diritto d’autore

Contrasto ai contenuti illeciti online e in diretta: come cambiano le norme

Nuove disposizioni per il contrasto all’illecita trasmissione o diffusione in diretta di contenuti tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi sono in discussione in Parlamento. Ecco cosa prevedono e i punti che suscitano qualche perplessità

Pubblicato il 13 Lug 2022

Fabiola Iraci Gambazza

Studio Legale E-Lex

copyright fotografia risarcimento

Nei giorni scorsi, la Camera dei deputati ha discusso nuove disposizioni per il contrasto all’illecita trasmissione o diffusione in diretta e alla fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi.

In attesa dell’approvazione, le nuove regole si inseriscono nel quadro di protezione delle opere creative d’ingegno delineato dalla Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“LDA”) dalle disposizioni discendenti dal recepimento delle direttive europee in materia copyright e dalla normativa nazionale in tema di cinema e audiovisivo e regolamentano, in particolar modo, l’attivazione di nuove procedure finalizzate a garantire un blocco più rapido del contenuto illecito e impedirne la diffusione anche in diretta.

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Facciamo il punto sulle principali novità introdotte dalla nuova normativa, nonché alcuni preliminari rilievi in attesa dell’effettiva approvazione ed entrata in vigore della disciplina.

I provvedimenti urgenti e cautelari per la disabilitazione dell’accesso ai contenuti illeciti

La nuova normativa prevederà l’attribuzione in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”) del potere di ordinare ai prestatori di servizi, mediante l’emanazione di provvedimenti urgenti e cautelari, la disabilitazione dell’accesso ai contenuti illeciti online attraverso il blocco della risoluzione DNS dei nomi domini e del traffico di rete verso determinati indirizzi IP.

Detti provvedimenti avranno ad oggetto non solo il blocco del nome di dominio, ma altresì di qualsiasi altro indirizzo IP, incluse le possibili variazioni, che permetterebbero l’accesso a quei contenuti illeciti. Peraltro, nei casi di gravità ed urgenza, l’Autorità potrà altresì ordinare il blocco del contenuto ai prestatori di servizi con provvedimento inaudita altera parte in seguito di un procedimento cautelare abbreviato, il cui procedimento dovrebbe essere disciplinato da un regolamento adottato dalla stessa AGCOM. Con specifico riguardo ai contenuti in diretta, la norma precisa che il provvedimento dovrà essere adottato e notificato ed eseguito, ancora prima della diretta o al più tardi nel corso della stessa.

Negli altri casi, spetterà titolare dei diritti o gli aventi causa ad attivarsi per richiedere l’immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP. Al momento della richiesta, il titolare sarà tenuto ad allegare una lista aggiornabile dei nomi dominio e degli indirizzi IP.

Una volta ricevuta la richiesta, l’Autorità provvederà ad inviare il provvedimento di blocco e disabilitazione ai soggetti interessati, tra cui il prestatore di servizi, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, i quali saranno tenuti ad eseguire senza indugio e in tempo reale” quanto disposto dall’Autorità o in ogni caso adotteranno le misure tecnologiche ed organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente. Parallelamente alla trasmissione del provvedimento ai soggetti interessati, l’AGCOM comunica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione e rispettivamente l’indicazione dei prestatori e degli altri soggetti coinvolti. A loro volta i destinatari del provvedimento informano la Procura della Repubblica di quanto svolto e di ogni altra informazione utile.

Nel caso di mancato adeguamento ai predetti provvedimenti, l’AGCOM applicherà le sanzioni amministrative di cui all’art. 1, co. 31, della legge n. 249 del 1997.

La modifica agli artt. 171-ter e 171-sexies della LDA

La nuova normativa stabilisce, altresì, la modifica dell’art. 171-ter della LDA, il quale prevederà all’aggiunta lettera h-bis, la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro per chi, per uso non personale, abusivamente eseguirà la fissazione, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ai sensi del co. 1 dell’art. 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. La disposizione, si ricorda, prevede il divieto di introdurre, installare o abusivamente utilizzare nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi o apparati che consentono la riproduzione o la trasmissione o anche solo la fissazione su supporto audio-video di opere protette dal diritto d’autore.

Inoltre, la stessa pena di cui all’art. 171-ter della LDA è prevista per chi, sempre per uso non personale, effettuerà la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

La LDA subirà anche una modifica all’art. 171-sexies in materia di confisca e sequestro dei materiali utilizzati per la realizzazione degli illeciti previsti dalla normativa sul diritto d’autore, di cui anche all’art. 171-ter. Si disporrà, difatti, la confisca e il sequestro preventivo dei proventi realizzati in conseguenza degli illeciti di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi, l’Autorità giudiziaria potrà richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri.

Emendamenti alla disciplina del cinema e dell’audiovisivo

Peraltro, la normativa prevede la modifica dell’art. 27, co. 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220 in materia di cinema ed audiovisivo. L’emendamento riguarderà la lett. h) del predetto articolo. Dovrà precisarsi che l’attività di promozione cinematografica ed audiovisive, in particolare con riguardo a tutte le attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico dovrà avvenire in collaborazione anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’AGCOM.

Tra le attività di promozione, rientreranno anche le campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, facenti parte anche di programmi scolastici e dell’educazione alla cittadinanza digitale, aventi ad oggetto il valore della proprietà intellettuale e finalizzate a contrastare la diffusione illecita e la contraffazione dei contenuti tutelati dal diritto d’autore.

