L’ampia e diffusa disponibilità di reti digitali di ultima generazione costituisce una precondizione indispensabile per la competitività di ciascun Paese. L’ultimo studio condotto da I-Com nell’ambito del progetto Futur#Lab realizzato in collaborazione con Join Group e sostenuto da Ericsson, Fibercop, Inwit e Open Fiber offre uno spaccato dello stato dell’arte e delle prospettive di deployment delle reti e un’analisi puntuale degli interventi normativi che negli anni sono stati adottati in una logica di snellimento ed accelerazione dei processi autorizzativi.
Indice degli argomenti
Stato attuale delle reti fisse e mobili in Italia
Rispetto alla connettività, l’UE ha fissato al 2030 obiettivi ambiziosi: raggiungere una copertura gigabit per tutti e reti 5G performanti in tutte le aree popolate, il 20% della produzione globale di semiconduttori, la distribuzione di almeno 10.000 nodi edge altamente sicuri e neutrali dal punto di vista climatico e la realizzazione del primo computer con accelerazione quantistica entro il 2025 (tre entro il 2030).
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La seconda relazione annuale sullo stato del decennio digitale pubblicata nel luglio scorso che, come noto, descrive i progressi registrati dagli Stati membri in materia di trasformazione digitale nelle quattro dimensioni del programma politico del Decennio digitale (competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici), fotografa un’Italia in recupero ma comunque bisognosa di un’accelerazione nello sviluppo delle infrastrutture di TLC.
E infatti, se si guarda al fisso, i dati relativi alla copertura nazionale VHCN (che comprende FTTH, FTTB and Cable Docsis 3.1 ed esclude la copertura VDSL) si attestano al 59%, percentuale molto distante dalla vetta della classifica e dalla media europea che è pari al 79%. La copertura FTTP invece segna un dato nazionale (59%) prossimo alla media europea (64%) sebbene decisamente inferiore a quello registrato nei paesi che guidano la classifica europea.


Fonte: Commissione Europea, Digital Decade DESI
Se questa è la situazione fotografata dai dati utilizzati a livello europeo, a livello nazionale la Broadband Map di AGCom fornisce uno spaccato della copertura del territorio italiano in FTTH attraverso dati che non guardano alla popolazione, quanto piuttosto a punti geografici e indirizzi postali presenti sul territorio. Se si analizza la quota di celle 20×20 metri rappresentativa del territorio italiano raggiunte in FTTH, nel periodo compreso tra dicembre 2022 e settembre 2024 si è realizzato un incremento di 18,2 punti percentuali (dal 28% al 46,2%) anche se sussistono importanti differenze sul territorio che vedono alcune regioni piuttosto avanti (il Molise primeggia con il 73,4% seguito ad una certa distanza dalla Sicilia che si ferma al 60,1%) e altre molto indietro (in coda alla classifica troviamo Liguria con il 35,6% e Valle d’Aosta con il 32,5%).
Rispetto alla situazione a livello regionale, i dati sugli indirizzi postali vedono percentuali più basse con la Sicilia a prevalere (46,6%) e Trentino (18,5%) e Valle d’Aosta (12,4%) che invece chiudono la classifica.
Se questo è lo stato dell’arte sul fisso, per quanto concerne il mobile e in particolare il 5G, i dati europei non tengono conto della distinzione tra le coperture realizzate in modalità standalone e non-standalone e registrano una percentuale di copertura 5G che è salita a livello europeo in media all’89% in termini di famiglie raggiunte, con ben 16 paesi che registrano una percentuale di almeno il 90%.
In questo contesto l’Italia, con il 99,5% di copertura 5G, si posiziona saldamente nelle prime posizioni della classifica europea, sebbene i dati nazionali raccontino una storia ben diversa.
E infatti, se da un lato l’ultima mappatura realizzata da Infratel al fine di indagare le intenzioni di copertura degli operatori entro il 2026 ha evidenziato come gli obiettivi degli operatori si siano leggermente ridimensionati negli ultimi anni passando da una previsione di copertura 5G NSA del 94,6% entro il 2026 (espressa nel 2021) a una percentuale che si attesta al 90,4%, dall’altro ha palesato una circostanza decisamente preoccupante: l’inesistenza di alcuna volontà da parte degli operatori di coprire il territorio nazionale in 5G standalone nel triennio 2024-2026.
Avanzamento dei piani nazionali per lo sviluppo delle reti tlc
Se le intenzioni di investimento degli operatori appaiono decisamente limitate, continuano ad avanzare i Piani nazionali.
