Direttiva Copyright

Capitanio: “Perché il regolamento copyright Agcom è una svolta”



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Agcom ha pubblicato il Regolamento sugli obblighi di informazione e adeguamento contrattuale per autori e artisti, integrando le Direttive “Copyright” (UE 2019/790) e “Barnier” (2014/26/UE). Il Regolamento mira a bilanciare gli interessi di autori, utilizzatori e collecting, garantendo trasparenza e rappresentatività nel mercato del diritto d’autore

Pubblicato il 24 mag 2024

Massimiliano Capitanio

Commissario Agcom



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Dopo un percorso durato oltre un anno, lo scorso 16 maggio l’Autorità ha pubblicato il “Regolamento in materia di obblighi di informazione e adeguamento contrattuale degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori (cd. AIE), nonché di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, in attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941)”, delibera 95/24/CONS.

La Direttiva Copyright e le nuove competenze dell’Agcom

Un titolo piuttosto complicato, per un settore a dir poco complesso. Ma partiamo dall’inizio: la Direttiva “Copyright” (UE 2019/790) ha attribuito ad Agcom nuove competenze nel settore dell’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, sulla scia di quanto già accaduto, nel 2017, con il recepimento della Direttiva “Barnier” (2014/26/UE) che disciplinava, in particolar modo, le collecting ossia quegli organismi o entità che amministrano i diritti per conto degli artisti, interpreti ed esecutori e che incassano i proventi derivanti dallo sfruttamento delle loro opere.

Il Regolamento, dunque, non solo coordina e integra le diverse fonti normative – Direttiva Copyright e Direttiva Barnier – ma offre uno strumento utile che punta a soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nella diffusione delle più svariate (e diversificate) opere protette da diritto d’autore e diritti connessi. Da un lato, giusto per citarne alcuni, abbiamo attori, autori, editori, musicisti, cantanti, etichette discografiche e, dall’altro, tutti quei soggetti che sfruttano le opere generando, a vario titolo, proventi, ossia gli utilizzatori: tv, radio, piattaforme online, ma anche esercizi commerciali, strutture alberghiere, locali, etc.

Il ruolo delle Collecting nel diritto d’autore

Fra questi due estremi troviamo le Collecting che appunto “intermediano” i diritti, che negli ultimi anni sono proliferate, solo in Italia se ne contano 15 (la tenuta dell’elenco è in capo ad Agcom).

Vien da sé che di fronte a una pluralità di soggetti così differenti tra loro (art.1) l’Agcom anzitutto è stata chiamata a definire le procedure d’intervento per dirimere le controversie (artt. da 12 a 16), ma anche a offrire la propria assistenza negoziale per agevolare il raggiungimento di accordi di licenza per le opere sulle piattaforme VOD (art. 4).

La definizione dei criteri di rappresentatività delle Collecting

Ma c’è di più, la legge sul diritto d’autore, la numero 633 del 1941, con il recepimento della Direttiva Copyright, ha anche previsto che l’Autorità determini i criteri di rappresentatività delle collecting. Le tre maggiormente rappresentative (calcolate sulla base delle modalità indicate nello specifico Allegato tecnico al Regolamento) per ciascun tipo di diritto amministrato, infatti, possono rilasciare le “licenze collettive estese”, che ricomprendono anche i diritti degli “apolidi” e cioè quei soggetti che non si sono affidati a nessuna collecting.

La determinazione del compenso per autori ed artisti

Per amministrare anche questi diritti però ciascuna collecting dovrà tener conto del proprio “market share”, ossia della quota di mercato che effettivamente rappresenta (artt. da 7 a 11), come previsto dalle modifiche apportate all’articolo 180, con la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (art. 20). Inoltre, il Regolamento, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti, definisce le procedure per la determinazione del compenso spettante ad autori ed artisti, interpreti o esecutori nel caso in cui non riescano ad accordarsi autonomamente (art. 17).

Gli obblighi di scambio di informazioni tra collecting e utilizzatori

Come in ogni mercato però è lo scambio di informazioni tra le parti a rendere la contrattazione più trasparente e quindi efficace possibile. Per questa ragione il Regolamento detta regole puntuali sugli obblighi in capo a collecting e utilizzatori circa lo scambio di informazioni sugli autori, artisti, interpreti ed esecutori amministrati da un lato e sulle opere sfruttate, nonché i relativi proventi, dall’altro (art. 5).

L’Autorità ha accettato la complicatissima sfida che il mercato del Diritto d’autore e diritti connessi rappresenta e ha offerto a tutte le parti in causa uno strumento il più possibile equilibrato e completo, partendo anzitutto dalle reali dinamiche del settore e tenendo sempre ben presente opportunità e limiti che il plesso normativo nazionale e comunitario portano con sé.

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