La recente sentenza del Tribunale dell’Unione, che annulla 13 miliardi di euro di tasse ad Apple, troppo frettolosamente è stata archiviata come una vittoria delle big tech in Europa. A ben leggere, infatti, la sentenza dà anche supporto alla strategia della Commissione nei confronti di quei Paesi noti per pratiche fiscali aggressive. Che possono inquadrarsi anche come aiuto di Stato.
La partita è tutt’altro che chiusa, insomma. Ed è particolarmente attuale in questo periodo di Recovery Fund, in cui gli equilibri fiscali dell’Europa sono un tassello fondamentale della tenuta dell’intero sistema.
La vicenda Apple-Commissione europea in sintesi
Ricordiamo che la sentenza del 15 luglio scorso[1], il Tribunale dell’Unione Europea ha deciso in favore di Apple la controversia che ha visto contrapposti il gruppo di Cupertino e l’Irlanda da un lato, e la Commissione Europea dall’altro lato[2].
Il Tribunale ha infatti annullato la decisione 2017/1283 della Commissione Europea, secondo la quale l’Irlanda, mediante l’utilizzo di particolari tax ruling, avrebbe concesso un indebito aiuto di Stato alla multinazionale di Cupertino; di conseguenza, la Commissione aveva altresì richiesto all’Irlanda di recuperare tali presunti aiuti per un ammontare pari a circa 13 miliardi di euro, relativi a imposte sul reddito delle società che non sarebbero state versate da alcune società del gruppo Apple al fisco irlandese.
La vicenda che contrappone la Apple e l’Irlanda alla Commissione Europea nasce con una approfondita indagine che quest’ultima aveva avviato nel giugno 2014. Tale indagine aveva ha portato la Commissione a ritenere che i ruling accordati dall’Irlanda a due società di diritto irlandese detenute al 100% dal gruppo Apple, ovverosia le società Apple Sales International (ASI) e Apple Operations Europe (AOE), non fossero in linea con le normali condizioni commerciali tra imprese indipendenti (il cosiddetto arm’s lenght principle) e che avessero comportato una attribuzione dei redditi alle due società irlandesi priva di giustificazione fattuale o economica.
Questa decisione della Commissione ha poi assunto un ulteriore profilo, particolarmente importante per i soggetti coinvolti: alla luce del fatto che la Commissione può ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali per il decennio precedente la sua prima richiesta di informazioni al riguardo, che risale al 2013, la Commissione ha richiesto all’Irlanda il recupero nei confronti di Apple delle imposte non versate per il periodo a partire dal 2003, per un totale di 13 miliardi di euro (oltre ai relativi interessi).
Per stessa ammissione della Commissione (sia nel 2016, sia nel comunicato emesso in relazione alla recente sentenza) l’applicazione delle disposizioni relative al contrasto agli aiuti di Stato in materia fiscale ha la precisa finalità di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e di arrivare ad una, seppur parziale, armonizzazione de facto in materia di imposte sui redditi, e ciò anche se tale materia non è di stretta competenza dell’Unione Europea. In altri termini, quindi, la strategia della Commissione negli scorsi anni si è basata sull’utilizzo delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di contrastare le pratiche fiscali più aggressive di alcuni tra i suoi Stati membri: già nel comunicato stampa dell’agosto 2016, infatti, la Commissione specificava di perseguire, tramite l’applicazione di tali norme, «una strategia ambiziosa verso una tassazione equa e una maggiore trasparenza che recentemente ha registrato progressi importanti»[3]. Appare quindi evidente come il contesto di riferimento non sia solo quello degli aiuti di Stato, ma anche il settore delle imposte sui redditi e della fiscalità internazionale.
Alla luce di quanto appena esposto, il gruppo Apple si è opposto alla decisione della Commissione mediante ricorso al Tribunale UE; anche l’Irlanda si è opposta alla citata decisione, venendosi quindi a creare la situazione, invero a prima vista paradossale, in cui tale Stato, opponendosi alla decisione della Commissione, si è in sostanza opposto al recupero di circa 13 miliardi di euro di maggiori imposte da Apple.
