Fanno impressione le cifre relative all’abusivismo finanziario contenute nella Relazione annuale della Consob presentata qualche settimana: 462 siti internet oscurati da Consob nel periodo 1 luglio 2019-giugno 2021, 2.778 esposti (meno del 2019 quando erano stati 2.838) ricevuti dall’authority nel corso del 2020, 422 attività di contrasto poste in essere dagli “sceriffi” di Via Martini, 20 provvedimenti cautelari e interdittivi, 185 ordini di cessazione e oscuramento e 208 segnalazioni all’autorità giudiziaria.
Interessante, poi, notare come l’insorgere della pandemia da Covid-19 abbia decisamente contribuito all’aumento dei casi di prestazione abusiva di servizi d’investimento e di abusivismi concernenti violazioni della disciplina emittenti (offerta abusiva di prodotti finanziari).
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L’operatività dei soggetti non autorizzati si realizza in prevalenza sul web o tramite sollecitazione telefonica e cela vere e proprie truffe. In questo contesto, tra le offerte abusive hanno assunto un rilievo crescente quelle aventi ad oggetto i cosiddetti digital token (cripto-attività) emessi nell’ambito di autentiche o presunte operazioni di cosiddette Initial Coin Offering (ICO). In tali casi sono offerti token, asseritamente emessi tramite tecnologie DLT (Distributed LedgerTechnology) e denominati in cripto-valuta, che incorporano diritti a ricevere rendimenti periodici. I token aventi tali caratteristiche sono qualificabili come investimenti di natura finanziaria (in genere si tratta di prodotti finanziari diversi dagli strumenti); l’offerta degli stessi richiede dunque la pubblicazione del prospetto informativo, risultando, evidentemente, abusiva in caso di assenza di prospetto.
Gli effetti della Brexit
Ma, paradossalmente, anche la Brexit ha contribuito al proliferare della presenza di operatori che offrono abusivamente servizi finanziari, spesso rivolti a clientela retail.
Fino al 31 dicembre 2020 la maggior parte delle imprese di investimento britanniche operavano in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento; a partire dal primo gennaio 2021 l’operatività in Italia delle stesse è subordinata alla presentazione di una richiesta di autorizzazione alla Consob. Tale circostanza presenta profili di potenziale criticità in quanto molte imprese di investimento britanniche non hanno presentato tale richiesta di autorizzazione e tali imprese potrebbero continuare a servire clienti italiani, offrendo servizi e prestando attività di investimento senza la necessaria autorizzazione. A tal riguardo si rammenta che anche l’ESMA, il 13 gennaio 2021, ha pubblicato un public statement che mette in guardia gli investitori dalla possibile perdita delle tutele, garantite dalle norme dell’Unione Europea, in caso di operatività con un intermediario britannico.
I pericoli legati alla criptoattività e la regolamentazione Ue
Sul fronte delle criptoattività la situazione è incandescente ed è vano ricordare le innumerevoli raccomandazioni delle autorità di controllo e degli organismi internazionali sui pericoli di questi investimenti. Vano perché chi ha acquistato cripto assets spesso non è al corrente o ha fatto proprio a meno di considerare gli innumerevoli avvertimenti.
Nel volgere di qualche anno l’intero settore sarà regolato con un Regolamento UE, già approvato dalla Commissione, il “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937”. Impareremo presto a conoscerlo con il nome del suo acronimo, MiCA.
Per la prima volta, dunque, con il Regolamento MiCA ci troveremo davanti a una regolamentazione della Commissione Europea sui crypto-assets, definiti come la rappresentazione digitale di valori e diritti in formato digitale. Il Regolamento MiCA promuove l’innovazione in uno con la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori dai rischi che vi sono connessi. È previsto, come già accade per le banche, un passaporto europeo per gli operatori per poter lavorare in Europa. Le misure prudenziali sono connesse ai requisiti di capitale, alla custodia delle attività, a una procedura obbligatoria per la gestione dei reclami degli investitori, a tutta una serie di diritti dei medesimi nei confronti degli emittenti. Gli emittenti dei crypto-assets saranno soggetti a regole più stringenti in termini di vigilanza e di requisiti di capitale.
