Codice del consumo

Clausole vessatorie nei contratti Google Drive, DropBox e Icloud Apple: i paletti dell’Antitrust

I contratti Cloud predisposti da Google Drive, DropBox e Icloud Apple contengono delle clausole vessatorie. Quali sono, secondo i rilievi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e in che modo il Codice del Consumo, garantisce i diritti del consumatore

Pubblicato il 23 Dic 2021

Lorenzo Baudino Bessone

praticante avvocato, Studio Previti

Rossella Bucca

avvocato, Studio Previti associazione professionale

cloud italia nazionale - EDPB - cloud nazionale

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[1] ha accertato la sussistenza di una serie di violazioni alle disposizioni del Codice del Consumo, in materia di clausole vessatorie relative ad alcune clausole inserite nei contratti Cloud predisposti da Google Drive, DropBox e Icloud Apple, a seguito dell’esposto dell’Associazione Nazionale Utenti di Servizi pubblici, quale associazione di consumatori e della segnalazione di singoli consumatori, in considerazione del grave squilibrio di potere contrattuale cagionato agli utenti.

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Il caso

In data 20 agosto 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) avviava distinti procedimenti contro le società Google Drive (procedimento CV194), DropBox (procedimento CV195) e Icloud Apple (procedimento CV196), che in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del Consumo”), offrono servizi di file hosting, cloud storage, sincronizzazione automatica dei file, cloud personale e software client (di seguito il/i “Professionista/i[2]”).

In particolare, ad avviso dei ricorrenti, i professionisti sarebbero incorsi in violazioni di diverse disposizioni del Codice del Consumo, laddove avrebbero predisposto, all’interno dei rispettivi termini di servizio per l’utilizzo delle piattaforme cloud, alcune clausole che, a detta dei consumatori, lasciavano spazio a margini di potenziale abuso, sostanziantesi, da un lato, nella preclusione per il consumatore della possibilità di esercitare pienamente la propria libertà di autodeterminazione contrattuale in relazione alla sottoscrizione delle condizioni generali e con riferimento alla determinazione del contenuto; dall’altro, nell’alterazione dell’equilibrio tra le parti contrattuali.

Successivamente all’avvio dell’istruttoria, Google Drive e DropBox hanno proposto delle modifiche ad alcune delle clausole in esame; tali modifiche hanno dunque sanato il carattere di vessatorietà posto al vaglio dell’Autorità; mentre Icloud Apple si è limitata ad evidenziare i profili di liceità delle clausole sottoposte a controllo.

Per tutti e tre i colossi dei servizi informatici, l’AGCM ha disposto la pubblicazione dei provvedimenti emessi sulle rispettive home page dei siti internet, a pena dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Brevi cenni sulle violazioni accertate dall’Autorità

Al fine di individuare e ripercorrere le motivazioni alla base delle violazioni accertate dall’AGCM, occorre tenere presente il doppio binario attraverso il quale si snoda il ragionamento dell’Autorità: l’uno di natura prettamente giuridica – normativa e giurisprudenziale – l’altro di carattere meramente logico e notorio.

Per quel che concerne il primo, l’AGCM ricorda che secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE, il cui recepimento è avvenuto tramite gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al Professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione; nella sua costante giurisprudenza, la richiamata Corte ha sottolineato la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori, proprio in ragione di siffatta posizione di inferiorità, situazione che li induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse[3]”.

Per quanto riguarda il secondo profilo, esso si fonda sull’assunto che i servizi offerti da tali Società sono scelti con sempre maggior frequenza dai consumatori quale unico strumento di memorizzazione dei dati – che possono essere di svariata tipologia, specialmente di carattere personale, per cui costituiscono informazioni meritevoli di una protezione rafforzata e favorevole all’utente.

Il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Professionista in assenza di limitazioni temporali e di contenuto

Venendo alla tipologia di violazioni accertate dall’Autorità, è interessante notare preliminarmente che i tre provvedimenti hanno in comune l’accertamento in positivo della violazione del medesimo disposto normativo: l’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del Consumo[4], dal momento che i contratti cloud in esame prevedevano il diritto del Professionista di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento, le condizioni originariamente pattuite dalle parti.

