Merita analizzare l’istruttoria che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto contro Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei Big Data.
Mette il dito, infatti, sulla piaga del settore. Sulla grande forza su cui Google ha costruito un impero e che ora si rivela, in modo sempre più chiaro ed evidente in Europa come negli Usa, come la vulnerabilità regolatoria principale. Il controllo sui dati, sui big data.
Secondo il provvedimento del Garante italiano, Google avrebbe ostacolato la trasmissione dei dati degli iscritti alla piattaforma Weople, così abusando della sua posizione di dominio nel mercato dei Big Data e violando l’art. 20 del GDPR sulla portabilità dei dati.
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Con l’istruttoria sarà accertato che vi sia stato effettivamente tale sfruttamento da parte di Google, nel qual caso, ci aspettiamo senz’altro una sanzione di ingente importo.
Ma cerchiamo di capire meglio il provvedimento dell’Antitrust contro Google.
La segnalazione contro Google
La segnalazione contro Google proviene da Hoda, la società italiana che ha sviluppato Weople, una Piattaforma-Banca Dati che permette agli iscritti di monetizzare i propri dati personali vendendoli a imprese interessate a questi per fini pubblicitari.
Il business di Hoda, quindi, si fonda su un elevato numero di dati di persone fisiche, che raccoglie da piattaforme come Google, Amazon, Meta-Facebook, o dispositivi come Apple e Android, attraverso protocolli di condivisione dei dati.
Secondo l’Antitrust, Google, che detiene una posizione dominante nel mercato dei Big Data, grazie all’ecosistema di servizi che le permettono di raccogliere grandi quantità di dati personali altamente targettizzati, avrebbe sfruttato la sua posizione di dominio per ostacolare Weople nella condivisione dei dati personali.
Questo atteggiamento potrebbe integrare l’abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 102 del TFUE, e la violazione del GDPR e del diritto alla portabilità dei dati, di cui all’art. 20 del Regolamento Europeo.
Tali pratiche di Google, si legge nel provvedimento, starebbero ostacolando l’emergere di servizi innovativi di valorizzazione dei dati personali degli utenti, e arrecando un pregiudizio alla concorrenza e al commercio europeo.
Google ancora nel mirino del Garante
Google, quindi, è ancora una volta nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questa volta per abuso di posizione dominante.
Già a maggio 2021 l’Antitrust aveva sanzionato Google per abuso di posizione dominante con una multa di oltre 102 milioni di euro, per aver escluso l’app di Enel X Italia, denominata JuicePass, dalle applicazioni Android.
A fine 2021, poi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato Google e Apple, con una multa da 10 milioni di euro ciascuna, per pratiche commerciali scorrette ai danni degli utenti, per la mancata chiarezza e l’utilizzo dei dati personali per fini commerciali.
Con il provvedimento del 5 luglio 2022,quindi, l’Antitrust apre una nuova istruttoria per abuso di posizione dominante nel mercato dei Big Data.
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Tutto ciò, mentre l’Antitrust europeo riceve le proposte di impegno da Amazon, per affrontare i problemi di concorrenza relativi all’uso dei dati dei suoi venditori e di un possibile pregiudizio ai consumatori nel concedere ai venditori l’accesso alla sua Buy Box e al suo programma Prime.
Il provvedimento del Garante contro Google
Tutto nasce, dicevamo, dalla segnalazione di Hoda s.r.l., la società italiana che ha sviluppato Weople, una Piattaforma – Banca Dati che permette agli utenti iscritti di valorizzare e monetizzare i propri dati personali.
Gli iscritti di Weople possono “vendere” i propri dati personali rilasciati a Big Tech come Google, Amazon, Meta-Facebook, o dispositivi Apple e Android, delegando a Weople la raccolta e la conservazione di questi dati.
Per far questo, però, la piattaforma deve avere accesso ai dati personali dei propri iscritti, anche attraverso un protocollo tecnologico che consenta il dialogo e lo scambio dei dati personali degli utenti delle Big Tech e di Weople.
Invece Google, secondo il Garante, avrebbe opposto degli ostacoli alla ricerca di meccanismi di condivisione e interoperabilità dei dati, così impedendo l’attività di Weople.
Questo atteggiamento restrittivo della concorrenza potrebbe integrare l’abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 102 del TFUE, nonché la violazione del diritto alla portabilità dei dati riconosciuto dall’art. 20 del GDPR.
Cerchiamo di capirne di più.
L’abuso di posizione dominante
L’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea vieta “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.
La norma europea non vieta, quindi, l’acquisizione di una posizione dominante sul mercato, ma vieta lo sfruttamento abusivo di tale posizione, ai danni della concorrenza e del libero mercato.
Per verificare se un’impresa sta abusando della sua posizione dominante, il Garante deve accertare che:
- esista un mercato rilevante: cioè una parte di mercato, individuata per posizione geografica o per l’insieme di prodotti/servizi, sulla quale l’impresa può sviluppare la situazione di dominio;
- l’impresa detenga una posizione dominante: cioè una posizione di “potenza economica grazie alla quale […] è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione”[1].
