Intelligenza artificiale

Clonare la voce con l’IA: l’impatto sul diritto d’autore



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La clonazione vocale sta diventando popolare sui social media, ma solleva questioni legali complesse. Mentre la protezione della voce come tale rimane un territorio inesplorato, il crescente uso di intelligenza artificiale nel campo musicale e l’uso di immagini e voci clonate in progetti cinematografici suscita preoccupazioni in tutto il mondo

Pubblicato il 7 nov 2023

Alfredo Esposito

Studio Legale Difesa d’Autore



assistenti vocali

Clonare la voce di artisti famosi per realizzare un perfetto doppiaggio, o magari per permettere di sentire canzoni famose cantate dal nostro amico del cuore, è uno degli ultimi trend creativi che sta spopolando internazionalmente e trasversalmente su ogni social network.

Questa pratica sta guadagnando notorietà, specialmente su TikTok, dove si possono trovare video di noti personaggi la cui voce viene utilizzata per interpretare brani celebri.

Le implicazioni dell’impiego di immagini e voci clonate

Altri canali molto seguiti, come “Italian Comedy Dub“, trasmettono scene iconiche del cinema italiano con le voci degli attori originali, doppiate perfettamente in lingua estera attraverso la clonazione vocale.
Questo processo permette di replicare con precisione dettagli e sfumature vocali difficilmente ottenibili anche dagli stessi attori originali.

Mentre, in genere, la maggior parte degli utenti reagisce con semplice divertimento a tali contenuti, negli Stati Uniti l’apprensione relativa all’impiego di immagini e voci clonate in futuri progetti cinematografici ha provocato un prolungato sciopero da parte degli autori e degli sceneggiatori, che solo di recente si è concluso con un accordo tra la WGA – Writers Guild of America – e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Inoltre, ha suscitato un’accorata opposizione nella comunità dei doppiatori, il cui futuro potrebbe subire gravi conseguenze a causa dell’incorporazione di queste nuove tecnologie.

Tutela della voce, uno spazio ancora inesplorato

Analogamente ai dati personali, regolamentati da normative specifiche sulla privacy che nel corso degli anni hanno acquisito notevole rilevanza nelle legislazioni occidentali, oggi anche le onde vocali e la timbrica che caratterizzano la nostra voce sembrano richiedere una tutela aggiuntiva.

Tuttavia, è importante sottolineare che, al netto dei già analizzati applicativi dell’IA in campo musicale, il tema della tutela della voce in quanto tale rappresenta un territorio ancora inesplorato, caratterizzato dalla mancanza di una normativa specifica e da numerose “aree grigie”, emerse  di recente con più vigore a causa delle evoluzioni tecnologiche.

La tutela della voce in sé è una questione legale storicamente sollevata poche volte. In Italia, come anticipato poc’anzi, una normativa autoriale che tuteli la voce non c’è.

Protezione della voce: il Vaticano in prima linea

In Italia, uno dei rari casi in cui la tutela della voce  ha raggiunto l’obiettivo preposto, è inerente l’utilizzo improprio della voce di Papa Karol Wojtyła.

La voce del Pontefice, registrata durante un’udienza pubblica nel 1996, fu soggetta a un remix da parte di Giuseppe Troccoli (in arte DJ Joe T Vannelli), che la utilizzò per un proprio prodotto discografico.

Questi eventi condussero ad un procedimento giuridico d’urgenza, emesso dal Tribunale di Milano, che risultò nella condanna di Vannelli a un risarcimento di 20 milioni di lire e alla distruzione dei CD rimasti.
Posto che la tutela anche in questo caso ebbe efficacia in funzione della componente “melodica” della litania e non per la protezione della voce in quanto tale, fu proprio la Santa Sede, con l’ausilio dell’Avv. Giorgio Assumma, allora Presidente della SIAE, a promulgare, prima tra i paesi occidentali, la Legge CXXXII – Legge sulla protezione del diritto d’autore relativa alle opere dell’ingegno e ai diritti connessi sugli scritti, sull’immagine e sui discorsi del Papa.
In tale normativa venne aggiunto un articolo, poi integrato nella successiva legge CXCVII/2017, che indicava, in relazione alla tutela dell’immagine del papa che “ § 4. Quanto previsto nei paragrafi precedenti  in relazione alla tutela all’immagine n.d.a.) si applica altresì alla tutela della voce del Romano Pontefice. “


Situazione legale in Italia e interpretazioni

Esaminiamo ora la situazione legale in Italia.
La tutela dell’immagine trova fondamento nella normativa civilistica, in particolare all’articolo 10 del Codice Civile, il quale afferma che “Ciascuno ha diritto al rispetto della propria personalità morale, compresa la riservatezza della vita privata e l’immagine”
Gli articoli 96 e 97 della Legge Sul Diritto d’Autore sono leggi complementari a questo principio generale, ma risultano essere particolarmente efficaci quando si tratta di immagini perlopiù fotografiche.

