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Contratti di autori e artisti, ecco le nuove regole: l’impatto sull’industria culturale

Nuove norme su trasparenza e remunerazione adeguata ed equa per gli autori e per gli artisti interpreti ed esecutori: è vera rivoluzione per autori e artisti? Facciamo il punto sul d.lgs. 177/2021

Pubblicato il 08 Giu 2022

Simona Lavagnini

avvocato, partner LGV Avvocati

musica intelligenza artificiale

Sono appena entrate in vigore anche in Italia le nuove regole sulla trasparenza nei contratti con gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori (con l’eccezione degli autori di programmi per elaboratore), che sono state introdotte in Italia con il d.lgs. 177/2021 in attuazione della Direttiva UE 2019/790 Sul Copyright Digital Single Market. Insieme alle norme sulla trasparenza sono anche state introdotte regole stringenti sulla remunerazione adeguata ed equa per gli autori e per gli artisti interpreti ed esecutori, norme che sono evidentemente collegate – per quanto riguarda la loro efficace applicazione – alle regole sulla trasparenza. Ma di quali regole si tratta in concreto?

Le regole su trasparenza e remunerazione

Per quanto riguarda la trasparenza, l’art. 110 quater legge autore stabilisce che i soggetti a cui sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta.

Per quanto invece concerne la remunerazione, il nuovo articolo 107 legge autore prevede che gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

In linea generale, quindi, la remunerazione deve essere proporzionale: tanto che sempre secondo l’art. 107 legge autore è ammessa una remunerazione forfettaria per l’autore o l’artista solo quando il suo contributo all’opera o all’esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.

Non basta: secondo l’art. 110 quinquies legge autore gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori hanno diritto ad una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata (ancorché non forfettaria) si rivela comunque sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle opere. A queste disposizioni si aggiunge la previsione secondo cui in caso di mancato sfruttamento dell’opera l’autore o l’artista interprete ed esecutore può agire per la risoluzione del contratto, in modo da rientrare in possesso dei diritti e concludere nuovi contratti che possano presentare maggiori chance di successo per quanto riguarda l’utile sfruttamento dell’opera (art. 110 septies legge autore).

L’impatto delle nuove regole sull’industria culturale

Si tratta di regole nuove che avranno indubbiamente un forte impatto sulle prassi contrattuali ed amministrative dell’industria culturale, e che in parte si riverbereranno anche nei confronti degli utilizzatori professionali dei diritti. Infatti, anche questi ultimi potranno essere tenuti a fornire informazioni agli autori e agli artisti, nel caso in cui queste informazioni non siano in possesso della loro prima parte contrattuale (la quale infatti è anche tenuta ad informare l’autore e/o l’artista sull’identità dei suoi sublicenziatari, proprio affinché sia possibile per l’autore e per l’artista rivolgersi direttamente a questi ultimi). Si pensi in particolare al caso delle utilizzazioni tramite streaming, i cui dati potrebbero non essere in possesso del produttore (discografico o cinematografico) con cui l’autore o l’artista ha negoziato, e che invece sono a disposizione della piattaforma online che effettua le attività di messa a disposizione del pubblico delle opere protette.

Il profilo della compliance

Altro punto importante concerne il profilo della compliance: non solo gli autori e gli artisti avranno un’azione civile ordinaria per affermare i loro diritti e ottenere le informazioni sugli utilizzi, ma Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) avrà anche poteri speciali amministrativi di sorveglianza sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione. In caso di violazione degli obblighi, Agcom potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Inoltre, la mancata comunicazione delle informazioni previste in adempimento dell’obbligo di trasparenza costituisce di per sé una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti, con conseguente rilevante indebolimento delle possibili difese contro l’autore/artista in caso di azione giudiziale per ottenere l’adeguamento economico del contratto secondo i parametri previsti dalle nuove norme.

Le novità sulla determinazione della remunerazione

Anche le novità relative al profilo delle modalità di determinazione della remunerazione sono particolarmente incisive. Tranne i casi di accessorietà del contributo dell’autore o dell’artista (concetto peraltro non definito dalla legge), non si potrà prevedere una remunerazione forfettaria. La regola sarà quindi la remunerazione parametrata ai proventi; e per evitare tale conseguenza sarà necessario esplicitare con attenzione in sede contrattuale tutti gli argomenti idonei a dimostrare il doppio requisito della natura accessoria del contributo e della sproporzione dei costi per determinare una remunerazione non forfettaria. È evidente che queste norme impatteranno fortemente sui modelli di business e contrattuali dell’industria culturale, che dovrà attentamente riconsiderare le clausole contrattuali, le modalità di raccolta e gestione delle informazioni, i piani di budget.

Saranno in particolare limitate le possibilità di effettuare acquisizioni attraverso contratti cd. di “buy out”, ossia con cessione totale dei diritti, per tutta la durata della protezione, per tutti i territori, dietro un compenso forfettario a saldo e a stralcio. Sarà infatti anzitutto certamente necessario per tutte le controparti degli autori e degli artisti svolgere un’attenta riflessione preliminare sulla natura del contributo oggetto del contratto, e nel caso in cui non si possa dimostrarne la natura accessoria ed i costi sproporzionati di gestione secondo parametri non forfettari, sarà opportuno prevedere clausole contrattuali ad hoc che parametrino la remunerazione dell’autore e/o dell’artista al valore dei diritti concessi ed ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, valutati ex ante, facendo in modo che la somma risultante dall’applicazione dei parametri in questione risulti adeguata e proporzionata.

Le criticità

Va segnalato che le clausole contrarie a quanto previsto dalla norma sono sanzionate dalla nullità. Non sono previste norme di diritto intertemporale, così che per i contratti in corso e non ancora scaduti si pone probabilmente un grosso problema di compatibilità con l’ordinamento attuale, e di conseguente potenziale necessità di riparametrare le remunerazioni alla luce dei nuovi obblighi. Non è del tutto chiaro poi quali siano le conseguenze per le clausole contrattuali nel caso in cui nel contratto si preveda l’applicazione di una normativa straniera (per esempio quella statunitense, che prevede l’ampia possibilità di acquisizione di tutti i diritti tramite – inter alia – i cd. contratti “work for hire”). Secondo l’art. 114 bis legge autore, infatti, solo le clausole sulla trasparenza e sulla remunerazione ulteriore sono qualificate come norme di applicazione necessaria, con la conseguente inopponibilità delle clausole di contenuto diverso e l’integrazione necessaria del contratto con le norme previste dalla legge. Da ciò deriverebbe che sembrerebbe forse possibile continuare a prevedere una remunerazione forfettaria per il caso di contratti cui si applichino normative straniere.

In verità, tuttavia, questo come altri punti di domanda restano al momento senza risposta; ed è facile immaginare che ben presto le aule giudiziarie saranno impegnate a dirimere alcuni dei quesiti lasciati aperti dalla Direttiva 2019/790 e dal d.lgs. 177/2021.

In questo senso sembrano peraltro deporre anche alcune recenti dichiarazioni di autori ed artisti, soprattutto del mondo audiovisivo, che hanno lamentato la mancanza di dati sugli sfruttamenti delle loro opere (specialmente online) ed hanno conseguentemente richiesto ad Agcom di intervenire, soprattutto al fine di riequilibrare i compensi per gli sfruttamenti digitali dei loro contributi. Agcom per il momento è ancora silente: ma a breve si attende una sua presa di posizione anche su questi temi e queste richieste.

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