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Nuovo codice delle comunicazioni elettroniche: pro e contro per i consumatori

Molto si è detto delle novità positive per i consumatori introdotte dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, ma il testo nasconde anche misure un po’ controverse in primis per quanto riguarda le possibili insidie legate agli apparati. Cruciale sarà il ruolo delle organizzazioni dei consumatori e di Agcom

Pubblicato il 31 Gen 2022

Marco Pierani

Direttore Public Affairs & Media Relations - Euroconsumers

diritto di accesso

Dalle nuove misure sulla durata dei contratti alle novità sulle modalità di recesso: sono molte le novità positive introdotte dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrato in vigore lo scorso 24 dicembre. Ma oltre agli aspetti positivi non possiamo non rendere conto anche di quelli negativi.

Ecco il Codice Comunicazioni elettroniche: la portata delle novità

Le novità più controverse

Si è finora molto discusso sulle attese novità positive introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche ma ve ne sono anche di negative. Tornando ad esempio all’art. 98 septies decies, se è vero che il primo comma prevede una limitazione della durata dei contratti non oltre i 24 mesi, al comma 2 incontriamo subito una esplicita eccezione dai contorni peraltro non facilmente interpretabili, ove il consumatore abbia “convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Tuttavia, conclude la parte finale del comma: “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.

L’interpretazione più plausibile e pro-consumatore di questo oscuro comma è che in offerte inerenti alla fibra gli operatori potranno prevedere contratti separati per le rate dell’installazione del servizio, ricomprendendo in questa accezione solo l’intervento tecnico, non gli apparati. Tali rate potranno quindi rimanere di più lunga durata ed il rischio evidente è che questa eccezione possa diventare il grimaldello per caricare artatamente sull’installazione altri costi, ove il router potrebbe ad esempio rimanere gratuito, ma il suo costo essere de facto caricato all’interno delle rate dell’installazione. Su questo, come probabilmente altri passaggi, non chiari del testo si rivelerà utile poter avere in tempi rapidi una nota interpretativa da parte di Agcom, sotto forma eventualmente di linee guida sulla congruità dei costi, per evitare interpretazioni altrimenti potenzialmente eversive da parte di alcuni operatori che – si parla qui purtroppo per esperienza – richiederebbero anni di battaglie prima al TAR e poi al Consiglio di Stato per poter essere ribaltate, senza che peraltro ai consumatori possano essere garantite leve sicure per poter ottenere un risarcimento onnicomprensivo del maltolto.

Il ruolo di Agcom e delle organizzazioni dei consumatori

Compito delle organizzazioni dei consumatori sarà quello di vigilare in maniera proattiva affinché tale impegno non venga aggirato attraverso un’informazione non adeguata ai consumatori o condizioni meno convenienti, così come è già purtroppo accaduto nel recente passato nonostante la delibera Agcom sul modem libero (Delibera 348/18/CONS) considerato che molti operatori, pur dovendo prevedere una offerta in abbinamento al modem e non, non l’hanno affatto proposta o non l’hanno adeguatamente comunicata.

Oltre al ruolo delle organizzazioni dei consumatori, in questo come in altri casi, sarà fondamentale il ruolo dell’Agcom per l’attuazione delle nuove norme e per il loro corretto enforcement. Appare apprezzabile in tal senso che il nuovo Codice preveda in caso violazioni di ordini o diffide dell’Autorità una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni, più il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti”, cosa quest’ultima che dovrebbe finalmente poter fare scaturire quella sinergia tante volte auspicata da parte di chi scrive circa lo sviluppo da parte di imprese (o organizzazioni di imprese) e organizzazioni di consumatori di meccanismi evoluti di composizione stragiudiziale delle controversie basati anche su tecnologia AI che, prendendo le mosse dall’attuale disciplina di settore o, più ampiamente, da quella delle pratiche commerciali scorrette, rendano più dinamica ed efficiente la sinergia public/private enforcement dei diritti di cittadini e consumatori, garantendo risarcimenti semiautomatici in caso di danni.

