Tar Lazio

Voucher internet e pc-tablet, Fma: “Lesa la libertà degli utenti, ecco le prove”

Nonostante l’ordinanza del Tar del Lazio dica, in via preliminare, il contrario, l’esame oggettivo delle offerte degli operatori confermano che la possibilità di scelta dei consumatori è fortemente ridotta dalle attuali regole per il bonus 500 euro. Pochissimi i modelli tablet disponibili e solo un pc

Pubblicato il 23 Nov 2020

Gabriele Matteo Fiorentini

Avvocato, Coordinatore della Free Modem Alliance

voucher banda larga pmi

Il piano voucher internet 500 euro del Governo continua mantenendo intatto e dolente il suo punto critico, per come immaginato dal MISE ed attuato da Infratel Italia s.p.a. Ossia l’obbligo a fornire, in abbinamento alla connettività, gli apparati terminali, ivi compresi tablet o pc. Fornitura che com’è noto è stata riservata ai soli operatori di telefonia.

Un punto che danneggia consumatori e mercato allo stesso tempo.

Il punto controverso e l’ordinanza del Tar del Lazio

L’utente, insomma, deve necessariamente rivolgersi alla stessa compagnia telefonica sia per fruire della linea internet, sia per acquistare il tablet o pc, entrambi scontati tramite voucher. All’utente non è, quindi, concessa la possibilità di acquistare questi ultimi scegliendo liberamente modello, produttore, o fornitore: dovrà necessariamente rivolgersi al fornitore della linea internet e prendere il modello proposto da quest’ultimo.

Con l’ordinanza di oggi al Tar del Lazio, il MISE e Infratel sono riusciti a far prevalere la tesi che “la vastità degli operatori di rete (con conseguente variabilità dei dispositivi offerti) e la possibilità per i venditori degli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet” (a quanto vi si legge). Motivo che ha portato al respingimento della richiesta di sospensiva, anche se al tempo stesso il Tar ha dichiarato ammissibile il ricorso, che quindi verrà in effetti discusso nel merito.

Sarà occasione per approfondire la fondatezza di quella tesi che finora sembra prevalere.

Perché è danneggiata la libera scelta degli utenti col voucher 500 euro

A dispetto dell’entità numerica degli operatori autorizzati, il mercato italiano delle comunicazioni elettroniche mantiene una struttura di affermato oligopolio. Quattro soli soggetti, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind3, possiedono, infatti, una quota dell’88,9% del mercato degli accessi su rete fissa, e dell’87,9%[1] degli accessi broadband e ultrabroadband. Ebbene, tra questi operatori, che come sopra evidenziato rappresentano da soli quasi il 90% del mercato TLC, Fastweb non risulta aver ancora diffuso sui propri siti “offerte voucher”, mentre TIM, Vodafone e WIND3 sembrerebbero oggi proporre, cumulativamente tra di loro, soltanto due modelli di tablet (al più tre se si volesse distinguere come modelli a sé stanti le versioni LTE e WIFI del Galaxy S6Lite) e un singolo modello di PC (con buona pace della “variabilità dei dispositivi”)[2].

Quanto alla possibilità per i rivenditori di apparati di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete, non si vede come ciò possa ridurre il danno anticoncorrenziale, dipendendo tali accordi dal totale arbitrio degli operatori internet. A livello fattuale, ci risulta che sia stato sottoscritto un unico accordo di questo tipo, e non da uno degli operatori maggioritari sopra citati.

MISE e Infratel hanno poi rimarcato, con successo in questa fase cautelare, la situazione di urgenza con cui si sta avviando la misura, giustificata dall’esigenza per le famiglie meno abbienti di disporre in tempi molto rapidi di strumenti per il telelavoro e la didattica a distanza, visto il riproporsi della situazione emergenziale sanitaria. Anche volendo riconoscere che sussista una situazione di urgenza, non si può dimenticare che questa si inserisce in un più ampio quadro emergenziale, la cui gestione non può certamente ripercuotersi sulle famiglie, ma nemmeno sugli operatori del mercato danneggiati dal provvedimento. Così come non si può ignorare che l’invocata urgenza si è determinata con il contributo del MISE e di Infratel stessi.

Fin dall’inizio di giugno di quest’anno, la Free Modem Alliance, sulla base di quanto pubblicato ad esito della riunione COBUL del 5 maggio 2020, ha esposto alle istituzioni, anche tramite un position paper, l’esigenza di garantire la libera scelta degli apparati e le criticità che sarebbero derivate da un abbinamento obbligatorio riservato ai soli operatori di comunicazione elettronica. Le relative argomentazioni sono poi state ulteriormente sviluppate nella memoria[3] inviata in seno alla consultazione preliminare alla Fase 2, tenutasi tra agosto e settembre 2020. Non sarebbe, pertanto, mancato il tempo per apportare correttivi alla misura, anche prima della emanazione del relativo Decreto.

In conclusione

Benché si possano comprendere le ragioni che potrebbero aver sconsigliato alla magistratura amministrativa di non sospendere l’erogazione dei contributi, non possiamo non evidenziare – ancora una volta – come questo inevitabilmente determinerà danni difficilmente stimabili a un settore, quello della distribuzione – grande e piccola – che ha svolto la sua parte, fino in fondo e fin dall’inizio dell’emergenza, malgrado le grandi difficoltà dei mesi passati. Andrebbe anche poi considerato attentamente il vulnus che la prosecuzione del Piano determinerà rispetto alla effettiva applicazione del principio di libera scelta, come sancito dal Regolamento “Open Internet” (EU 2015/2120), laddove il Governo Italiano persistesse a darne una lettura riduttiva.

Indipendentemente dagli esiti giudiziari, rimandati alla futura fase di merito, auspichiamo che vi sia una piena presa di responsabilità politica per le gravi conseguenze di quanto accaduto. E, soprattutto, che in sede di definizione della Fase 2, vi sia da parte delle istituzioni un pieno e trasparente contemperamento di tutti i legittimi interessi coinvolti, tale da prevenire che l’intervento pubblico sia esso stesso fonte di distorsioni, iniquità e conseguenti conflitti.

[1] AGCOM, Osservatorio sulle Comunicazioni n. 3/2020, pagg. 1 e 2

[2] screenshot tratti dai siti www.vodafone.it, www.tim.it e www.windtre.it in data 23/11/2020

[3] reperibile all’url: http://www.freemodemalliance.it/wp-content/uploads/2020/10/Considerazioni-della-Free-Modem-Alliance_Consultazione-di-cui-alla-Comunicazione-INFRATEL-31.07.2020.pdf

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