Può l’intelligenza artificiale essere considerata inventore (rectius inventrice) di un brevetto? Diversamente, quale ruolo può avere l’AI all’interno del processo inventivo?
Sono questi i principali quesiti ai quali ha cercato di rispondere l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO), pubblicando il 13 febbraio scorso la Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, volte a individuare i principi in base ai quali valutare le domande di brevetto aventi a oggetto invenzioni realizzate con il contributo dell’AI ed in particolare di quella generativa.
Il dibattito sul ruolo dell’IA nel processo inventivo
Il tema aveva sollevato un acceso il dibattito etico e giuridico sin dagli esordi dell’intelligenza artificiale generativa, il cui algoritmo apprendendo automaticamente, alla stregua di una rete neurale artificiale, dall’analisi di enorme quantitativo di dati di input, è in grado di generare nuovi contenuti originali, siano essi immagini, test, video o codici sorgenti e invenzioni.
Con varietà di accenti e salvo alcune sporadiche eccezioni, il nodo è stato ben presto sciolto escludendo in radice la possibilità di riconoscere come inventore un sistema di intelligenza artificiale, per quando evoluto e creativo. L’attuale cornice normativa brevettuale, sia essa di civil law o di common law, non lascia del resto molti spazi a interpretazioni differenti, nella misura in cui pone al centro del processo inventivo la figura dell’inventore, quale essere umano. È proprio l’ingegno umano che la disciplina industrialistica mira a stimolare e premiare, conferendo all’inventore, tramite il brevetto, un monopolio ventennale che gli consenta di beneficiare in via esclusiva degli sforzi e investimenti profusi, salvo divenire di dominio pubblico una volta scaduto il periodo di protezione brevettuale, in un circolo virtuoso di costante innovazione tecnologia a beneficio collettivo.
Nella medesima direzione si era già espresso nell’aprile 2020 dall’USPTO[1], rigettando la domanda di brevetto dell’invenzione realizzata dal sistema AI generativa DABUS – Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, presentata dal dott. Stephen Thaler, scienziato e direttore generale della società Imagination Engines, Inc., indicando come inventrice la stessa AI Dabus; tale decisione è peraltro stata seguita da altre pronunce, di analogo contenuto, emesse anche dall’Ufficio Europeo Brevetti[2] nonché da diversi Uffici Brevetti e autorità giurisdizionali di vari paesi, incluso, recentemente, anche la Corte Suprema del Regno Unito[3].
Il riconoscimento dell’inventore umano nell’utilizzo dell’AI
La Guidance conferma il principio – già affermato dalla precedente case law statunitense – secondo cui un sistema AI non può essere riconosciuto come inventore, potendo ritenersi tale solo l’essere umano.
L’USPTO ribadisce, inoltre, che l’analisi dell’invenzione deve concentrarsi sul contributo umano, poiché i brevetti hanno la funzione di incentivare e premiare l’ingegno umano.
Ecco allora che l’USPTO si pone come obiettivo quello di trovare il giusto bilanciamento di due contrapposte esigenze: da un lato, proteggere e incentivare le invenzioni realizzate tramite l’utilizzo di AI (in nome del progresso tecnologico) e, dall’altro lato, tutelare la creatività ed inventiva umana.
I criteri per determinare il contributo umano significativo
Ebbene, le invenzioni realizzate (anche) con sistemi AI non sono tuttavia escluse categoricamente dalla brevettabilità: se è vero che i sistemi AI non possono essere riconosciuti come inventori, è pur vero che l’uso di un sistema AI da parte di un individuo non preclude di per sé la possibilità per quest’ultimo di essere riconosciuto come inventore, qualora abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo della soluzione inventiva. La tutela brevettuale può pertanto essere richiesta per le invenzioni per le quali una persona fisica abbia fornito un contributo significativo all’invenzione realizzata con l’utilizzo dell’AI. Nel delineare tali principi, l’USPTO mutua i criteri discretivi dettati dalla disciplina brevettuale per individuare i co-inventori nelle invenzioni realizzate con il contributo di più individui, sulla base del concetto del contributo significativo, articolato nella nota sentenza Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).