Una volta accertato ciò, il Garante deve verificare che l’impresa con una posizione dominante, stia sfruttando la sua posizione di dominio per impedire ai rivali di competere in modo efficace.
Questo è il caso di Google, contro cui l’AGCM è chiamata ad accertare che ci sia stato o meno lo sfruttamento abusivo di posizione dominante.
I mercati in cui Google ha una posizione dominante
Secondo il provvedimento con cui il Garante ha aperto questa istruttoria, la Commissione Europea ha individuato diversi mercati digitali in cui Google detiene una posizione dominante.
Questo accade grazie all’ecosistema Google e alla molteplicità dei servizi offerti che le permettono di raccogliere una tale quantità e qualità di dati altamente profilati da utilizzare anche nel digital advertising.
Tra i mercati rilevanti per Google, ci sono quelli di: ricerca online; browser; App Stores Android; servizi di pagamento tramite smartphone; app di navigazione (Google Maps, Waze); assistenti virtuali; distribuzione digitale di musica; servizi di traduzione; dispositivi indossabili.
Sfruttamento della posizione dominante di Google
Gli ostacoli che Google ha opposto a Weople nell’individuazione di meccanismi di portabilità dei dati hanno avuto l’effetto di limitare la concorrenza.
Infatti, Weople ha assistito ad una drastica diminuzione delle richieste di condivisione dati ricevute dai suoi iscritti, quando Google ha attuato una procedura che permettesse solo la condivisione fai-da-te e non quella tramite API.
Così facendo Google ha ridotto la possibilità per gli operatori alternativi di sviluppare forme innovative di utilizzo dei dati personali, consentendole di preservare la propria posizione dominante.
La portabilità dei dati personali
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’atteggiamento di Google non solo non sarebbe lecito dal punto di vista di diritto antitrust, ma non lo sarebbe neppure dal punto di vista del diritto alla privacy degli utenti.
Infatti, gli ostacoli opposti da Google a Weople sarebbero anche lesivi del diritto alla portabilità dei dati previsto dal GDPR in materia di diritti degli interessati.
L’art. 20 del GDPR, infatti, riconosce agli interessati il diritto di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento i dati personali che lo riguardano, quando il trattamento si basa sul consenso oppure sull’esecuzione del contratto.
Questo diritto si compone di due profili.
Il primo riguarda il diritto di ricevere i dati, cioè il diritto dell’interessato di richiedere al titolare i propri dati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Il secondo riguarda il diritto di trasferire questi dati ad altro titolare del trattamento: l’interessato, infatti, può richiedere che i dati che lo riguardano siano trasferiti ad un soggetto diverso, senza impedimenti da parte del primo titolare, con l’utilizzo di sistemi che siano interoperabili tra loro e, ove tecnicamente fattibile, in maniera tale che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento all’altro (CONS. 68 GDPR).
La procedura di trasmissione dei dati a Weople proposta da Google, invece, non sarebbe idonea a garantire il rispetto di questo diritto.
Tutto ciò, in un mercato come quello dei Big Data, in cui la portabilità dei dati è stata considerata “uno dei principali elementi di promozione di dinamiche concorrenziali”[2] nell’Indagine conoscitiva IC53, condotta congiuntamente all’AGCom e al Garante della Privacy.
In quell’occasione, infatti, è stato rilevato che “La portabilità dei dati può costituire un elemento di fondamentale rilevanza sotto il profilo concorrenziale. Riducendo i costi di switching dell’utente da una piattaforma all’altra, la portabilità dei dati può incidere, infatti, sulla mobilità degli utenti. La circolazione dei dati e la riduzione dei costi di switching possono contribuire a far sì che i dati non costituiscano una barriera all’ingresso, riducendo possibili rischi di lock-in, e che la mobilità degli utenti riduca gli effetti di rete connaturati all’attività delle piattaforme. In questo contesto, il diritto alla portabilità dei dati, introdotto dal RGPD (cfr. art. 20), rappresenta senz’altro un importante passo avanti nella prospettiva di facilitare la circolazione dei dati e la mobilità degli utenti.”
Conclusioni
Con l’entrata in vigore del Digital Market Act (DMA), le piattaforme avranno l’obbligo di garantire l’interoperabilità con la propria piattaforma ad altre piattaforme concorrenti, e il divieto di porre ingiustificato diniego ai dati sugli utenti.
Alla luce di questo provvedimento, dunque, speriamo che questa norma europea trovi presto la sua entrata in vigore, per la tutela della concorrenza e del commercio elettronico europeo.
Note
- Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1978, United Brands Company e United Brands Continentaal BV / Commissione delle Comunità europee, causa 27/76, ECLI:EU:C:1978:22. ↑
- Indagine conoscitiva IC53, condotta congiuntamente da AGCM, AGCom e Garante Privacy, al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf ↑
- Per ulteriori approfondimenti: www.ecommercelegale.it