L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con Delibera n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, pubblicata sul sito dell’Autorità il 25 gennaio 2023, ha approvato il Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
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Con l’approvazione del suddetto Regolamento, si completa il quadro tecnico e sistematico della disciplina di attuazione del c.d. diritto connesso degli editori di giornali, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 177 dell’8 novembre 2021, che ha recepito la Direttiva Ue 790/2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (“Direttiva c.d. Copyright”).
Si ricorda che l’Italia è stato il primo tra gli Stati membri ad aver recepito il diritto connesso degli editori di giornali inserendolo in un contesto procedurale dai tempi e le modalità certi: il meccanismo della c.d. negoziazione assistita ivi previsto è finalizzato a rendere effettivamente esercitabile il diritto connesso, tutelando la parte più debole del rapporto, ossia le imprese editoriali, e in particolare quelle che incontrano maggiori difficoltà ad intavolare una negoziazione equa con i prestatori di servizi della società dell’informazione, tipicamente piccoli e medi editori, che avranno anche la possibilità, ove interessati, di affidarsi ad organismi di gestione collettiva dei diritti, quali loro mandatari.
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In particolare, il sopra citato decreto legislativo n. 177 prevede che le negoziazioni si svolgano in maniera trasparente e nel rispetto dell’obbligo di buona fede, nel solco di criteri per la determinazione dell’equo compenso elencati in via di prima esemplificazione dalla legge e definiti dall’Autorità di settore (AGCOM) con apposito Regolamento. La stessa Autorità potrebbe essere chiamata a stabilire la misura dell’equo compenso, in caso di mancato accordo fra le Parti, utilizzando come parametri di valutazione gli stessi criteri del Regolamento; è comunque fatta salva in ogni momento e per ciascuna delle Parti la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Regolamento pubblicato pochi giorni fa dall’AGCOM è, dunque, centrale per l’avvio e lo svolgimento delle negoziazioni con i soggetti prestatori di servizi della società dell’informazione.
La sintesi del regolamento su equo compenso giornali online
Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti del Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 1 disciplina le Definizioni rilevanti ai fini del Regolamento: lato soggetti attivi titolari del diritto, risulta confermato l’impianto generale della normativa comunitaria con una definizione di editori di giornali che insiste sull’elemento oggettivo della pubblicazione e, in quanto tale, ricomprende quotidiani, periodici e agenzie di stampa.
Lato soggetti passivi, il Regolamento si rivolge ai prestatori di servizi della società dell’informazione – quali (in via esemplificativa e non esaustiva) motori di ricerca, social media, aggregatori di notizie – e alle imprese di media monitoring e rassegna stampa.
Articolo 2
L’articolo 2 disciplina Finalità e ambito di applicazione del Regolamento: viene specificato che il provvedimento detta i criteri e le procedure per l’intervento dell’Autorità ai fini della determinazione dell’equo compenso dovuto da parte dei prestatori di servizi della società di informazione agli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinate al pubblico italiano e disciplina altresì gli obblighi di informazione e comunicazione e le conseguenti funzioni di vigilanza. Tutto ciò a garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione nonché della libertà dell’iniziativa economica e del principio di libera concorrenza.
Trova conferma la non applicabilità del diritto connesso agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ai collegamenti ipertestuali e all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi, dando di questi ultimi una definizione (al precedente articolo 1) solo qualitativa, ossia come “qualsiasi porzione di pubblicazione di carattere giornalistico che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”.
È, infine, precisato che i diritti contemplati dal Regolamento si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico, calcolando tale termine a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera stessa.
Articolo 3
L’articolo 3, nel recare i Principi generali, richiama il nuovo articolo 43-bis della legge sul diritto d’autore (LDA), secondo cui agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico è ora riconosciuto “un equo compenso per l’esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa”; di questo, una quota, il cui valore deve essere compreso tra il 2% e il 5%, spetta anche ai giornalisti.
L’Autorità, inoltre, si impegna a promuovere la massima diffusione dell’offerta legale delle opere digitali, nonché forme di autoregolamentazione, anche per favorire la cooperazione tra i soggetti interessati ai fini della determinazione dell’equo compenso.
Articolo 4
L’articolo 4 apre il Capo II del Regolamento, dedicato espressamente alla disciplina dell’Utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. Esso stabilisce, in altre parole, i criteri per la determinazione dell’equo compenso nella negoziazione con i c.d. Over The Top (OTT).
L’equo compenso dovuto agli editori dagli OTT è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore. Le modalità di determinazione della base di calcolo tengono conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business. Alla base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70% determinata sulla base dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:
- a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore sui servizi del prestatore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti e rilevate in conformità a criteri di correttezza metodologica, trasparenza e verificabilità;
- b) rilevanza dell’editore sul mercato, espressa in termini di audience online e rilevata su base periodica da organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, ovvero da fonti terze accreditate, le cui metodologie di rilevazione siano corrette, trasparenti e verificabili e la cui organizzazione risponda altresì a princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza;
- c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall’editore per la realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, ciascuno per la propria parte, a codici di condotta, ivi inclusi i codici deontologici adottati dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti italiani, codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking maggiormente riconosciuti;
- g) anni di attività dell’editore anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.
