elettroniche.

Ora, per ragioni di opportunità, vogliamo soffermarci su quelli che, con la lente di un fornitore, riteniamo abbiamo (avuto) un maggior impatto.

L’art. 98 – quater decies

L’art. 98-quarter decies rubricato “Obblighi di informazione applicabili ai contratti”, disciplina sostanzialmente l’onere da parte degli operatori di fornire le informazioni necessarie ex artt. 48 e 49 del Codice del consumo. Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole (per il quale ricordiamo rientra anche una mail box, e in ogni caso per una definizione puntuale rinviamo all’art. 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo) ovvero anche tramite modalità digitali. Il fornitore ancora è tenuto a richiamare «…esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo».

É importante dire che la platea dei destinatari non sono solo i consumatori (privati), ma tra gli utenti finali rientrano anche le microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, salvo che le parti non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni: vale a dire, attraverso il meccanismo delle clausole vessatorie che ricordiamo necessitare della doppia sottoscrizione per la loro validità.

Circa l’obbligo da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica deve poi essere fornita una “sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile”, come su accennato, qui precisando che qualora fosse impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, la stessa dovrà essere fornita in seguito senza indebito ritardo. Con la conseguenza che il contratto produce i suoi effetti nel momento in cui il consumatore conferma il proprio accordo.

L’art. 98 – quindecies

L’art. 98 – quindecies rubricato invece “Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle

Informazioni” assoggetta agli operatori l’obbligo di pubblicare tutte le informazioni necessarie che devono essere costantemente aggiornate.

Rammentiamo che l’Autorità ha la facoltà di esigere che gli operatori diffondano gratuitamente e all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti.

A livello di contenuti, tali informazioni vengono fornite in forma standardizzata nel rispetto della privacy, contemplando misure di sicurezza contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, in ossequio peraltro all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L’art. 98 – septies decies

L’art. 98 septies decies rubricato “Durata dei contratti e diritto di recesso”, vista la sua importanza nell’economia del pezzo, lo riportiamo di seguito testualmente.

1. L’Autorità provvede affinché’ le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione

utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o

modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L’Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall’Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

I punti di attenzione e le incombenze pratiche

Concentriamoci ora sui punti di attenzione e poi sulle incombenze.

I punti salienti

A fronte dei punti salienti di cui alla nuova legge (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) occorre ricordare dunque che:

  • la durata contratto deve essere massima di 24 mesi prevedendo che almeno un’offerta commerciale abbia durata di 12 mesi;
  • operativamente individuare le categorie degli utenti interessati annoverabili alla categoria di micro, piccole imprese e associazioni senza scopo di lucro, rimandando per le definizioni alla nota del Ministero delle Attività Produttive
  • pensando a quei fornitori “ponte” o intermediari che però intendano oltre a rivendere connettività aggiungere altri servizi, è bene sapere che per “servizi correlati” la novella li definisce all’art. 2 del punto “ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza” (art. 1);
  • da ultimo, sulla durata dei contratti e diritto di recesso, è bene segnalare che, per legge, stante il punto 1, i 12/24mesi «non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo».

Le incombenze della materia, un breve memo

Poi, per ragioni di opportunità, facciamo ancora un rapido memo utile ai fornitori di servizi, circa le attività che la materia delle telecomunicazioni impone di seguire periodicamente:

  1. invio semestrale delle misurazioni al Ministero (via PEC);
  2. redazione dell’All. 1 252/16/CONS;
  3. aggiornamento della Carta dei Servizi;
  4. la verifica della durata dell’Autorizzazione generale che è pari a vent’anni (20) anni, secondo quanto disposto dall’art. 11 del novellato CCE D.lgs 259/2003;
  5. in caso di tacito rinnovo da contratto, ricordarsi che d’ora in avanti incombe sul fornitore l’onere di informare l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo anche per e-mail/pec meglio (supporto durevole) che il contratto è in scadenza, oltre alle migliori tariffe sempre che siano state effettuate operazioni economiche migliorative.

I nodi ancora da sciogliere e alcune conseguenze

Come si evince da quanto sopra, i nodi ancora da sciogliere non sono pochi e l’Agcom naturalmente non si è (potuta) ancora pronunciare.

Le conseguenze, come abbiamo potuto notare, specie sul fronte pratico, non sono affatto poche; anche perché le novità, a ben guardare, impattano proprio sulla gestione in concreto.

Ne consegue pertanto che i singoli fornitori per non ingessare procedure interne e, ad un tempo, non cadere in mala gestio, dovranno adeguarsi via via cambiando significativamente l’approccio sinora assunto andando sempre più incontro all’utente finale, quando quest’ultimo non rientri nel novero dei cosiddetti large account per il quale quanto sopra descritto non trova applicazione. Ma, si sa, il consumatore/utente/utente finale, qual “contraente debole” è e sarà sempre, per il legislatore nazionale e tanto più europeo, la parte da maggiormente tutelare.

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