Secondo l’Autorità, tali clausole si pongono apertamente in violazione della normativa italiana succitata ogniqualvolta esse non prevedano espressamente:

  • la modalità indicata per la comunicazione delle variazioni unilaterali;
  • il motivo posto a fondamento della modifica (da comunicarsi nella modalità prestabilita e, preferibilmente, per iscritto);
  • un termine certo di almeno 15 giorni per la comunicazione delle variazioni unilaterali di portata sostanziale.

Sul piano pratico, tale facoltà si concretizzava in particolare nella frequente prassi dei Professionisti di apportare modifiche in peius al costo del servizio.

Con riferimento a tale punto, l’Autorità ha colto l’occasione per affermare un importante principio di diritto, sottolineando che non dovrebbe sussistere alcuna distinzione tra utenti paganti e non paganti – in quanto il consumatore sottoscrive, in entrambi i casi, condizioni contrattuali che vengono mantenute fino alla cancellazione del servizio – variando tra i due casi unicamente lo spazio di archiviazione messo a disposizione e le connesse condizioni economiche; ne deriva che, a differenza di quanto sostenuto dai Professionisti, “la modifica delle clausole contrattuali o del prezzo originario (anche dal valore 0 a un valore positivo) va, dunque, sempre motivata dal Professionista e le motivazioni che potrebbero essere addotte vanno inserite nel contratto stesso ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. m), del Codice del consumo”.

L’ampia esclusione di responsabilità in favore del Professionista

Il secondo tipo di clausola vessatoria riguarda la violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo[5].

In buona sostanza, mediante le clausole ritenute illegittime dall’Autorità, i Professionisti escludevano qualsiasi responsabilità per il cattivo o mancato funzionamento del servizio oltre che per i danni causati al dispositivo e ai dati caricati, ponendo a carico del consumatore l’intero rischio ed escludendo qualsiasi tutela o diritto di quest’ultimo, senza, pertanto, fornire alcun tipo di garanzia. Difatti, tali clausole, cd. “così com’è” (clausola “as-is”) o “a scatola chiusa” esonerano il fornitore da responsabilità per ogni eventuale errore o malfunzionamento che si dovesse verificare; con la conseguenza che il consumatore non potrà chiedere alcun risarcimento nel caso in cui dovesse subire dei danni in seguito all’uso del servizio (es. perdita di dati, interruzione di attività etc.), se non in presenza di dolo o colpa grave del Professionista nella violazione dei termini di servizio.

Ad avviso dell’Autorità, siffatto genere di previsioni comporta un forte disequilibrio contrattuale tra le parti, poiché l’utente, in ipotesi di rispetto formale dei termini di servizio da parte del Professionista, risulterebbe impossibilitato a far valere ogni suo diritto nei confronti del medesimo;

secondo l’AGCM, dunque, “ai fini dell’equilibrio tra gli interessi delle parti, il Professionista non deve ovviamente rispondere per i danni cagionati dalle azioni od omissioni che dipendono dalla condotta dolosa o colposa di terzi e/o che sfuggono alla propria sfera di controllo ma è necessario prevedere, nel contratto, diversi gradi di responsabilità del Professionista in funzione delle diverse tipologie di eventi che possano verificarsi a danno del consumatore, distinguendo tra quelli riconducibili alla Parte e quelli ad essa non riconducibili”.

La graduazione di responsabilità (dunque la limitazione del risarcimento demandabile) è del resto un principio discendente dall’art. 1225 del Codice Civile, a mente del quale “se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”.

Pertanto, conclude l’Autorità, la limitazione di responsabilità dovrebbe riguardare eventi che influenzano la prestazione dovuta determinandone la sopravvenuta impossibilità; mentre una sua eccessiva (ed arbitraria) estensione riduce lo spazio di tutela sostanziale e processuale normalmente riconosciuto al consumatore.

A tanto si aggiunga che, come correttamente osservato dall’Autorità con particolare riferimento al caso DropBox, la presenza nella clausola in questione della seguente previsione: “Alcuni Stati non consentono i tipi di limitazioni indicati in questa sezione, quindi tali limitazioni potrebbero non essere applicabili” non costituisce garanzia sufficiente per il consumatore italiano, in quanto la responsabilità del Professionista dovrebbe essere adeguatamente regolamentata, indicando delle disposizioni il più possibile chiare, precise e puntuali.