Ad ogni modo, sia Apple sia l’Irlanda si sono opposti alla decisione per mezzo di una articolata serie di motivi che – come si vedrà meglio– hanno consentito di ottenere l’annullamento della decisione appellata, ma che hanno comunque condotto il Tribunale a non censurare il procedimento logico-giuridico della Commissione Europea.
Il contenuto della decisione del Tribunale UE
La recente sentenza del Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione, esprimendosi quindi in favore di Apple e dell’Irlanda. Tuttavia, occorre analizzare in maniera approfondita quali sono le ragioni che hanno condotto i giudici di Lussemburgo all’annullamento, e a seguito di questa analisi si comprende che tale pronuncia non è invero priva di risvolti positivi per la Commissione.
Il Tribunale ha in effetti annullato la decisione in questione poiché la Commissione Europea non avrebbe dimostrato in maniera sufficiente e adeguata l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 107 del Trattato; ciò nonostante, non sembra essere stato sconfessato in toto l’approccio della Commissione.
Infatti, è pur vero che la sentenza del Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione, tuttavia occorre anche considerare che tale pronuncia da un lato stigmatizza il procedimento concretamente seguito dalla Commissione al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio selettivo, ma dall’altro lato conferma espressamente che il procedimento logico-giuridico seguito nella decisione 2017/1283 era fondato.
A tal riguardo, le parti ricorrenti (Irlanda, ASI e AOE) hanno sostenuto innanzitutto che la Commissione Europea avesse operato ben oltre le competenze ad essa attribuite dal Trattato sull’Unione Europea (TUE) poiché, ai sensi della suddivisione di competenze tra Unione e Stati membri, questi ultimi sarebbero del tutto autonomi dal punto di vista della disciplina delle imposte dirette[4]. Il Tribunale UE ha tuttavia rigettato questa tesi, in quanto le competenze della Commissione Europea nella materia degli aiuti di Stato la autorizzano ad esaminare se i ruling concessi da uno Stato membro hanno integrato gli estremi dell’aiuto di Stato[5]. Peraltro, il Tribunale ha altresì confermato l’orientamento della Commissione secondo il quale il contesto preso a riferimento al fine di valutare l’esistenza di un aiuto di Stato siano le “ordinarie” regole di imposizione sui redditi d’impresa, residenti e non residenti nel territorio dello Stato[6].
Le censure accolte dal Tribunale hanno semmai riguardato il metodo con il quale la Commissione è intervenuta nell’evidenziare un vantaggio selettivo. Più in dettaglio, i motivi di ricorso accolti dai giudici di Lussemburgo riguardano gli errori che la Commissione avrebbe commesso nel valutare, inter alia:
- alcuni elementi del sistema fiscale irlandese;
- Le funzioni e le attività svolte da ASI e AOE;
- i processi decisionali svolti dal management di tali società.
Inoltre, secondo il Tribunale la Commissione non avrebbe sufficientemente dimostrato che il contenuto del ruling (ad esempio, la considerazione dei costi operativi quale indicatore per stimare i redditi delle società, la scelta delle società utilizzate come comparables e altri elementi) potesse dar luogo all’esistenza di un vantaggio selettivo in capo ad Apple, e quindi di un illegittimo aiuto di Stato.
Ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato, non è infatti sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio, ma occorre altresì provare che esso sia selettivo, ovverosia occorre appurare se una disposizione benefici una o più imprese e non possa conseguentemente considerarsi come una misura di carattere generale, applicabile in maniera automatica ed in modo indiscriminato a tutte le imprese e i settori di uno Stato membro.
In altri termini, quindi, secondo il Tribunale, la Commissione non avrebbe dimostrato né che il ruling accordasse un vantaggio “abnorme” al gruppo californiano, né che questo asserito vantaggio potesse riguardare esclusivamente ASI e AOE e non anche, ad esempio, analoghe realtà internazionali facenti (o meno) parte di altri gruppi.
