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AI e tutela del diritto d’autore: cosa ci insegnano i casi internazionali



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Casi quali Getty Images vs Stability AI e New York Times vs Open AI o la decisione emessa nel caso Li contro Liu (Cina), dimostrano che il connubio IA e diritto d’autore richiede soluzioni chiare e concrete. I legislatori dovrebbero intervenire quanto prima per regolamentare una materia di assoluta attualità e criticità

Pubblicato il 26 mar 2024

Giulia Maienza

Herbert Smith Freehills, senior associate

Andrea Pontecorvi

junior associate – Herbert Smith Freehills

Pietro Pouché

Herbert Smith Freehills, partner



IA intelligenza artificiale ai generativa e copyright

Il diritto d’autore affronta nuove sfide nell’era dell’intelligenza artificiale (IA), con dibattiti su come addestrare l’IA con opere protette e sulla tutelabilità delle opere generate dall’IA.

Casi internazionali come Getty Images contro Stability AI e New York Times contro Open AI esplorano la questione dell’uso di contenuti protetti per addestrare software di IA, mentre il caso Li contro Liu in Cina si concentra sulla tutela delle opere generate da IA.

Le decisioni giudiziarie e le normative variano, riflettendo diverse interpretazioni del diritto d’autore in relazione all’IA, evidenziando la necessità di un approccio legislativo aggiornato per affrontare queste nuove questioni.

Le sfide del diritto d’autore nell’era digitale

Nato dall’esigenza di riconoscere una qualche forma di tutela agli autori con l’avvento della stampa, che per la prima volta ha permesso la riproduzione in serie e la divulgazione di massa delle opere letterarie, il diritto d’autore è sempre stato al centro dell’innovazione digitale e ha mutato forma e natura con l’avvento di Internet, cercando di porre sempre al centro la difesa delle opere creative di ogni genere.

E oggi, come in un déjà-vu, il diritto d’autore svolge nuovamente la funzione di tutelare gli artisti contro le minacce di un nuovo sviluppo tecnologico che sta portando ad un cambiamento epocale, l’intelligenza artificiale (IA).

Come una sorta di ponte tra tradizione e innovazione, il diritto d’autore incontra anche nuove sfide, tra cui la possibilità di addestrare gli stessi sistemi di AI con input reperiti indiscriminatamente sul web e spesso coperti da diritti d’autore di soggetti terzi, nonché la tutelabilità dell’opera “creata” proprio da quell’antagonista ai tempi costituito dal progresso industriale e ora tecnologico contro cui la protezione autoriale era stata inizialmente ideata. Si tratta del problema dell’output, ovvero la possibilità di tutelare con il diritto d’autore l’opera generata dalla stessa IA.

Addestrare l’intelligenza artificiale con opere autorali e la tutelabilità del risultato della stessa tecnologia sono i due interrogativi, oggetto di ampi dibattiti, che ad oggi non hanno ancora trovato una risposta né a livello normativo né in decisioni giudiziarie in Europa o altrove. Tuttavia, in quegli Stati in cui storicamente il diritto si sviluppa nelle aule dei tribunali (ordinamenti di common law), i giudici sono stati recentemente chiamati a svolgere quella funzione di produzione normativa che negli ordinamenti di civil law spetta al legislatore.

Da una parte, destano interesse i casi Getty Images contro Stability AI (UK e US) e New York Times contro Open AI (US), i quali potrebbero aiutare a fornire una soluzione al problema dell’input e quindi alla possibilità o meno di utilizzare contenuti protetti come materiale da training i software di IA. Dall’altra, la decisione emessa nel caso Li contro Liu (Cina), ha rappresentato un primo riscontro giurisprudenziale al problema dell’output, identificando quando sia possibile tutelare con il diritto d’autore l’opera generata dall’IA.