Secondo tale impostazione, nel determinare se il contributo umano all’invenzione generata con sistemi di intelligenza artificiale possa ritenersi significativo rileveranno i seguenti principi:
- L’utilizzo di un sistema di AI da parte di una persona fisica per la creazione di un’invenzione assistita da AI non esclude il contributo della persona stessa in qualità di inventore. La persona fisica può essere indicata come inventore o co-inventore se contribuisce in modo significativo all’invenzione assistita dall’AI.
- La mera individuazione, da parte della persona fisica, di un problema o di un obiettivo generale o di un piano di ricerca da perseguire non configura di per sé attività inventiva significativa. Tuttavia, un contributo significativo potrebbe essere risiedere nel modo in cui la persona struttura il cd prompt, ossia il quesito posto all’AI, individuando il problema tecnico specifico che si intende risolvere con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
- La mera attuazione di un’invenzione generata dall’AI non può costituire contributo significativo: di conseguenza, una persona fisica che si limita a riconoscere che l’output dell’AI costituisce invenzione, e ad attuarla come tale, non può essere qualificata come inventore. Tuttavia, una persona che partendo da un output ottenuto da un sistema di AI, lo sviluppa ulteriormente apportando un contributo significativo per creare un’invenzione, può assurgere a inventore a tutti gli effetti. Oppure una persona che conduce con successo un esperimento utilizzando l’output del sistema di AI potrebbe dimostrare di aver fornito un contributo significativo all’invenzione.
- Si può ritenere che una persona fisica che sviluppa un elemento costitutivo essenziale da cui deriva l’invenzione rivendicata abbia fornito un contributo significativo alla realizzazione della stessa anche se non era presente o non ha partecipato a tutte le attività di realizzazione. Di conseguenza, una persona fisica che progetta, imposta o allena il sistema di AI con il fine di trovare la soluzione di uno specifico problema può assurgere alla qualifica di inventore nel caso in cui tale attività preliminare di impostazione e allenamento costituisca un contributo significativo e rilevante per l’intero processo inventivo.
- Il semplice possesso o la supervisione di un sistema di AI utilizzato per la creazione di un’invenzione, senza fornire un contributo significativo all’ideazione dell’invenzione, non costituisce contributo significativo.
Sebbene la Guidance dell’USPTO fornisca indicazioni di ordine generale, non esaustive, essa rappresenta un significativo progresso nella regolamentazione e nell’adattamento dell’impianto normativo alle sfide e alle opportunità presentate dalla crescente autonomia dei sistemi di intelligenza artificiale. Sarà interessante osservare come questa Guidance verrà recepita non solo dalla case law americana, ma anche dagli altri Uffici Brevetti, in particolare dall’EPO: un’analoga regolamentazione è, infatti, auspicabile anche in Europa per garantire maggiore certezza ed esaustività dei criteri d’esame delle domande di brevetto, a diretto vantaggio di tutti i titolari di domande di brevetto realizzate tramite l’utilizzo di sistemi AI.
Conclusioni
Resta, tuttavia, molto lavoro da fare per affrontare questioni complesse come la proprietà intellettuale, la responsabilità e l’etica nell’era dell’intelligenza artificiale. È essenziale un continuo dialogo tra legislatori, esperti di tecnologia e comunità accademiche e commerciali per sviluppare normative sempre più adatte e aggiornate a un panorama in continua evoluzione verso l’obiettivo condiviso: massimizzare il potenziale dell’AI nell’innovazione, garantendo nel contempo una giusta tutela dei diritti e degli interessi di tutti gli attori coinvolti.
Note
[1] United States Patent and Trademark Office, decisione del 20 Aprile 2020
[2] European Patent Office, decisione del 21 Dicembre, 2021
[3] Supreme Court of the United Kingdom, sentenza del 21 Dicembre 2023