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Agcom, diritto d’autore rafforzato anche su app di chat

La modifica al regolamento AGCOM per la protezione del diritto d’autore servizi lo aggiorna per tutelare gli editori verso servizi come Telegram che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione

Pubblicato il 02 Ago 2021

Davide Mula

Professore aggiunto dell’Università Europea di Roma – InnoLawLab di Diritto delle nuove tecnologie.

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera pubblicata oggi ha adottato un’importante modifica al Regolamento per la protezione del diritto d’autore sulle reti di comunicazioni elettroniche (DDA), al fine di disciplinare la competenza in materia.

Competenza estesa nel 2020, anche nei confronti dei fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, ossia WhatsApp, Viber, Signal e Telegram.

Agcom, diritto d’autore per la sopravvivenza dei giornali

Si tratta di misure che mirano a tutelare principalmente gli editori di giornali quotidiani e periodici i cui articoli, specie durante la pandemia, sono circolati su vari “gruppi” (tipicamente Telegram), più o meno aperti, in violazione della disciplina in materia di tutela del diritto d’autore.

Produzione scientifica, open science e diritto d’autore: le sfide normative

Come si ricorderà, la primavera del 2020 l’Autorità aveva ricevuto una segnalazione di un titolare dei diritti d’autore che chiedeva un intervento per far cessare la circolazione delle proprie opere su vari sistemi di messaggistica, ma, in detta occasione, l’Autorità aveva rilevato la carenza di potere e ritenuto, dunque, di non poter intervenire. Infatti, i servizi di messaggistica istantanea non rientravano tra i soggetti che il d.lgs. 70/2003 considera tra i potenziali destinatari di ordini di rimozione selettiva (cache o host provider) e non potendosi, di converso, ritenersi legittimi eventuali ordini di oscuramento (nel caso rivolti agli access provider nazionali) dei servizi in parola, atteso che gli stessi sono, per lo più, usati per finalità legittime e lecite.

La questione fu, comunque, posta all’attenzione del Governo che con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto rilancio, ha esteso espressamente le competenze dell’Agcom anche nei confronti di tutti i fornitori di servizi della società dell’informazione utilizzando, anche indirettamente (nel caso di specie per la fruizione del servizio di messaggistica), numerazioni nazionali (+39).

In ragione di tanto, l’Autorità ha tradotto con delibera n. 540/20/CONS del 22 ottobre 2020 le nuove competenze in materia avviando una consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati.

Parallelamente, l’Autorità ha provveduto a notificare il testo di legge alla Commissione europea ai sensi della direttiva trasparenza (2015/1535/UE) che, decorso del termine di standstill di 90 giorni valle delle relative interlocuzioni, ha fornito il suo positivo riscontro.

Il testo finale, pubblicato in data odierna, è stato approvato dal Consiglio dell’AGCOM lo scorso 22 luglio 2021 con la Delibera n. 233/21/CONS.

Entrando nel dettaglio dei nuovi poteri di intervento, occorre notare che il perimetro applicativo del Regolamento si estende a servizi tra di loro differenti, come differenti sono le modalità di provvedimenti possibili; tali servizi sebbene siano tra loro sovrapponibili, sono caratterizzati tuttavia da differenti funzionalità offerte al pubblico. Per citate solo quelli più noti, ad esempio, WhatsApp, offre esclusivamente la possibilità di comunicazione e condivisione di contenuti attraverso chat private, a cui è possibile accedere solo tramite invito, le cui dimensioni possono raggiungere un numero importante di partecipanti; attraverso Telegram è possibile usufruire di un servizio messaggistica istantanea (one to one e one to many) ma anche creare canali pubblici liberamente accessibili senza alcun invito da parte dei partecipanti.

Le principali novità del nuovo regolamento Agcom su diritto d’autore

  • La novità principale consiste nell’introduzione del comma 4-bis all’art. 8 del Regolamento che prevede, per le ipotesi in cui le opere digitali siano rese disponibili, in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, attraverso i servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l’ordine di rimozione selettiva delle opere medesime nonché l’introduzione di misure atte ad impedirne il caricamento.
  • Inoltre, in presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l’Autorità potrà ordinare agli access provider di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali mediante l’adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.
  • Vengono, inoltre, estesi i procedimenti abbreviati e cautelari (disciplinati, rispettivamente dagli articoli 9 e 9-bis del Regolamento) anche alle violazioni commesse attraverso i servizi di messaggistica istantanea.

Pertanto nei casi di violazioni commesse attraverso servizi di messaggistica, l’Autorità valuterà caso per caso, considerando in particolare il numero di persone destinatarie della comunicazione, la presenza di nuovo pubblico, la condotta attiva e volontaria del soggetto che commette la violazione, la natura dell’attività e degli strumenti tecnici usati per porre in essere la comunicazione, proprio al fine di distinguere le situazioni in cui è ravvisabile l’utilizzo dei servizi di messaggistica al fine di compiere atti di comunicazione al pubblico dalle conversazioni private, che non saranno oggetto di intervento.

In conclusione

Si tratta di modifiche che si pongono in linea con la prassi applicativa che contraddistingue il Regolamento DDA sin dalla sua adozione specie nei rapporti di collaborazione tra Autorità e ISP che rimangono coerenti con le Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell’Autorità redatte in sede di Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui all’art. 4 del Regolamento.

Occorre, altresì, rilevare che le eventuali violazioni del regolamento DDA, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 195-bis, comma 2, del Decreto rilancio, in caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, prevedono  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Infine, occorre ricordare che anche per i nuovi procedimenti introdotti per le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi attraverso servizi di messaggistica istantanea viene garantita l’estrema rapidità di intervento fissata in soli 12 giorni.

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