Il Piano BUL
Relativamente al Piano BUL, ossia il piano destinato alle aree bianche del paese ed affidato, nell’implementazione, ad Open Fiber, al 31 dicembre 2024, dal punto di vista progettuale risultavano 10.285 progetti approvati su 12.002 previsti in Fiber to the home e 6.952 approvati su 7.089 previsti in Fixed Wireless Access mentre a livello realizzativo, per le infrastrutturazioni in fibra sono stati aperti 10.337 cantieri, di cui 9.250 risultano chiusi, ovvero con CUIR (Comunicazione Ultimazione Impianto di Rete), a fronte di 8.330 collaudi positivi. Per i cantieri FWA si osservano 3.570 ordini emessi, di cui 3.505 con CUIR e 2.461 siti già collaudati positivamente.
Il Piano Italia 1 Giga
Per ciò che riguarda invece il piano Italia a 1 Giga, secondo gli ultimi dati diffusi da Infratel sul portale connetti.italia.it, al 31 dicembre 2024 la strada verso il raggiungimento degli obiettivi appare ancora lunga e irta di ostacoli. A livello nazionale risultano infatti essere stati connessi il 40,3% dei civici, mentre un ulteriore 30,5% è in lavorazione. Le aree geografiche che fanno segnalare la percentuale di avanzamento più elevata sono la provincia autonoma di Trento (76%), seguita a distanza da Basilicata (62%) e Calabria (61%) mentre le performance peggiori si registrano in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, che si attestano sul 25%, e soprattutto in Valle d’Aosta (7%).
Italia 5G
Diversamente dai due piani destinati alle reti fisse, Italia 5G che come noto ha l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato (dette aree bianche), a dicembre 2024 vede attivato, nella linea di intervento densificazione, il 36,3% dei siti, mentre è in lavorazione il 31%. La regione con la percentuale maggiore di siti attivati è la Sardegna con il 67% seguita il Friuli-Venezia Giulia con il 42%.
L’intervento “backhauling”, invece, che prevede di rilegare in fibra ottica oltre 9.462 stazioni radio base esistenti, registra 18 regioni e province autonome che superano il 50% di siti realizzati mentre restano più indietro Molise, Bolzano e Valle d’Aosta, con quest’ultima che è l’unica al di sotto della soglia del 40%. La regione più virtuosa è la Basilicata, con il 73% dei siti realizzati. A livello nazionale, infine, sono stati realizzati il 66% dei siti mentre le percentuali di quelli in lavorazione rimangono comunque basse, con un valore dell’1,4%.
Semplificazioni normative per le procedure autorizzative delle tlc
Uno degli ostacoli alla realizzazione delle infrastrutture è senza dubbio rappresentata dall’esistenza di forti disomogeneità nell’applicazione a livello territoriale della disciplina nazionale sul rilascio dei titoli autorizzativi.
Si tratta di una criticità radicata nonostante l’adozione, negli ultimi anni, di una serie corposa di intervenuti normativi adottati a livello nazionale ed ispirati ad una logica di semplificazione.
Le le misure di semplificazione per l’innovazione
E infatti, se già con il D.L. n. 135/2018, convertito con L. n. 12/2019, sono state introdotte, tra le misure di semplificazione per l’innovazione (art. 8 bis), previsioni relative alle ipotesi di utilizzo di infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi e concernenti gli scavi con mini trincee, nel 2020 e nel 2021 sono stati adottati altri due decreti-legge, il n. 76/2020 ed il n. 77/2021 (convertiti, rispettivamente, con L. n. 120/2010 e L. n. 108/2021), noti come decreti semplificazioni, che hanno introdotto nel quadro normativo vigente, una serie di innovazioni tese alla semplificazione e velocizzazione delle procedure ed alla riduzione degli adempimenti richiesti agli operatori per la realizzazione delle infrastrutture sia fisse che mobili.
Alle modifiche introdotte da tali decreti, se ne sono aggiunte ulteriori sia in sede di recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 207/2021) sia successivamente, ad opera di una corposa serie di atti normativi tra cui la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e 2023, il D.L. n. 13/2023 (convertito con legge n. 41/2023), recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e, da ultimo, la legge n. 214/2023, che ha disposto l’innalzamento dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici ed il D.Lgs. n. 48/2024 che è andato ulteriormente ad innovare la disciplina di cui al CCE.
Autorizzazioni per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici
Con riferimento alle infrastrutture mobili, l’art. 44 del CCE, relativamente ai nuovi impianti, prevede che l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi (ivi compresi i casi di impianti ed opere già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica), sia autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale.
L’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
Importante novità conseguente all’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è l’inserimento del comma 1ter ai sensi del quale nei luoghi ove è previsto l’innalzamento dei limiti, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del MIMIT e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Per quanto attiene il procedimento autorizzatorio, per le richieste di incremento dei limiti emissivi (in presenza di autorizzazioni già assentite) che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, è sufficiente l’invio di una comunicazione all’amministrazione e all’ARPA. Al MIMIT – anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni – sono affidate le attività di rilevazione e monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni e, in caso di accertato sottoutilizzo, la segnalazione all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività.