Conclusioni
Nonostante il fatto che la Commissione non sia riuscita a dare in concreto la dimostrazione delle circostanze di cui sopra, e che quindi la sua decisione del 2017 sia stata annullata, la sentenza non sembra censurare il metodo utilizzato, ed anzi il Tribunale UE ha espressamente confermato che rientra nei poteri della Commissione esaminare se i ruling fiscali concessi da uno Stato membro integrino gli estremi dell’aiuto di Stato.
Del resto, se la Commissione non ha avuto successo nel caso in esame, è pur vero che in altre fattispecie, quali quella che hanno riguardato FCA e il Lussemburgo, il Tribunale UE ha confermato pienamente la linea della Commissione[7].
Occorre anche considerare, peraltro, che la vicenda Apple non è la prima in cui la Commissione assiste all’annullamento delle sue decisioni: anche nel caso che ha coinvolto Starbucks, fattispecie del tutto analoga a quella che ha riguardato la Apple (tuttavia in Olanda e non in Irlanda) la decisione della Commissione europea è stata annullata poiché non è stata dimostrata l’esistenza di un vantaggio a favore di Starbucks[8].
In base agli arresti giurisprudenziali finora disponibili, sembrerebbe quindi che l’approccio seguito dalla Commissione sia del tutto legittimo in via di principio, ma piuttosto difficile da perseguire sul piano pratico-operativo, poiché fornire una sufficiente dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo in tali complesse fattispecie appare particolarmente difficile – tant’è vero che sia nel caso Starbucks, sia in quello Apple, la decisione della Commissione è stata annullata proprio per l’insufficienza nel dimostrare tale circostanza.
In questa prospettiva, pertanto, sembra corretta l’affermazione della Vicepresidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager, secondo la quale il contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva deve essere effettuato non solo con lo strumento degli aiuti di Stato illegali, ma con tutti gli strumenti a disposizione dell’Unione[9]. Alla luce di ciò, sarà cruciale osservare quali saranno le iniziative che la Commissione porrà concretamente in essere nei prossimi mesi.
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- (*) Si ringrazia l’Avv. Gaetano Pizzitola, partner di Fieldfisher Italia, per la collaborazione nella stesura del presente contributo.Relativa alle cause T-778/16 e T-892/16. ↑
- A commento di tale decisione si vedano, inter alia, T. Morales, Apple Wins State Aid Case, International Bureau of Fiscal Documentation, 15 luglio 2020; R. Finley, Ireland/European Union – EU Court Rules Against Commission in Apple State Aid Case, International Bureau of Fiscal Documentation, 15 luglio 2020; Apple vince contro la Ue, annullata la decisione sul rimborso da 13 miliardi all’Irlanda, Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2020; V. Tamburro, Apple-Irlanda, stop alla Commissione Ue: i ruling non sono aiuti di Stato, Norme e Tributi Plus – Il Sole 24 ore, 15 luglio 2020. ↑
- Commissione Europea, Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR, reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/italy/News/20160829_Irlanda_Apple_it ↑
- Par. 103 della sentenza. ↑
- Parr. 123-124 della sentenza. ↑
- Par. 163 della sentenza. ↑
- Si vedano in particolare le decisioni del Tribunale in ordine alle cause T-755/15 (Lussemburgo contro Commissione) e T-759/15 (Fiat Chrysler Finance Europe contro Commissione), nonché il relativo comunicato. ↑
- Cfr. Starbucks, Corte Ue dà torto all’Antitrust sull’accordo fiscale concesso da Olanda, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019. ↑
- Secondo M. Vestager, “la battaglia contro la pianificazione fiscale aggressiva è una maratona, non uno sprint. La nostra battaglia contro gli aiuti di Stato illegali continua, se gli Stati danno ad alcuni vantaggi che altri non hanno danneggia la concorrenza nella Ue e tolgono risorse necessarie ai cittadini. Gli strumenti a nostra disposizione sono tanti e l’obiettivo è semplice: assicurare che tutti paghino la giusta quota di tasse”. Cfr. Apple: Vestager, battaglia contro evasione è maratona, ANSA.it, 16 luglio 2020. ↑