Ma nel frattempo la situazione in termini di offerte abusive rimane preoccupante.
I rischi del trading online
Anche il trading online, spesso pubblicizzato come un modo facile per fare velocemente tanti soldi, rappresenta l’arena in cui attrarre investitori e risparmiatori ignari dei rischi a cui si espongono.
Il trading online sembra infatti rappresentare l’ultima frontiera del cybercrimine. I dati del report della Polizia pubblicato in occasione del 169esimo anniversario registrano la continua crescita delle truffe online: nel 2020 sono state ricevute e trattate oltre 93.300 segnalazioni che hanno consentito di indagare 3.860 persone. E quello che emerge, in particolare, è un significativo aumento del fenomeno delle truffe legate al trading on line; sono stati infatti trattati 358 casi, con oltre 20 milioni di euro sottratti alle vittime. Molti utenti, allettati dalla prospettiva di facili guadagni derivanti da investimenti sicuri, sono caduti nella rete di abili truffatori e finti intermediari finanziari, investendo centinaia di migliaia di euro.
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Naturalmente il trading online è un’attività finanziaria legittima, e la realtà è spesso diversa rispetto a quella dipinta da truffatori e operatori che lavorano in modo poco trasparente. Per investire in maniera autonoma in Borsa è necessario innanzitutto affidarsi ad esperti qualificati, professionisti che offrono un valore aggiunto adeguato e fanno informazione in modo chiaro, senza confondere gli utenti interessati ma fornendo loro risorse e consigli veramente utili per orientarsi in questo ambiente. Servono soprattutto iniziative volte a migliorare la qualità dell’informazione in merito al trading finanziario, spezzando il monopolio costruito negli anni da decine di siti web che non svolgono un lavoro corretto di divulgazione, proponendo contenuti poco professionali e fornendo indicazioni non corrette agli utenti.
Un’informazione di qualità, invece, è in grado di preparare le persone che desiderano investire da sole in modo efficace, mettendo a disposizione una serie di contenuti realizzati da trader ed esperti certificati, con i quali sviluppare delle competenze indispensabili per imparare a gestire i propri investimenti in modo responsabile. La formazione professionale, infatti, è un aspetto essenziale per gestire il rischio in maniera ottimale, per costruire strategie adatte ai propri obiettivi e soprattutto per fare trading online in modo sostenibile nel lungo periodo.
Come difendersi dalle truffe
Al giorno d’oggi è necessario capire come difendersi dalle truffe nel trading online, evitando di finire nelle mani di operatori senza scrupoli sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione per operare in questo settore. Innanzitutto, bisogna selezionare con attenzione le fonti alle quali appoggiarsi, scegliendo soltanto portali, aziende e professionisti capaci di dimostrare le proprie competenze e fornire credenziali reali in merito alla propria affidabilità, verificando anche tramite le recensioni degli utenti e le opinioni presenti nell’ambiente.
Allo stesso tempo la Consob offre diversi strumenti utili per tutelarsi dai raggiri finanziari, a partire dalla sezione Occhio alle truffe! disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Autorità italiana. Qui è possibile trovare consigli e indicazioni importanti per riconoscere le truffe, in particolare per individuare subito operatori non autorizzati privi di qualsiasi requisito obbligatorio previsto dalle normative di legge. Si tratta ad esempio di abilitazioni rilasciate da organismi nazionali riconosciuti, informazioni dettagliate sulla società, la sede e l’iscrizione nel registro delle imprese del Paese in cui risiede l’azienda.
Segnali di allerta sono anche comportamenti aggressivi adottati da questi operatori, con tecniche che incitano agli investimenti o promettono rendimenti elevati a fronte di rischi inesistenti, oppure modalità di contatto inusuali come l’invio di email o SMS. Oltre alla Consob esistono anche le liste delle società autorizzate della Banca d’Italia, senza dimenticare il supporto fornito da operatori qualificati sui quali contare per ricevere assistenza durante il primo approccio al trading online. In questa fase delicata, infatti, è essenziale non cadere nei raggiri, truffe perpetuate da malintenzionati pronti a sfruttare l’inesperienza dei trader alle prime armi.
