Dalle nuove misure sulla durata dei contratti alle novità sulle modalità di recesso: sono molte le novità positive introdotte dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entrato in vigore lo scorso 24 dicembre. Ma oltre agli aspetti positivi non possiamo non rendere conto anche di quelli negativi.
Ecco il Codice Comunicazioni elettroniche: la portata delle novità
Le novità più controverse
Si è finora molto discusso sulle attese novità positive introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche ma ve ne sono anche di negative. Tornando ad esempio all’art. 98 septies decies, se è vero che il primo comma prevede una limitazione della durata dei contratti non oltre i 24 mesi, al comma 2 incontriamo subito una esplicita eccezione dai contorni peraltro non facilmente interpretabili, ove il consumatore abbia “convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Tuttavia, conclude la parte finale del comma: “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.
L’interpretazione più plausibile e pro-consumatore di questo oscuro comma è che in offerte inerenti alla fibra gli operatori potranno prevedere contratti separati per le rate dell’installazione del servizio, ricomprendendo in questa accezione solo l’intervento tecnico, non gli apparati. Tali rate potranno quindi rimanere di più lunga durata ed il rischio evidente è che questa eccezione possa diventare il grimaldello per caricare artatamente sull’installazione altri costi, ove il router potrebbe ad esempio rimanere gratuito, ma il suo costo essere de facto caricato all’interno delle rate dell’installazione. Su questo, come probabilmente altri passaggi, non chiari del testo si rivelerà utile poter avere in tempi rapidi una nota interpretativa da parte di Agcom, sotto forma eventualmente di linee guida sulla congruità dei costi, per evitare interpretazioni altrimenti potenzialmente eversive da parte di alcuni operatori che – si parla qui purtroppo per esperienza – richiederebbero anni di battaglie prima al TAR e poi al Consiglio di Stato per poter essere ribaltate, senza che peraltro ai consumatori possano essere garantite leve sicure per poter ottenere un risarcimento onnicomprensivo del maltolto.
Recesso gratuito e altre misure di consumer empowerment
Per quanto concerne, ad esempio, il recesso in caso di modifiche unilaterali da parte dell’operatore si ribadisce che l’utente deve essere preavvisato 30 giorni in anticipo e può recedere in modo gratuito, senza alcun addebito (penali, costi di recesso e disattivazione etc.) ma il nuovo Codice porta a 60 gli attuali 30 giorni riconosciuti al consumatore dal momento della comunicazione dell’operatore, per permettergli di valutare se esercitare il recesso e/o cambiare operatore.
Allo stesso modo vale la pena di rilevare che, relativamente ai rinnovi automatici, da ora in poi gli operatori dovranno informare il consumatore con almeno due mesi di anticipo in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole circa la fine dell’impegno contrattuale, sulle modalità di recesso dal contratto e, cosa da sottolineare, in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. Questa parte aggiuntiva appare particolarmente apprezzabile perché dovrebbe poter mettere più agevolmente l’utente nelle condizioni di valutare in maniera consapevole l’opportunità di una eventuale disdetta promuovendo quel ruolo attivo da parte del consumatore medio, che si definisce in gergo come consumer empowerment, e che attiverebbe esternalità positive per l’intero mercato, atteso che molti utenti restano ancora oggi passivamente per anni con vecchie tariffe, molto più care della media del mercato per le medesime prestazioni, perché nel frattempo i prezzi della telefonia sono calati. A questo stesso scopo, il nuovo Codice richiede agli operatori di offrire agli utenti informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
Durata dei contratti
Ma la novità più pregnante in termini di tutela dei consumatori in questo nuovo Codice delle Comunicazioni e, giustamente, la più ampiamente commentata sinora riguarda senza dubbio la durata dei contratti, atteso l’auspicato superamento della rateizzazione a 48 mesi dei modem/router alla quale ancora ricorrevano buona parte degli operatori, una prassi che, come noto, provocava il lock-in degli utenti, nonostante quanto già stabilito dalla Delibera 487/18/CONS, non solo ledendo quindi i loro diritti ma ostacolando de facto anche la concorrenza. Ai sensi dell’art. 98 septies decies ora i contratti non potranno più prevedere un periodo di impegno superiore a 24 mesi (invece dei 12 inizialmente previsti dalla proposta poi modificata in Parlamento in zona Cesarini) e inoltre gli operatori avranno l’obbligo di prevedere almeno un’offerta commerciale con durata massima iniziale di 12 mesi.
Il ruolo di Agcom e delle organizzazioni dei consumatori
Compito delle organizzazioni dei consumatori sarà quello di vigilare in maniera proattiva affinché tale impegno non venga aggirato attraverso un’informazione non adeguata ai consumatori o condizioni meno convenienti, così come è già purtroppo accaduto nel recente passato nonostante la delibera Agcom sul modem libero (Delibera 348/18/CONS) considerato che molti operatori, pur dovendo prevedere una offerta in abbinamento al modem e non, non l’hanno affatto proposta o non l’hanno adeguatamente comunicata.
