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Processo Amministrativo Telematico, cosa cambia con il regolamento attuativo

Un’analisi del decreto, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del Processo Telematico Amministrativo

Pubblicato il 04 Apr 2016

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 dedicato al Processo Amministrativo Telematico, introduce rilevanti novità in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 (rubricato “Processo Telematico”) dell’Allegato 2 al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che dispone espressamente “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”, nell’ambito della disciplina generale riguardante il codice del processo amministrativo, disciplinato dall’Allegato 1 al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con cui è stata conferita la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

Entrando nel merito della disciplina, l’art. 2 DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, qualificando il processo amministrativo telematico, come quello che si realizza mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Uno degli aspetti centrali del Regolamento riguarda l’organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa (cd.”SIGA”), ossia “l’insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell’attività processuale” (ex art. 1, lett. d).

L’art. 3, dopo aver precisato che il SIGA “è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali”, prescrive, a tutela dei dati del SIGA, la loro custodia “in infrastrutture informatiche che garantiscono l’affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti”, nel rispetto dei parametri tecnici stabiliti dall’art. 19 e soggetti a costante aggiornamento in base all’evoluzione scientifica e tecnologica che si realizza nel corso del tempo.

I compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa sono specificamente indicati dal successivo art. 4, ai sensi del quale “Il SIGA gestisce con modalità informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico”.

All’interno del Capo III, l’art. 5 definisce la nozione di fascicolo informatico, inteso come “versione informatica del fascicolo processuale, di cui all’art. 5 dell’Allegato 2 del CPA” .

Al fine di garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti, il fascicolo informatico contiene “tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti”, con la contestuale indicazione (ex comma 3, art. 5):

a) dell’ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l’aggiornamento dei dati ivi inseriti;

b) del numero del ricorso;

c) dell’oggetto sintetico del ricorso;

d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell’art. 9, comma 8.

Inoltre, sempre all’interno del fascicolo informatico devono essere inserite una serie di informazioni riguardanti i componenti del Collegio, le parti e i difensori; l’oggetto del ricorso per esteso, “consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell’oggetto della domanda proposta, nonché l’indicazione della materia del ricorso”; le comunicazioni di Segreteria e le relative ricevute di PEC; le camere di consiglio e le udienze; i ricorsi collegati; il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti; i provvedimenti impugnati; le spese di giustizia; il patrocinio a spese dello Stato (art. 5, comma 4).

Il DPCM persegue l’obiettivo di estendere l’ambito di applicazione del processo amministrativo telematico, in quanto, ai sensi dell’art. 7, in generale i provvedimenti giudiziari sono redatti e depositati in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, quale sistema generale di rappresentazione e produzione informatica di atti, come si evince anche dal successivo art. 9, secondo cui “il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD”.

Sempre in generale, anche il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, atteso che il deposito del documento redatto su supporto cartaceo sottoscritto con firma autografa avviene esclusivamente nei soli casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti, come si evince dal combinato disposto degli art. 7, comma 3 e 9, comma 9 del DPCM.

L’art. 14 precisa che i difensori possono eseguire le notificazioni a mezzo PEC, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati dal successivo art. 15, ossia che l’utilizzo della PEC a fini processuali avvenga mediante l’impiego di servizi di gestori che:

a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;

c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;

d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 19;

e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull’imminente saturazione della casella stessa.

Alla luce di tali prospettate novità, nei prossimi anni sarà possibile valutare il concreto impatto dell’intervento normativo nella concreta prassi applicativa del processo amministrativo, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 21 DPCM (recante “Disposizioni finali”), l’introduzione del processo amministrativo telematico è prevista a partire dal 1° luglio 2016, ferma restando l’applicazione in via sperimentale delle presenti disposizioni (dall’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2016) presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.

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