I poteri e i compiti di vigilanza della Consob
Recentemente, gli interventi della Consob di repressione nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza sono legati anche alle innovazioni introdotte dalla MiFID 2. Si pensi ad esempio al tema della product governance, con il quale è stato introdotto l’obbligo di individuare un processo di approvazione dei prodotti commercializzati, proporzionato e appropriato alla natura del prodotto stesso, capace di assicurare la corrispondenza con i bisogni finanziari di un determinato cliente target. Il processo di approvazione è articolato e comprende diverse fasi: a) specificare il cliente target per il prodotto; b) garantire che tutti i rischi connessi siano presi in considerazione; c) individuare una strategia distributiva coerente con il mercato target. Ebbene, proprio recentemente la Consob ha avviato le prime iniziative correttive nei confronti di cinque intermediari bancari per garantire il pieno allineamento delle procedure interne degli intermediari ai requisiti imposti dalla normativa in tema di product governance e alla valutazione di adeguatezza.
Contro il proliferare di offerte online di servizi e prodotti finanziari abusivi, la Consob, nell’ambito della revisione della direttiva Mifid sta lavorando per ottenere più poteri come autorità ospitante rispetto all’autorità di origine.
I limitati poteri attualmente attribuiti alla Consob quale host member state authority nei confronti di operatori comunitari soggetti alla vigilanza dell’autorità del proprio paese di origine rappresentano infatti una delle cause che maggiormente contribuiscono al diffondersi di fenomeni di abusivismo finanziario.
In ragione di ciò, Consob ha recentemente rilanciato una proposta per un intervento normativo che vieti la pubblicità sui prodotti finanziari speculativi, in quanto la pubblicità rappresenta il primo punto d’incontro con i risparmiatori e lo svolgimento di tale attività di marketing non costituisce un campo oggetto di protezione ad opera della normativa comunitaria.
Il nodo delle regole per gli operatori comunitari attivi in Italia
Il tema dei maggiori poteri alla Consob come autorità di vigilanza ospitante riguarda quei casi di operatori comunitari che operano in Italia ma che dovrebbero essere vigilati dal paese di origine, come nel caso di Cipro.
L’attuale normativa contempla, per l’ipotesi di esposti ricevuti dalla Consob ad opera di risparmiatori italiani, l’obbligo per l’autorità italiana di avvisare l’autorità estera così da consentire a quest’ultima di intervenire; solo in caso di inerzia ad opera di quest’ultima la Consob può intervenire e adottare misure repressive delle condotte illecite.
Si tratta di una procedura farraginosa, che richiede tempi lunghi e che spesso non consente di tutelare adeguatamente gli investitori e che soprattutto non rimuove i rischi per chi naviga nel web. Lo sa bene l’autorità di via Martini che ha chiuso quasi 500 siti abusivi che offrivano prodotti finanziari e che ha aperto indagini su oltre 1.700 casi.
È questo un fenomeno che colpisce i risparmiatori più fragili e inesperti ed è per questo che da più parti si è sostenuto come valga forse la pena di porre barriere preventive (come il divieto alla pubblicità) per questo tipo di investimenti.
Conclusioni
Il compito del legislatore, comunque, non si presenta facile. Il vuoto normativo che accompagna fenomeni come quello delle offerte dei crypto assets ha raggiunto ormai una risonanza globale e riguarda centinaia di migliaia di comuni investitori.
L’approccio legislativo dovrà essere rigoroso ma cauto e ponderato al tempo stesso, dovendosi augurare che il legislatore riesca a contemperare le esigenze di tutela del risparmio con la necessità di tener conto del progresso tecnologico che caratterizza il settore, evitando di soffocare, se non addirittura reprimere, nuove tecniche di evoluzione finanziaria comunque meritevoli di tutela e positiva regolamentazione.