Una delle questioni maggiormente dibattute nei rapporti fra diritto commerciale e finanza digitale è costituita dai limiti all’ammissibilità della sottoscrizione di aumento di capitale a pagamento mediante apporto di criptovalute.
Su un piano generale, le disposizioni codicistiche stabiliscono che nelle società di capitali i conferimenti debbano essere effettuati in denaro o in natura. In questo caso, un esperto dovrà attestare la congruità del valore del conferimento rispetto alla quota di capitale sottoscritta dal socio.
Criptovalute, cosa dice la legge e come gestirle in pratica: i chiarimenti della Cassazione
Liceità di versamenti in criptovalute: i nodi da sciogliere
In tale cornice, la verifica della liceità di versamenti in criptovalute presenta numerosi profili problematici, anche in ragione dell’assenza di chiari riferimenti normativi. A ben vedere, l’unico riferimento espresso alle criptovalute è oggi contenuto all’art. 1, 2° comma, lett. qq), D. Lgs. n. 231/2007, per il quale esse costituiscono una: «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». Ma, se la norma è senz’altro d’ausilio per descrivere il fenomeno delle criptovalute, nulla dice in merito all’inquadramento giuridico delle stesse, non offrendo alcun aiuto per stabilire se possano essere conferite nel capitale di una società. Dubbio che, pertanto, potrà essere risolto solo in chiave interpretativa.
La natura delle criptovalute
Il primo nodo da sciogliere riguarda la natura stessa delle criptovalute, vale a dire se esse debbano essere considerate quali mezzi di pagamento assimilabili al denaro oppure rientrino fra le altre entità suscettibili di valutazione economica.
In una delle rare pronunce che si sono occupate direttamente dell’argomento[1], si è attribuita alla criptovaluta natura equivalente a quella del denaro, ma al contempo se ne è negata la conferibilità. Alla base del diniego vi è l’osservazione che, diversamente dalle altre monete avente corso legale, per le criptovalute non vi è un sistema di scambio regolamentato che consenta di determinarne l’esatto valore a una certa data. Né, a tal fine, potrebbe supplire la perizia dell’esperto, anche perché, nel sistema delineato dal Codice civile, tale relazione è riservata ai beni suscettibili di essere acquisiti con i mezzi di pagamento, ma non ai mezzi di pagamento stessi (da impiegarsi al loro valore nominale).
Le criptovalute come beni immateriali
Per converso, vi è altra giurisprudenza – a nostro avviso maggiormente condivisibile – che qualifica le criptovalute come beni immateriali[2]. Infatti, anche tacendo gli altri profili di incompatibilità[3], è sufficiente osservare come ostino all’assimilazione fra criptovalute e denaro gli artt. 1277-1278 Cod. civ., da cui parrebbe evincersi il principio in forza del quale può essere considerata come denaro solo la moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento[4]. Caratteristica, questa, che evidentemente non connota le criptovalute, i cui elementi qualificanti risiedono nell’essere “coniate” da privati (e non da un’autorità centrale), nel non avere corso legale in alcun Stato e – soprattutto – nella volatilità che contrasta con la stabilità di cambio tipica del denaro, il quale al fine di assolvere alla funzione di determinazione del valore dei beni e servizi che vengono scambiati sul mercato, non può che essere dotato di meccanismi di stabilizzazione regolati da Autorità bancarie centrali[5].
Valutazione ai fini del conferimento: il livello di diffusione della criptovaluta
Una volta appurato che le criptovalute debbono essere fatte rientrare nella categoria dei “beni immateriali”, occorre ora verificare se ed entro quali limiti siano suscettibili di valutazione ai fini del conferimento.
Sotto questo profilo, una chiara indicazione operativa sembra provenire dal Tribunale di Brescia[6], che ha negato la legittimità della sottoscrizione di un aumento di capitale mediante criptovalute, in quanto le criptovalute da conferirsi in società non erano regolarmente negoziate su piattaforme di scambio, non potendosi così fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato. Si trattava, invero, di una criptovaluta impiegabile unicamente sulla piattaforma di fornitura di beni e servizi creata dallo stesso ideatore della moneta virtuale; il che, secondo il ragionamento del Giudice bresciano, la rendeva incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui debba essere dotata una criptovaluta che aspiri a stare sul mercato.
Dunque, la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale mediante il conferimento di criptovalute è strettamente connessa al grado di circolazione sul mercato della stessa. Non è un caso, infatti, che l’unico aumento di capitale in criptovalute di cui si abbia notizia sia stato effettuato mediante conferimento di Bitcoin ed Ethereum, vale a dire due fra le criptovalute più note, diffuse e trattate sul mercato internazionale, tali da consentire valutazioni sufficientemente affidabili e aggiornate.
