piattaforme

Influencer e creator social, tutelati grazie alle norme privacy: ecco cosa sapere



Indirizzo copiato

All’interno della normativa in materia di protezione dei dati personali, influencer e content creator possono reperire rimedi contro il blocco e la demonetizzazione dei contenuti. Ma la vera chiave di volta sta nel riconoscimento effettivo del loro ruolo di utenti attivi da parte dei gestori della piattaforma. Senza questo passaggio, il rischio è che si…

Pubblicato il 29 giu 2023

Stefano Gazzella

Responsabile Comitato Scientifico, Privacy Officer Associazione Italiana Influencer

Loris Ghirello

Comitato Scientifico Assoinfluencer



Digital,Contents,Concept.,Social,Networking,Service.,Streaming,Video.,Nft.,Non-fungible

Per gli influencer e, in generale, per i content creator gli algoritmi sono al contempo “croce e delizia”.

Infatti, poterne conoscere il funzionamento – spesso dagli effetti generati – consente di aumentare le probabilità di rendere virale un contenuto proposto, incidendo così in modo significativo sull’ aumento di valore del proprio lavoro nonché sul proprio engagement rate. Ma allo stesso modo, tutte le leggerezze terminologiche o l’impiego di termini poco graditi ai filtri della piattaforma possono subire le politiche di moderazione impostate dal gestore, il quale si riserva sempre il diritto di demonetizzare il contenuto o, nei casi più estremi, di bloccarlo.

Il rapporto fra influencer e algoritmi dei social network

Così come esistono delle tecniche per sfruttare a proprio favore il funzionamento delle dinamiche dei social network, è possibile anche valutare e perseguire delle vie ulteriori ed alternative rispetto ai sistemi di reclamo previsti dall’art. 17 del Digital Service Act che vengono offerte dalla stessa piattaforma per le ipotesi in cui si incorra in talune decisioni sfavorevoli.

Prima di entrare nel dettaglio della disamina dei potenziali rimedi che possono essere offerti dalla norma, si ritiene doveroso chiarire un punto: per quale motivo si parla di algoritmi in questi contesti? In termini generali, un algoritmo può essere definito come un insieme di regole matematiche che vengono applicate ai social network: al verificarsi di alcune condizioni prestabilite verranno applicate conseguenti rimedi. Alcune di queste regole possono agire per promuovere un determinato contenuto e dunque favorirne la visibilità e diffusione. Infatti, se è un contenuto che il social network valuta come particolarmente apprezzato o apprezzabile dal proprio pubblico in base alle preferenze o abitudini di utilizzo rilevate e ai trend del momento, allora il contenuto viene promosso. Al contrario, se incontra alcuni filtri il contenuto può essere demonetizzato o altrimenti bloccato, impattando in modo significativo sul lavoro del creator.

L’influencer come utente attivo

L’influencer è un utente attivo della piattaforma e si differenzia rispetto agli altri utenti in quanto la propria capacità creativa genera un beneficio dello stesso ecosistema social in cui è inserito, aumentando la capacità di attirare utenti iscritti ed aumentare la permanenza degli stessi attraverso le interazioni.

Il suo lavoro è dunque ciò da cui il gestore della piattaforma trae un beneficio indiretto, ma spesso non appare sufficientemente “remunerato” con una migliore attenzione circa l’attività condotta all’interno del social network. E dunque il rischio è che si trovi ad essere destinatario di imperfette tutele, valide più sulla carta che in concreto sia per effetto di obblighi contrattuali che di prassi applicate dalla piattaforma.

Le Linee guida sui contenuti idonei per gli inserzionisti di YouTube

Si può prendere come esempio YouTube, con le “Linee guida sui contenuti idonei per gli inserzionisti”. Qui viene specificato che ai creator è offerta la possibilità di accettare le regole per pubblicare liberamente contenuti monetizzabili, così come di comprendere quali contenuti non saranno per nulla monetizzati. Di conseguenza, qualora un inserzionista vada a pubblicare un contenuto a monetizzazione piena ma che l’algoritmo del social contrassegna come non adatto alla monetizzazione, lo stesso viene automaticamente demonetizzato. E la stessa piattaforma di YouTube avverte esplicitamente che i sistemi potrebbero adottare una decisione non corretta, indicando come rimedio un sistema di gestione delle richieste di revisione in cui è presente un intervento umano. Tutto ciò ricorda, mutatis mutandis, il diritto all’intervento umano previsto dall’art. 22 GDPR previsto nei processi decisionali automatizzati. Diventa dunque utile e anzi è uno spunto di riflessione chiedersi se e in quale modo tale diritto possa sovrapporsi, nonché se esistano ulteriori diritti esercitabili dall’influencer come interessato per accedere ad una tutela nei confronti dei processi decisionali automatizzati.