Attività dell’Agco,: modifica del regolamento di cui alla delibera 680/13/CONS

L’AGCOM sarà tenuta, secondo le nuove disposizioni, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera 680/13/CONS entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni e alla luce delle novità introdotte dalle stesse.

Sempre entro 30 giorni, invece, l’Autorità dovrà congiuntamente all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale organizzare un tavolo tecnico composto dai prestatori di servizi, dai fornitori di accesso ad internet e dai fornitori di contenuti e di servizi di media audiovisivi interessati per delineare i requisiti tecnici ed operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio e/o degli indirizzi IP, per il tramite di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

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Conclusioni

Alla luce di quanto rilevato, le nuove disposizioni parrebbero avere l’obiettivo di ampliare i poteri attribuiti all’AGCOM in materia di violazione del diritto d’autore, estendendo le procedure già previste dal regolamento di cui alla delibera 680/13/CONS.

Sul punto, giova ricordare che il regolamento già prevede che l’Autorità intervenga, su istanza del titolare del diritto o dell’avente causa, per la rimozione di un contenuto che viola il copyright. L’Autorità può ordinare al prestatore dei servizi di rimuovere i contenuti illeciti o di disabilitare l’accesso ai siti o alle pagine che ospitano il contenuto, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta. Peraltro, l’Autorità può ordinare la rimozione di contenuti illeciti nel caso in cui questi siano massivi e i relativi server siano al di fuori del territorio italiano, può altresì ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso agli stessi server. La procedura ordinaria si conclude nel termine di 35 giorni, a differenza di quella rapida introdotta nel 2018, percorribile di fronte a violazioni massive e su larga scala, che si conclude nel termine di 12 giorni. In quest’ultimo caso, l’AGCOM può adottare, di fronte a situazioni gravi e su istanza degli interessati, delle misure cautelari al fine di prevenire il verificarsi di un danno imminente, grave ed irreparabile. La procedura “rapida” può essere anche attivata qualora il soggetto interessato abbia ottenuto già un provvedimento da parte dell’Autorità.

Pertanto, la nuova procedura consentirebbe – in aggiunta a quanto già previsto dal regolamento – di procedere in via urgente e cautelare da parte dell’Autorità, anche senza una precedente istanza dell’interessato di fronte ai casi più gravi. In più, sembrerebbe possibile azionare una tutela autoriale nei casi di caricamento di contenuti illeciti in diretta, anche se sul punto in questione, la proposta normativa non fornisce elementi approfonditi per comprendere l’azione dell’Autorità.

In generale, difatti, ad una prima lettura, non appare molto chiaro il quadro di azione dell’Autorità, né tantomeno gli strumenti attraverso i quali tale attività possa essere svolta. La genericità delle previsioni – anche con riguardo alla piattaforma e alla sua creazione – affligge il contenuto della nuova disciplina, la quale si limita a rimandare alla definizione di requisiti tecnici, che tuttavia, sfuggono al dettame normativo. Anche la gravità dei casi sembrerebbe essere totalmente rimessa alla discrezionalità dell’Autorità.

Per ultimo, si nota che, a differenza delle procedure ad oggi vigenti le quali prevedono un termine di adeguamento al provvedimento dell’Autorità, la nuova procedura si limita ad indicare i seguenti parametri “senza indugio” e “in tempo reale”, senza, di seguito, stabilire le modalità di controllo da parte dell’Autorità.

Il ricorso alla live blocking injunctions

Inoltre, si evidenzia che la nuova normativa potrebbe rappresentare un tentativo di avvicinamento alle già esistenti dynamic injunctions e, in particolare, alla sottocategoria delle live blocking injunctions, adottate in alcuni Paesi dell’UE. Le dynamic injunctions sono state definite dalla Direttiva CE 48/2004 quali ingiunzioni di blocco di un determinato dominio, ma anche di tutte le sue possibili variazioni o successive creazioni di domini, ove è pur sempre presente quel contenuto ritenuto illecito.

In Italia, hanno già trovato applicazione in occasione dell’ordinanza n. 42163/2019 del 5 ottobre 2020, inerente al noto caso “Sky Italia, Lega Serie A v. Cloudflare”, emessa dal Tribunale di Milano. Invece, come anche evidenziato dal recente Mapping report on national remedies against online piracy of sports content, pubblicato dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, con specifico riferimento ai contenuti sportivi, le live blocking injunctions consistono nel blocco della visione in diretta dell’evento e sono state adottate per lo più in UK, in Irlanda da parte dei tribunali nazionali. Al momento, ricorrono pochi precedenti, in quanto pur rappresentando uno dei rimedi più efficaci, non risultano – per ragioni legate alle tempistiche di azione – di facile applicazione. Difatti, la complessità è data dalla tempestività nell’analisi dell’illiceità del contenuto e dai principi di proporzionalità, effettività e sussidiarietà applicati dalle corti nazionali. Stesse riflessioni – e perplessità – possono, dunque, essere trasposte alla normativa italiana, nella speranza che regolamenti attuativi della nuova disciplina possano risolvere i dubbi legati ai requisiti applicativi e all’ambito di azione dell’Autorità.

Apprezzabile, invece, è l’estensione delle attività di promozione, con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’AGCOM, includendovi anche le campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico attraverso piani scolastici.

Nel complesso, pur essendo prematura un’analisi compiuta e definitiva della normativa in via di promulgazione, non possono celarsi le perplessità anzidette, restando in attesa di ricevere maggiori delucidazioni e chiarimenti da parte dell’AGCOM e dallo stesso tavolo di lavoro con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

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