Il problema dell’input: i casi Getty Images e NYT

Lo scorso 27 dicembre 2023, il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft davanti alla corte federale di New York, chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione del copyright sulle proprie opere editoriali, sostenendo che l’utilizzo dei propri articoli per l’addestramento di chatbot automatizzati non rappresenti un’ipotesi lecita di fair use.

In modo analogo, nonostante la diversa tipologia di opere creative, Getty Images ha citato in giudizio Stability AI, sia in UK che negli Stati Uniti, asserendo che l’utilizzo delle proprie collezioni di fotografie da parte di Stability AI al fine di addestrare il software IA “Stable Diffusion” costituisse una violazione del copyright.

In generale – come sostenuto da NY Times e Getty Images – il diritto d’autore vieta ogni riproduzione e/o utilizzo di un’opera senza il consenso dell’autore; pertanto, in mancanza di quest’ultimo, l’addestramento di software di IA con materiale protetto costituirebbe una violazione dei relativi diritti d’autore.

Le eccezioni alla tutela autoriale nel diritto Usa e UK

Tuttavia, come sostenuto dalle controparti, la tutela autoriale non è assoluta ma incontra un limite proprio in quelle eccezioni che in alcune circostanze, permettono l’utilizzo di materiale protetto anche senza il permesso dell’autore.

Nel diritto statunitense, come già anticipato nell’atto di citazione del New York Times, questo limite è posto dalla dottrina del fair use che promuove la libertà di espressione e consente l’utilizzo di opere protette da copyright in determinate circostanze (come, critica, cronaca, istruzione e ricerca), anche senza autorizzazione dell’autore.

Nel diritto UK, come in quello dell’Unione Europea, invece, la generale dottrina legale del fair use non esiste, ma il limite è posto da specifiche eccezioni tipizzate e individuate come tali dalla legge. Tra queste, l’eccezione relativa al text and data mining (TDM) potrebbe in alcune circostanze fornire il supporto legislativo per giustificare l’uso di materiale protetto a fini di addestramento. Tuttavia, l’interrogativo fondamentale ad oggi molto dibattuto a livello UK è se tale eccezione possa estendersi anche per permettere il data mining su materiali protetti da copyright e per scopi commerciali. Questo aspetto, come in generale le problematiche di diritto d’autore e Intelligenza artificiale sono ad oggi al centro dell’interesse del governo inglese[1].

Le eccezioni della Direttiva UE sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale

A livello Europeo, la medesima eccezione TDM è stata espressamente riconosciuta dalla Direttiva UE sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale 790/2019, per permettere l’estrazione e la riproduzione di testo e dati, ma a condizione di aver ricevuto accesso legittimo a tali contenuti e che il titolare dei relativi diritti non abbia esercitato l’opt out, ossia si sia riservato i relativi diritti. E lo stesso principio è ad oggi incluso proprio nel testo finale dell’EU AI Act, che prevede un impegno da parte degli AI providers a implementare specifiche policies al fine di rispettare proprio i diritti d’autore dei soggetti che hanno esercitato l’opt out.

Dovremmo attendere le implementazioni concrete di tali eccezioni, nonché i primi casi giurisprudenziali in Europa o persino l’influenza delle decisioni dei giudici britannici per capire come queste limitazioni troveranno applicazione in concreto nei casi di addestramento di software di IA.

Ad oggi i casi pendenti a livello internazionale sono ancora in un primo stadio, nonostante si stiano già tenendo alcune prime discussioni su tematiche relative al luogo in cui è stato sviluppato il sistema di AI e all’ubicazione delle relative risorse umane e informatiche (dei server). E ancora temi relativi all’importazione dei software di AI sul territorio e se tale importazione costituisce contraffazione nonostante la sua natura “non tangibile”[2].

L’output: il caso Li contro Liu

Lo scorso novembre, il Tribunale di Pechino ha stabilito che le immagini generate dal software AI “Stable Diffusion” sono protette dal diritto d’autore. Nel caso in esame, il Sig. Liu aveva pubblicato e pubblicizzato come propria un’immagine creata dal Sig. Li tramite un sistema di IA.