Gli impedimenti al diritto al modem libero

Ma l’impegno che si richiede ad Agcom per tutelare adeguatamente gli utenti e il mercato nella sua interezza sembra non doversi più limitare all’interpretazione normativa perché, come ci ha insegnato ormai più di venti anni or sono in Code and Other Laws of Cyberspace Lawrence Lessig con una premonizione visionaria che sta prendendo sempre più concretamente forma nella nostra esperienza più recente “code is law” ove con code si intendeva, per inciso, il codice informatico che tende a prevalere e, a volte, addirittura a sopraffare il dettato normativo in molti aspetti rilevanti della nostra esistenza. A tale scopo appare opportuno qui richiamare la illuminante dimostrazione pratica fornita dai rappresentanti di AIIP in occasione dell’evento annuale 2021 della Free Modem Alliance (ai minuti tra 1h 30 min e 1h 42 min) che rende evidente come le limitazioni inerenti ad alcuni firmware presenti in modem e router, senza alcuna ragione tecnica sottostante, possano impedire de facto la fruibilità del diritto al modem libero agli utenti, checché prescriva la Delibera su modem libero e nonostante il sopravvenuto dettato del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Missione 1 Giga: Libera Rete, Liberi Device

Missione 1 Giga: Libera Rete, Liberi Device

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Come ho già avuto modo di chiedere a dicembre dello scorso anno in diretta al momento della dimostrazione di questa chiara prova della sussistenza di una lesione del dettato normativo attraverso strumenti informatici non necessari e limitanti l’esercizio di un diritto dei consumatori, ribadisco ora la richiesta ad Agcom di investigare, ripetere le prove e acquisire in tal modo le evidenze in ambiente neutro e prendere, ove del caso, al più presto provvedimenti in materia.

L’evoluzione del servizio universale

In conclusione, nel ricordare come l’accesso a Internet tramite banda larga, e non più solo il servizio voce, entri a far parte finalmente con il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche del Servizio Universale di cui hanno diritto i consumatori su tutto il territorio nazionale e che esso debba essere disponibile ad un “prezzo accessibile” mi sia consentito di tornare sul seguente auspicio espresso recentemente su queste stesse pagine insieme a Federico Cavallo https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/digital-divide-quanti-sono-in-italia-gli-esclusi-dal-digitale/ “lo sforzo comune di istituzioni, autorità e attori del mercato, ivi incluse ovviamente le organizzazioni dei consumatori, va rivolto a far sì che un numero sempre più ampio di cittadini nei prossimi cinque anni possa realmente beneficiare della diffusione del digitale: questo non significa solo e semplicemente aiutare coloro che altrimenti rischierebbero di rimanere a margine di questo processo, ma al contrario investire per porre le condizioni necessarie affinché esso possa funzionare traghettandoci tutti verso una società migliore e un mercato più bilanciato e sostenibile”.

Conclusioni

Tale importantissima evoluzione del servizio universale, per la quale tanto ci si è spesi negli anni passati, appare oggi quasi scontata, in quanto completamente in linea con le esigenze di utilizzo della Rete da parte di cittadini e imprese e con gli obiettivi espressi nel PNRR dall’attuale Governo che, con il Piano Italia 1 Giga, mira a garantire la copertura nazionale a 1 Gbps in netto anticipo rispetto ai tempi europei, entro il prossimo 2026. Occorrerà tuttavia fare contestualmente particolare attenzione a che le ingenti quantità di danaro pubblico che saranno investite a tale scopo non mettano indirettamente a rischio, in particolare nella presente congiuntura economica caratterizzata dal preoccupante trend in forte crescita dell’inflazione, l’alto tasso di competitività di un mercato, come quello delle tlc che, negli ultimi 20 anni, in controtendenza rispetto a tutte le altre utilities, ha garantito di mantenere i prezzi sotto controllo, considerato che nel bilancio delle famiglie la spesa relativa ai servizi di comunicazione non è, per altro verso, già oggi affatto trascurabile.

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