L’influencer come soggetto interessato

Nel contesto di utilizzo del social – ad esempio nell’ideazione di campagne o nella gestione della propria pagina – il content creator è anche un interessato al trattamento svolto da parte del gestore della piattaforma. Questi non si pone infatti solamente con il ruolo di titolare o contitolare per quanto riguarda la gestione dei dati personali della propria community, ma vede i propri dati personali trattati dal gestore della piattaforma di social network per l’iscrizione, l’upload dei contenuti, il monitoraggio della propria attività, le interazioni, etc.

E dal momento che il GDPR attribuisce taluni specifici diritti agli interessati, anche l’influencer in quanto tale può valutarne l’esercizio al fine di ricevere talune tutele alternative o ulteriori rispetto ai reclami.

Ad esempio, l’art. 22 GDPR prevede il diritto dell’interessato «di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» contemplando delle eccezioni a tale divieto.

Cos’è un processo decisionale automatizzato

Un processo decisionale automatizzato, secondo le Linee del Gruppo di Lavoro Articolo 29 WP 251, è infatti “il processo esclusivamente automatizzato consiste nella capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano”. E il funzionamento degli algoritmi dei social network rientra chiaramente in tale definizione dal momento che:

  • hanno un funzionamento basato su tecnologie automatizzate;
  • non prevedono alcun intervento significativo umano;
  • producono effetti giuridici rilevanti.

In questo ambito si riconduce dunque la decisione di demonetizzazione, blocco o comunque applicazione di un filtro ai contenuti generati dall’influencer comporta effetti giuridici quali ad esempio la limitazione dei benefici che è possibile trarre come corrispettivo.

Per superare tale divieto generale è necessario che sia presente una delle eccezioni contemplate dall’art. 22 par. 2 GDPR, che in questo caso si riscontra nella necessità della decisione per la conclusione o esecuzione di un contratto, in tutti i casi in cui l’intervento umano nel processo decisionale sarebbe impraticabile. E tale contratto è l’adesione e la partecipazione al social network come utente attivo, secondo i termini e le condizioni d’uso stabilite dal gestore della piattaforma che peraltro qualificano espressamente come contraenti tali categorie di utenti.

Il criterio di necessità richiamato dalla norma può essere certamente soggetto ad un margine di interpretazione, che però viene rimesso in forza di accountability in capo al titolare, il quale dovrà anche dimostrare di aver selezionato il metodo di trattamento più rispettoso della vita privata dell’interessato. Non solo: dovrà anche stabilire garanzie adeguate a tutela di diritti, libertà e interessi legittimi degli interessati, fra cui «almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.» (art. 22 par. 3 GDPR).

Diventa opportuno ricordare che i social network offrono già degli strumenti che permettono ai content creator di richiedere l’intervento di un operatore così da verificare l’eventuale errata decisione del proprio algoritmo, ma questa seconda revisione non è detto che costituisca un reale intervento umano effettivo qualora si limiti a un’adesione acritica ad un processo decisionale già maturato e non ad una revisione della decisione. In questo caso, però, l’unica tutela esperibile non può che essere un reclamo o perseguire un percorso giurisdizionale.

La trasparenza

Nella prospettiva di non dover “subire” il funzionamento dell’algoritmo il gestore deve garantire una trasparenza sia preventiva che responsiva. Il diritto di essere informato circa la “logica utilizzata” è infatti previsto dagli artt. 13 par. 2 lett. f) e 14 par. 2 lett. g) GDPR nonché in riscontro all’esercizio di un diritto di accesso. E tali informazioni devono essere significative e sufficientemente complete affinché l’interessato possa essere in grado di comprendere il modello decisionale adottato, le valutazioni che è possibile ottenere e soprattutto le conseguenze previste dalle stesse. Nel caso degli influencer dovrebbero essere specificamente indicate anche tutte le conseguenze specifiche riferibili agli elementi che valorizzano e distinguono la conduzione della propria attività lavorativa attraverso la piattaforma. Quanto meno consentendo di stimare la portata degli effetti anche in relazione alle metriche del social network.

Conclusioni

Sebbene sia possibile reperire dei rimedi ulteriori e concorrenti all’interno della normativa in materia di protezione dei dati personali, la chiave di lettura fondamentale sta non tanto nella volontà degli influencer di intraprenderli in modo pionieristico bensì nel riconoscimento effettivo del loro ruolo di utenti attivi da parte dei gestori della piattaforma. Ruolo che è ben diverso rispetto a quello degli utenti “classici”. In assenza di un’evoluzione in tal senso, il rischio è che si vada a giungere a tutele inefficaci ed incomplete nei confronti di quella categoria di utenti che, in forza di un rapporto contrattuale naturalmente asimmetrico intercorrente con il gestore della piattaforma, dovrebbero invece essere i destinatari di particolari obblighi di protezione.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2