L’articolo 96 della Legge Sul Diritto d’Autore stabilisce chiaramente che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.”

Tuttavia, va notato che questa norma si riferisce specificamente al “ritratto” e sembrerebbe escludere la voce dalla sua sfera di applicazione.

Anche l’articolo 97, che stabilisce l’eccezione alla tutela disposta dall’articolo precedente, prevede che “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” Queste disposizioni paiono quindi rivolgersi principalmente agli aspetti legati all’immagine fotografica.
Dovremmo quindi, in termini di tutela attuale, provare a dare una lettura più generale, che seppure sia contemplata idealmente dalla normativa sul diritto d’autore, non trova in tali norme la propria esaustiva esecutività.

E quindi la voce non è tutelata?

Alla luce delle valutazioni fatte sino ad ora, una risposta a tale domanda dovrebbe considerare attentamente il contesto specifico e cercare soluzioni legali attraverso l’applicazione di diverse norme e la loro interpretazione.

Ad esempio, per quanto riguarda i video parodia su canali social non monetizzati, è probabile che in caso di deep fake completi, che coinvolgano sia l’immagine che la voce, potrebbe essere applicata l’esimente per le parodie riconosciuta dalla Corte di Cassazione[1] ex art. 70 della Legge sul Diritto d’Autore (Lda).

Nel caso però in cui un canale abbia una direzione editoriale individuabile, crescente popolarità, magari con richieste di collaborazione e la generazione di monetizzazione e profitti indiretti, diventa più complesso considerare l’applicabilità dell’esenzione per le parodie.
Inoltre, potrebbero entrare in gioco i diritti morali, i diritti connessi dei produttori e dei titolari delle licenze.
In tali casi, l’applicazione dell’esenzione ex art. 70 potrebbe essere più difficile, e le richieste di risarcimento, specialmente se coinvolgono frammenti cinematografici o televisivi, potrebbero risultare significative.

Nel caso in cui la clonazione vocale sia utilizzata per commettere reati, come la truffa, la sostituzione di persona o il furto di identità, verrà applicata la normativa penale, con l’aggiunta delle possibili circostanze aggravanti legate alle modalità di commissione del reato.
È importante notare che anche l’uso scherzoso della voce di un amico o del proprio partner potrebbe avere conseguenze legali se comporta azioni riconducibili a responsabilità individuali.

Termini di servizio delle app

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda  i termini di servizio delle app di clonazione vocale spesso stabiliscono una chiara responsabilità dell’utente.

È importante notare che i termini di servizio delle app di clonazione vocale spesso stabiliscono una chiara responsabilità dell’utente. In termini generali, questi termini di servizio vietano l’uso commerciale dei contenuti generati dall’app e forniscono una manleva generale alla compagnia sviluppatrice. In linea di massima, sarà abbastanza comune trovare T&C che affermano che “Nessun contenuto o marchio può essere copiato, riprodotto, aggregato, ripubblicato, trasmesso, distribuito, venduto, concesso in licenza o sfruttato in alcun modo a fini commerciali senza il nostro preventivo consenso scritto” oppure il disclaimer per l’utente che afferma che “La creazione, distribuzione, trasmissione, visualizzazione pubblica o esecuzione, e l’accesso, il download o la copia delle tue Contribuzioni non violano e non violeranno i diritti di proprietà, compresi ma non limitati al copyright, brevetto, marchio, segreto commerciale o diritti morali di terzi.”

Conclusioni

Abbiamo osservato che le leggi attualmente in vigore forniscono solo indicazioni generali, mentre le situazioni specifiche possono richiedere interpretazioni creative e soluzioni legali ad hoc. Nel contesto della clonazione vocale e dell’arte generata tramite intelligenza artificiale, diventa evidente il crescente bisogno di un approccio legislativo olistico, più adattabile e orientato alle mutevoli esigenze della nostra era digitale.

Note


[1] Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38165 del 30/12/2022

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