Quest’ultimo ha intentato causa, rivendicando la paternità dell’opera e contestando la condotta come violazione del proprio diritto d’autore. Il tribunale, accogliendo la domanda dell’attore, ha ritenuto che l’immagine, anche se generata da IA, fosse protetta da copyright poiché costituisce il risultato di un investimento intellettuale. Il Sig. Li, infatti, non si era limitato ad accettare il primo risultato fornito dall’IA, ma aveva apportato continue modifiche e correzioni alle immagini di volta in volta suggerite fino a ottenere l’immagine finale. Il caso cinese ha quindi ritenuto che un’opera generate tramite l’utilizzo di AI possa giovare della tutela autorale, ma ponendo sempre al centro l’intervento umano.

Nel settembre 2022, un caso analogo aveva interessato l’USCO (United States Copyright Office), che era stato investito della decisione sulla tutela copyright di un fumetto creato tramite “Midjourney”, un algoritmo di IA. Nonostante gli indubbi aspetti condivisi tra la fattispecie in esame e quella decisa dal tribunale di Pechino, l’USCO aveva preferito garantire la tutela unicamente al testo scritto e alla disposizione degli elementi grafici, negando che le singole immagini, in quanto generate da un’IA, potessero essere tutelate dal copyright, non ponendo un particolare accento sull’intervento umano.

Alla luce di queste decisioni, sembrerebbe che l’esclusione della tutela autoriale alle opere generate da IA non sia assoluta, ma che la possibilità di applicare o meno il diritto d’autore sia collegata al grado di contributo umano presente nell’opera finale. Come si può notare dall’analisi dei due casi, però, tale valutazione può portare a conclusioni opposte anche a fronte di fattispecie simili.

Ad oggi, la normativa europea in tema di diritto d’autore riconosce la tutela solo a quelle opere che sono espressione della personalità dell’autore; pertanto, non sembra ammissibile tutelare un’opera generata dall’IA poiché il suo autore sarebbe privo della relativa “personalità”. Tuttavia, non si esclude che la giurisprudenza comunitaria possa ammettere, la possibilità di tutelare l’opera generata dall’IA a seconda della qualità e tipologia di contributo umano presente.

Conclusioni

I casi del panorama internazionale dimostrano che il tema riguardante il connubio IA e diritto d’autore continua a richiedere un’analisi sistematica volta a fornire soluzioni chiare e concrete. I legislatori dovrebbero intervenire quanto prima per regolamentare una materia di assoluta attualità e criticità per ogni settore pensando a possibili modifiche all’attuale sistema di proprietà intellettuale, anche valutando la possibilità di definire un diritto sui generis in grado di garantire una tutela ad opere che se generate da una tecnologia emergente non possono costituire espressione della personalità dell’autore.

Di fronte all’inerzia dei legislatori, gli utenti continuano chiedere risposte ai tribunali. Un approccio casistico, tuttavia, rischia di risultare in un quadro caleidoscopico, in cui intentare causa equivarrebbe a giocare a dadi.

In questa situazione di incertezza del diritto, alcuni utenti hanno optato per l’autotutela, sviluppando soluzioni tecnologiche innovative che si sostituiscano alla legge e rendano, se non illegale, quantomeno impossibile la violazione dei propri diritti a fini di addestramento.

È questo il caso di Nightshade, un software che permette di “avvelenare” i propri contenuti così da impedirne la lettura da parte dell’IA, che è ad oggi sempre più utilizzato a livello mondiale. Un’immagine del tutto normale all’occhio umano diventa quindi incomprensibile all’IA, con la conseguenza che questa non può essere usata a fini di addestramento senza correre il rischio di inquinare il bagaglio informativo del software.

Che sia la stessa tecnologia ad intervenire a tutela degli autori?

Note


[1] Il Communications and Digital Committee della House of Lords ha emanato in data 2 febbraio 2024 il report “Large language models and generative AI”.

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