Pertanto, in ossequio all’art. 1225, ed alla luce del predetto carattere di chiarezza della previsione contrattuale, il profilo di vessatorietà della clausola in questione è stato ritenuto superato dall’Autorità con l’inserimento, da parte di DropBox, di uno specifico richiamo alla disposizione di cui sopra nei rapporti con i consumatori italiani.

Il diritto del professionista di interrompere l’accesso dell’utente ai servizi

Tale clausola, inserita specificamente nei contratti cloud di Google Drive e DropBox, permetteva astrattamente al Professionista di sospendere o interrompere unilateralmente l’accesso dell’utente ai servizi o di eliminare il suo account in presenza di alcune circostanze tipizzate (quale, a mero titolo esemplificativo, il caso di violazione dei termini di servizio).

Orbene, anche la formulazione di tali clausole è stata ritenuta vessatoria in violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. d), del Codice del Consumo, per un duplice ordine di ragioni[6].

Nello specifico, infatti, tali clausole omettevano di indicare le modalità e le tempistiche con le quali sarebbe stato comunicato all’utente il relativo preavviso e gli sarebbe stata consentita l’opposizione alla decisione delle società; il tutto a determinazione dello squilibrio a danno del consumatore.

Pertanto, l’Autorità non ha ritenuto sufficientemente dettagliata la previsione (precedentemente contenuta nella clausola) in forza della quale al consumatore era riconosciuta la facoltà “di risolvere il problema” che ha portato alla sospensione/interruzione mediante contestazione al Professionista.

Inoltre, tali clausole erano altresì generiche, e dunque idonee a creare confusione in capo al consumatore, nella parte in cui non fornivano un chiaro elenco delle circostanze di interruzione del servizio o di tempistica del preavviso (ritenuta con ciò la locuzione “ragionevole preavviso” troppo vaga).

La lingua ufficiale del contratto

Ultima, non certo per importanza, la violazione accertata dall’Autorità unicamente con riferimento ai termini di servizio di DropBox, dell’art 35, comma 2, del Codice del Consumo in materia di interpretazione delle clausole[7].

La società californiana ometteva, difatti, di indicare all’interno della clausola (considerata di stile, nei contratti internazionali) riferibile all’interpretazione dei termini di servizio – del seguente tenore letterale: “la traduzione viene fornita solo a titolo informativo e la versione in lingua inglese farà fede in caso di controversie” – che la stessa tale non potesse essere sfavorevole per il consumatore, in virtù del principio del favor consumatoris assunto a principio cardine dalla disciplina italiana in materia.

Conclusioni

Alla luce di quanto finora esposto, emerge l’importante presa di coscienza circa il delicato ruolo ricoperto dai fornitori dei servizi cloud nell’attività di archiviazione di informazioni, dati personali, ed immagini che coinvolgono oramai l’intera popolazione mondiale.

Sul punto, come si è avuto modo di sottolineare nel corso della trattazione, l’Autorità ha avuto modo di ribadire la centralità della tutela accordata dalla normativa italiana contenuta nel Codice del Consumo, in un’ottica non solo di garanzia dei diritti del consumatore, nell’intento di ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti, giocoforza spesso incrinato per sua natura in favore del Professionista, ma anche di importante salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

Note

  1. Cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Bollettino settimanale n. 38/2021, consultabile in www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/38-21.pdf
  2. L’art. 3, comma 1, lett. c) del Codice del Consumo definisce il “professionista” come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
  3. Cfr. ex multis, CGUE, del 4 giugno 2020, C 495/19, consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0495&from=FR; e CGUE, del 11 marzo 2020, C-511/17 consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0511&from=EN.
  4. Cfr. art. 33, comma 1 e 2, lett. b): “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;”.
  5. Cfr. art. 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del Consumo: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;”.
  6. Cfr. art. 33, commi 1 e 2, lett. d), del Codice del Consumo: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  7. Cfr. art. 35, del Codice del Consumo: “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37”.

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