L’istanza di autorizzazione alla installazione
Quanto all’istanza di autorizzazione alla installazione, soggetto abilitato alla presentazione è iltitolare di autorizzazione generale mentre soggetto deputato a riceverla è l’ente locale. Lo strumento attraverso cui procedere all’invio è un portale telematico (in mancanza di esso si può ricorrere all’invio mediante posta elettronica certificata). Al momento della presentazione della domanda, si prescrive all’ufficio abilitato di indicare al richiedente il nome del responsabile del procedimento. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI (in caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori).
Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, la norma prevede la sola segnalazione certificata di inizio attività. Considerate le competenze delle ARPA, la norma dispone il contestuale invio alle stesse dell’istanza ovvero della segnalazione e prescrive che le stesse si pronuncino entro 30 giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, che ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
L’istanza di autorizzazione si intende accolta decorso il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’ARPA.
Il ruolo della conferenza dei servizi
Una delle innovazioni certamente più rilevanti in una logica di semplificazione delle procedure autorizzative, è senza dubbio quella della conferenza dei servizi. Ed infatti, quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più determinazioni da parte di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento è chiamato a convocare, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, comprese le ARPA. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutte le determinazioni previste ed ha il valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Nella logica di garantire tempi certi la normativa accoglie il principio del silenzio-assenso una volta decorsi 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, senza che sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’ARPA, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente è tenuta a comunicare, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.
Non solo alle amministrazioni sono fissati termini perentori, anche agli operatori richiedenti: le opere, infatti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesidalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso mentre l’attivazione dell’impianto deve essere comunicata all’ente locale e all’ARPA, entro 15 giorni dalla attivazione stessa.
Semplificazioni per le installazioni e modifiche degli impianti tlc
Anche il successivo art. 45, recante procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, è stato oggetto di importanti modifiche ed integrazioni ad opera del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 prima, e del D.Lgs. n. 48/2024 poi.
Nello specifico, si prevede che:
a) nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato debba trasmettere all’ente locale, e contestualmente all’ARPA, tramite portale telematico o, in mancanza, mediante pec, una segnalazione certificata di inizio attività. Qualora entro 30 giorni da tale trasmissione l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Al termine dei lavori, è prescritto l’invio all’ufficio competente della comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza, collaudo statico a firma del professionista incaricato;
b) sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e alle ARPA, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati;
c) per l’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, per i quali non è previsto l’invio di alcuna comunicazione all’ente locale e alle ARPA.
All’espresso fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, l’art. 46 prescrive, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’invio in formato digitale e mediante posta elettronica certificata di una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi, ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato.
Normative per scavi e accesso alle infrastrutture per le tlc
Molto rilevanti le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 48/2024 all’art. 49 relativo ad opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico. E infatti, per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, il CCE nella versione attualmente in vigore prevede:
- l’invio da parte dei soggetti interessati di apposita istanza all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, con la precisazione che tale istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi in questione. La stessa disposizione pone a carico del richiedente l’obbligo di dare notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento;
- la possibilità, per il responsabile del procedimento, di richiedere, per una sola volta, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta, prevedendo che il termine per la conclusione del procedimento inizi nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale;
- nel caso in cui siano diverse le amministrazioni chiamate a pronunciarsi, la convocazione, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, di una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione. La norma si premura di precisare che i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza unicamente all’amministrazione procedente. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutte le determinazioni di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
- silenzio-assenso una volta decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a 10 giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a 8 giorni Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente;
- il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;
- nel caso in cui l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, la presentazione dell’istanza di autorizzazione al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico (in mancanza di esso, mediante posta elettronica certificata). L’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica;
- la conclusione della conferenza di servizi entro il termine perentorio massimo di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente;
- per i progetti già autorizzati che necessitano di varianti in corso d’opera fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, la comunicazione, da parte dell’operatore, della variazione all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno 15 giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
- possibilità per gli enti locali di prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- fatto salvo l’art. 54 (che fornisce indicazioni circa i contributi che i richiedenti che presentano istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività sono tenuti a versare, oltre a tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione), l’impossibilità di imporre ulteriori indennità in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica;
- l’attribuzione di un obbligo a capo delle figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici di render noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale;
- la previsione di un obbligo, a carico delle figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.
Molto importante e chiarificatrice di problemi applicativi concreti la previsione inserita all’art. 49 ter che sancisce l’inefficacia del provvedimento di diniego adottato tardivamente, così come quella dell’art. 54 bische, in relazione alle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sancisce l’inapplicabilità del vincolo paesaggistico e le misure di cui all’art. 69 per le small cells di cui si cerca di favorire l’installazione limitando il potere delle autorità competenti di imporre permessi preventivi.