Oltre al ruolo delle organizzazioni dei consumatori, in questo come in altri casi, sarà fondamentale il ruolo dell’Agcom per l’attuazione delle nuove norme e per il loro corretto enforcement. Appare apprezzabile in tal senso che il nuovo Codice preveda in caso violazioni di ordini o diffide dell’Autorità una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni, più il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti”, cosa quest’ultima che dovrebbe finalmente poter fare scaturire quella sinergia tante volte auspicata da parte di chi scrive circa lo sviluppo da parte di imprese (o organizzazioni di imprese) e organizzazioni di consumatori di meccanismi evoluti di composizione stragiudiziale delle controversie basati anche su tecnologia AI che, prendendo le mosse dall’attuale disciplina di settore o, più ampiamente, da quella delle pratiche commerciali scorrette, rendano più dinamica ed efficiente la sinergia public/private enforcement dei diritti di cittadini e consumatori, garantendo risarcimenti semiautomatici in caso di danni.
Gli impedimenti al diritto al modem libero
Ma l’impegno che si richiede ad Agcom per tutelare adeguatamente gli utenti e il mercato nella sua interezza sembra non doversi più limitare all’interpretazione normativa perché, come ci ha insegnato ormai più di venti anni or sono in Code and Other Laws of Cyberspace Lawrence Lessig con una premonizione visionaria che sta prendendo sempre più concretamente forma nella nostra esperienza più recente “code is law” ove con code si intendeva, per inciso, il codice informatico che tende a prevalere e, a volte, addirittura a sopraffare il dettato normativo in molti aspetti rilevanti della nostra esistenza. A tale scopo appare opportuno qui richiamare la illuminante dimostrazione pratica fornita dai rappresentanti di AIIP in occasione dell’evento annuale 2021 della Free Modem Alliance (ai minuti tra 1h 30 min e 1h 42 min) che rende evidente come le limitazioni inerenti ad alcuni firmware presenti in modem e router, senza alcuna ragione tecnica sottostante, possano impedire de facto la fruibilità del diritto al modem libero agli utenti, checché prescriva la Delibera su modem libero e nonostante il sopravvenuto dettato del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Come ho già avuto modo di chiedere a dicembre dello scorso anno in diretta al momento della dimostrazione di questa chiara prova della sussistenza di una lesione del dettato normativo attraverso strumenti informatici non necessari e limitanti l’esercizio di un diritto dei consumatori, ribadisco ora la richiesta ad Agcom di investigare, ripetere le prove e acquisire in tal modo le evidenze in ambiente neutro e prendere, ove del caso, al più presto provvedimenti in materia.
L’evoluzione del servizio universale
In conclusione, nel ricordare come l’accesso a Internet tramite banda larga, e non più solo il servizio voce, entri a far parte finalmente con il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche del Servizio Universale di cui hanno diritto i consumatori su tutto il territorio nazionale e che esso debba essere disponibile ad un “prezzo accessibile” mi sia consentito di tornare sul seguente auspicio espresso recentemente su queste stesse pagine insieme a Federico Cavallo https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/digital-divide-quanti-sono-in-italia-gli-esclusi-dal-digitale/ “lo sforzo comune di istituzioni, autorità e attori del mercato, ivi incluse ovviamente le organizzazioni dei consumatori, va rivolto a far sì che un numero sempre più ampio di cittadini nei prossimi cinque anni possa realmente beneficiare della diffusione del digitale: questo non significa solo e semplicemente aiutare coloro che altrimenti rischierebbero di rimanere a margine di questo processo, ma al contrario investire per porre le condizioni necessarie affinché esso possa funzionare traghettandoci tutti verso una società migliore e un mercato più bilanciato e sostenibile”.
Conclusioni
Tale importantissima evoluzione del servizio universale, per la quale tanto ci si è spesi negli anni passati, appare oggi quasi scontata, in quanto completamente in linea con le esigenze di utilizzo della Rete da parte di cittadini e imprese e con gli obiettivi espressi nel PNRR dall’attuale Governo che, con il Piano Italia 1 Giga, mira a garantire la copertura nazionale a 1 Gbps in netto anticipo rispetto ai tempi europei, entro il prossimo 2026. Occorrerà tuttavia fare contestualmente particolare attenzione a che le ingenti quantità di danaro pubblico che saranno investite a tale scopo non mettano indirettamente a rischio, in particolare nella presente congiuntura economica caratterizzata dal preoccupante trend in forte crescita dell’inflazione, l’alto tasso di competitività di un mercato, come quello delle tlc che, negli ultimi 20 anni, in controtendenza rispetto a tutte le altre utilities, ha garantito di mantenere i prezzi sotto controllo, considerato che nel bilancio delle famiglie la spesa relativa ai servizi di comunicazione non è, per altro verso, già oggi affatto trascurabile.