Articolo 5
L’articolo 5 prevede specifici Obblighi di comunicazione e informazione a carico degli OTT, i quali sono tenuti a mettere a disposizione – su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità – i dati necessari ad applicare i criteri per determinare la misura dell’equo compenso, pena – in caso di mancata comunicazione delle informazioni e impregiudicata la possibilità di acquisirle tramite ispezione – l’applicazione da parte di AGCOM di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’uno per cento del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
Articolo 6
L’articolo 6 apre il Capo III del Regolamento che disciplina l’Utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di imprese di media monitoring e rassegne stampa (di seguito, anche IMMRS).
L’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico dovuto agli editori dalle IMMRS è calcolato sulla base del fatturato rilevante dell’impresa di media monitoring e rassegna stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa, tenendo conto altresì dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:
- numero di articoli riprodotti all’interno della rassegna stampa anche tramite collazione degli articoli o del servizio di media monitoring, nell’anno di riferimento;
- numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto;
- benefici derivanti dalla rilevanza dell’editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente;
- numero dei giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall’editore;
- anni di attività dell’editore anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.
Articolo 7
L’articolo 7 applica i medesimi Obblighi di comunicazione e informazione previsti per gli OTT anche alle IMMRS, le quali sono tenute a mettere a disposizione – su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell’Autorità – i dati necessari ad applicare i criteri per determinare la misura dell’equo compenso, pena – in caso di mancata comunicazione delle informazioni e impregiudicata la possibilità di acquisirle tramite ispezione – l’applicazione da parte di AGCOM di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’uno per cento del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
Articoli 8-12
Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 disciplinano la Procedura per la richiesta di intervento dell’Autorità ai fini della determinazione dell’equo compenso, attivabile in caso di mancato accordo tra le Parti, fermo restando il diritto, per ciascuna di esse, di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi della società dell’informazione non devono limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca.
L’intervento dell’Autorità può essere invocato da ciascuna Parte vi abbia interesse tramite una istanza, inoltrata a mezzo PEC, qualora non sia stato raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, richiesta quest’ultima che deve essere stata inoltrata alla controparte mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari. L’istanza che chiama in causa l’AGCOM può essere presentata entro i successivi sessanta giorni, compilando un apposito modello informatico reso disponibile sul sito internet dell’Autorità. La procedura dinanzi all’Autorità non può essere promossa qualora per gli stessi diritti e tra le stesse Parti sia già pendente un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. Se nel corso della procedura il richiedente decide di adire l’autorità giudiziaria per la medesima fattispecie, è tenuto ad informarne tempestivamente l’Autorità che dispone l’archiviazione dell’istanza in via amministrativa.
Se, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’Autorità non ne dispone l’archiviazione per ragioni di irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità (archiviazione contro la quale l’istante ha comunque facoltà di opposizione, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione), l’istanza viene trasmessa alla Parte convenuta con l’indicazione del responsabile del procedimento.
La Parte convenuta, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, comunica all’Autorità e alla Parte istante le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell’equo compenso e formula la propria proposta economica di equo compenso.
Segue l’incontro tra le Parti, coordinato dall’Autorità stessa: infatti, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della Parte convenuta, comunica la data dell’incontro che si svolge, preferibilmente per via telematica, non oltre dieci giorni dalla convocazione. Se le Parti raggiungono l’accordo durante l’incontro, viene redatto verbale che, sottoscritto dalle Parti, assume carattere vincolante ai sensi dell’articolo 1321 cod. civile e vale come ritiro dell’istanza.
In caso di mancato esito positivo dell’incontro, ciascuna delle Parti può formulare, entro cinque giorni dall’incontro, indicazioni o proposte integrative che sono comunicate al responsabile del procedimento e all’altra Parte. In questa fase, tutti i termini previsti possono essere sospesi fino a un massimo di venti giorni, nel caso siano necessari approfondimenti istruttori.
Dopo di che spetta all’Autorità deliberare, con proprio provvedimento, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 o all’articolo 6, quale delle proposte economiche formulate risulti conforme ai suddetti criteri; oppure, qualora non ravvisi tale conformità in nessuna delle due proposte, stabilire con proprio provvedimento l’ammontare dell’equo compenso. Qualora una delle Parti non partecipi all’incontro o, comunque, non formuli una proposta di equo compenso, l’Autorità delibera sulla proposta formulata dall’altra Parte o sull’ammontare dell’equo compenso.
In ogni caso, tutto il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla iniziale presentazione della istanza.
Articoli 13-15
Gli articoli 13 e 14 chiudono il Regolamento con Disposizioni finali relative alle procedure di comunicazione e alle clausole di rivedibilità insieme all’articolo 15 che fissa l’entrata in vigore del Regolamento al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità (pubblicazione avvenuta in data 25 gennaio 2023).
Il commento FIEG
Il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti, ha definito l’approvazione del Regolamento AGCOM sui criteri di determinazione dell’equo compenso in favore degli editori di giornali “un risultato importante e molto atteso, che completa il quadro della disciplina di attuazione della Direttiva Copyright, recepita nel nostro ordinamento più di un anno fa. In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile, anche nell’ecosistema digitale, avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete. L’auspicio è che si apra ora una fase di confronto costruttivo tra tutte le Parti coinvolte, nella comune condivisione di una riforma necessaria al riequilibrio dell’intero sistema digitale.”