Gigabit Infrastructure Act: opportunità per le semplificazioni tlc
In questo contesto che vede una normativa nazionale decisamente all’avanguardia e addirittura per certi versi più rigorosa di quella proveniente dall’UE (si pensi ad esempio alle tempistiche di rilascio dei titoli autorizzativi), il 12 novembre 2025 segna l’avvio dell’applicazione del Gigabit Infrastructure Act (Reg. n. 2024/1309). Quest’ultimo, in particolare, prevede misure finalizzate a ridurre i costi per la realizzazione di reti di comunicazioni elettroniche in tecnologia Gigabit e persegue l’obiettivo di incentivare la fornitura di reti ad altissima capacità, promuovendo l’uso congiunto delle infrastrutture fisiche già esistenti e favorendo una maggior efficienza nella realizzazione di nuove infrastrutture fisiche. A tal fine il regolamento prescrive agli operatori di rete ed agli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche (anche infrastrutture fisiche all’interno degli edifici, le cosiddette in-building physical infrastructures) di soddisfare, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo il prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate prescrivendo che le richieste siano soddisfatte a condizioni non discriminatorie e prevedendo in dettaglio le condizioni che giustificano un rifiuto da parte degli operatori di rete e degli enti pubblici.
Il GIA prevede inoltre detta tempistiche chiare per il rilascio delle autorizzazioni e misure per semplificare le procedure di rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio necessari per l’installazione di reti e infrastrutture fisiche istituendo anche lo strumento del cosiddetto “sportello unico” che punta a facilitare l’accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi necessari per l’accesso, l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Importanti previsioni riguardano la trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche ed il diritto di ciascun operatore di accedere, su richiesta (entro 10 giorni prorogabili per una sola volta al massimo per altri 5 giorni), in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, ad informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti che riguardino l’ubicazione e il tracciato georeferenziati, il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura ed un punto di contatto, fatta salva tuttavia la possibilità di limitare o negare tale accesso per specifiche esigenze puntualmente descritte dal regolamento. È rimessa agli Stati membri la facoltà di prevedere un’esenzione, per massimo 12 mesi, per i comuni con meno di 3 500 abitanti.
Parimenti rilevanti le previsioni sul coordinamento delle opere di genio civile che riconoscono agli operatori di rete il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate e che individuano in dettaglio le condizioni necessarie affinché le richieste di coordinamento siano accolte.
Accelerare le reti tlc: la sfida delle semplificazioni normative
L’Italia si trova in un momento cruciale che vede forti difficoltà del settore delle telecomunicazioni caratterizzato da un lato da ricavi in contrazione e, al contempo, da forti esigenze di investimento per traguardare gli obiettivi di connettività europei e nazionali e portare a compimento i Piani nazionali. L’esigenza di accelerare lo sviluppo delle reti è d’altronde un mantra irrinunciabile in un ecosistema che sempre più ruota intorno all’IA e allo sviluppo di servizi digitali sofisticati che trovano nell’ampia disponibilità di reti fisse e mobili performanti la propria linfa vitale.
Oltre al tema delle risorse, lo sviluppo infrastrutturale in Italia si trova ancora ad affrontare numerose criticità legate all’implementazione, nei singoli ambiti territoriali, della disciplina nazionale che, seppur oggetto di numerosi interventi di semplificazione, viene spesso disattesa o parzialmente disapplicata generando contenziosi, ritardi ed ingenti costi a carico dei soggetti in campo. Le ragioni alla base di tale criticità sono numerose e di difficile soluzione; senza dubbio esiste un tema di carenza di competenze che si somma ad una carenza di personale dedicato alla gestione delle procedure autorizzative così come esistono opposizioni da parte delle comunità locali che più o meno immotivatamente ostacolano la realizzazione delle reti precludendosi l’accesso ai servizi di ultima generazione ed alle opportunità di sviluppo e benessere che essi garantiscono. Si tratta di tematiche complesse che esigono risposte ed iniziative di supporto ma che non possono giustificare ulteriori ritardi in un contesto europeo e internazionale che si muove a velocità sostenuta.
L’applicazione del GIA, che per molti versi ribadisce principi già fatti propri dalla normativa nazionale a volte anche con maggior rigore, rappresenterà senza dubbio un ulteriore momento di riflessione e, si spera, autocritica da parte di chi i processi li guida e sarà ancora una volta chiamato ad accelerare e favorire la realizzazione di reti senza le quali non c’è competitività né sviluppo per i territori e per il paese.
Costruire una PA più moderna ed efficiente: novità 2025 nel report del Politecnico di Milano