In linea di principio, sembrerebbe quindi che non sussistano ostacoli ad ammettere aumenti di capitale in criptovalute, purché si tratti di criptovalute note e diffuse sul mercato.
Il nodo della pignorabilità
Onde evitare contestazioni, vi è tuttavia un terzo profilo di cui dare cautelativamente conto e che è intimamente connesso con la possibilità di espropriare le criptovalute. Vi è infatti una corrente interpretativa secondo cui il bene conferito in natura, dovendo rappresentare un valore non solo per i soci, ma anche per i terzi che facciano affidamento sul capitale societario, debba essere concretamente pignorabile[7]. Ora, per quanto tale tesi sia del tutto minoritaria ed avversata dalla maggioranza degli interpreti[8], sembra opportuno, in via cautelativa, prevedere sistemi che consentano di accedere alle criptovalute conferite. Il che, come noto, presenta alcuni profili di difficoltà, giacché, connaturata alle criptovalute è la tutela della riservatezza di chi ne sia proprietario. Tutela che viene garantita dal rilascio, a favore di quest’ultimo, di chiavi crittografiche d’accesso che rendono difficile identificare il proprietario delle criptovalute, se non con la materiale collaborazione – consistente nella messa a disposizione delle chiavi d’accesso – del proprietario medesimo delle criptovalute. Ma ciò cozzerebbe con i principi generali in materia di espropriabilità dei beni, che prevedono la possibilità di apprendere coattivamente i beni del debitore prescindendo dalla sua collaborazione[9].
Per evitare questo “corto circuito”, peraltro, si potrebbe ipotizzare di depositare le criptovalute su una sorta di wallet fiduciario, le cui chiavi d’accesso siano detenute da un depositario di fiducia delle parti, il quale sia autorizzato a comunicarle al creditore pignorante in caso di esecuzione forzata[10].
Note
- App. Brescia, 24.10.2018, in Giur. Comm., 2020, II, 883, con nota di Urbani, Il conferimento di cripto-attività al vaglio della giurisprudenza di merito, e di Battaglini, Nuove frontiere del conferimento in società a responsabilità limitata: il caso delle criptovalute; in Banca, borsa, tit. cred., 2019, II, 736, con nota di Natale, Dal “cripto-conferimento” al “cripto-capitale”?. Analogamente, parrebbe considerare le criptovalute assimilabili al denaro Agenzia delle Entrate, Interpello n. 956-39/2018. ↑
- Trib. Brescia, 18.7.2018, in Giur. comm., 2020, II, 883, cit.; e in Banca, borsa, tit. cred., 2019, II, 736, cit.; così parrebbe anche TAR Lazio-Roma, 27.1.2020, n. 1077, in www.dirittobancario.it. In dottrina, v. Michi, Criptovalute e capitale sociale: un binomio imperfetto?, in Riv. not., 2019, 604: Passaretta, Conferimento di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi, in Riv. not., 2018, 1301; Cian, La criptovaluta – alle radici dell’idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, 339, da leggere per l’analitica disamina dei profili ricostruttivi delle criptovalute. ↑
- Per i quali si rinvia a CIan, Op. cit. ↑
- Sul punto, v. condivisibilmente Piccione, La conferibilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale, in ilSocietario.it, 2022, per il quale «la nozione di conferimento in denaro comprende esclusivamente l’apporto in valuta avente corso legale nello Stato di riferimento, da intendersi quale unità di misura – emessa e riconosciuta da un’autorità centrale – del valore dei beni e dei servizi scambiati sul mercato, dotata di un’intrinseca stabilità che le consente di assolvere a tale funzione». ↑
- Cfr. fra gli altri Piccione, Op. cit.; Urbani, Op. cit., 895. ↑
- Trib. Brescia, 18.7.2018, cit. ↑
- In questo senso, Trib. Brescia, 18.7.2018, cit. ↑
- In senso contrario alla tesi che richiede la pignorabilità del bene ai fini della sua conferibilità nel capitale sociale Cerrato, Diritto commerciale e finanziario, in Criptoattività, criptovalute e bitcoin, a cura di Capaccioli, coordinato da Cerrato, Morone e Dal Checco, Milano, 2021, 224 s., ove ulteriori riferimenti e citazioni. ↑
- Per una disamina delle problematiche connesse con l’espropriazione delle criptovalute, v. Canella, Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza, in Criptoattività, cit., 184 ss. ↑
- Per questa ipotesi v. le considerazioni espresse dal Notaio Dr. Morone in Il notaio dei Bitcoin e il valore legale delle criptomonete, in Forbes, 2020. ↑