La direttiva copyright appena approvata dal Parlamento europeo è destinata a impattare in modo trasversale sullo sviluppo delle nuove tecnologie e sull’utilizzo dei contenuti protetti dal diritto d’autore. Ecco un’analisi degli effetti su un sistema non certo privo di regolamentazione: ma in cui sussistono, se non vere e proprie “lacune legislative”, ampi margini di manovra da parte degli operatori.
Ricordiamo che la “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” dovrà attendere l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Forte il monito che giunge dal legislatore comunitario volto a garantire, secondo il testo che la stessa risoluzione enuncia, “un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti, nonché a promuovere “disposizioni volte a rendere più agevole l’utilizzo dei contenuti di pubblico dominio […] e l’equità […] alla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori)” nell’ambiente digitale e in ottica transnazionale, tenendo conto di princìpi di efficienza normativa e semplificazione già individuati dalla Commissione.
Chi sono i player coinvolti dal nuovo copyright
Il testo della Risoluzione, di carattere indubbiamente dirompente in quanto affronta in modo trasversale l’impatto che lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’utilizzo transfrontaliero ha avuto sui contenuti protetti dal diritto d’autore, risulta sostanzialmente introdurre nuovi diritti e nuovi obblighi per i protagonisti del mondo digitale quali autori, editori e produttori di contenuti digitale, prestatori di servizi della società dell’informazione (i.e. internet service provider), organismi di ricerca ed istituti di tutela del patrimonio culturale.
Protagonisti indiscussi della riforma che la Direttiva, una volta approvata, porterà con sé, saranno, oltre naturalmente agli autori, innanzitutto editori e produttori di contenuti digitali, definiti all’articolo 2 della Risoluzione come coloro che realizzano pubblicazioni integranti un insieme composto principalmente da opere letterarie giornalistiche, che può includere anche altre opere o altri materiali: all’interno di tale categoria di operatori verranno toccati anche coloro che producono e mettono on line anche un singolo contenuto all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata sotto la responsabilità editoriale ed il controllo di un prestatore di servizi.
Secondo l’ambito di applicazione soggettivo della Direttiva, destinatari di nuovi diritti e nuovi doveri saranno inoltre gli organismi di ricerca (intesi, ai sensi dell’art. 2 della Risoluzione, quali università, comprese le relative biblioteche, istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro o con finalità di interesse pubblico) e gli istituti di tutela del patrimonio culturale (intesi, ai sensi della medesima disposizione legislativa, quali biblioteche accessibili al pubblico, musei, archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro).
Cosa dicono i tre “titoli” centrali
Ruolo determinante nel rinnovato contesto legislativo giocheranno, inoltre, i prestatori di servizi della società dell’informazione, ovvero coloro che svolgono un ruolo comunque attivo nel mondo on line, offrendo servizi vari e sempre più integrati, che spaziano dall’accesso alle linee di telecomunicazione alla pubblicazione e diffusione di contenuti.
Gli aspetti principalmente toccati dalla novella legislativa sono raggruppati nei tre titoli centrali della Risoluzione che mirano, rispettivamente, ad adeguare le eccezioni e le limitazioni al contesto digitale e transfrontaliero, agevolandone lo sviluppo tecnologico (Titolo II), a garantire un più ampio accesso ai contenuti, facilitando l’istruzione, la ricerca e la diffusione della diversità culturale (Titolo III) e a giungere al buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore (Titolo IV).
Tra i risvolti pratici che sin d’ora possono essere previsti in relazione a quanto sopra riportato si può certamente dire che gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale si vedranno garantito il diritto di effettuare il c.d. “text and data mining” ovvero l’estrazione e l’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati a fini scientifici, senza dover chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti d’autore nei limiti dettati dalla Direttiva in quanto posto in essere, appunto, “by research organisations”.
Ulteriore incentivo viene fornito all’attività degli istituti di tutela del patrimonio culturale, che potranno concludere contratti di licenza non esclusiva a fini non commerciali con organismi di gestione collettiva del diritto d’autore al fine di riprodurre, distribuire, comunicare e mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali fuori commercio presenti nelle proprie raccolte.
Agli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore, invece, sarà riconosciuta la possibilità di stipulare accordi di licenza che potranno essere anche di carattere collettivo e con effetto esteso anche ad autori che desiderino aderirvi pur senza essere parte di tali organismi.
Da ultimo, alla luce del contenuto del Titolo IV, dedicato alle “Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore”, si può certamente ritenere che gli Stati Membri saranno tenuti ad implementare l’attività negoziale (accordi di licenza e di equa remunerazione) da parte di tutti i soggetti toccati dalla riforma legislativa, così come ad istituire ed a promuovere l’attivazione di meccanismi di negoziazione o di risoluzione extragiudiziale delle controversie che permetteranno soprattutto alle piccole e medie imprese specializzate nella produzione e distribuzione di contenuti culturali uno snellimento delle procedure e la riduzione dei costi del contenzioso.
Cosa cambia per gli Internet Service Provider
Nel sopra delineato contesto legislativo attenta riflessione si avrà sul ruolo dei prestatori dei servizi della società dell’informazione, posto che secondo le previsioni le Direttiva tali soggetti dovranno rivedere il modello di gestione dei contenuti tutelati da diritto d’autore e di difesa dagli abusi, anche attivando meccanismi di controllo preventivo: per quanto riguarda tale determinante aspetto e l’impatto che la stessa potrà avere su tutto il sistema dell’economia digitale occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 30 della Risoluzione, è espressamente previsto che il riesame da parte della Commissione Europea della normativa ad oggi vigente per tali categorie di operatori potrà avvenire non prima di sette anni l’entrata in vigore dalla Direttiva oggetto di esame.
In relazione alle disposizioni commentate, alle finalità della novella legislativa ed all’impatto che in concreto potrebbe avere sui vari player del mercato e nel concreto articolarsi della tutela dei diritti autorali on line, è indubbio che la Direttiva propone meccanismi e procedure sinora pressoché ignoti a un sistema non privo di regolamentazione ma in cui sussistono, se non vere e proprie “lacune legislative”, ampi margini di manovra da parte degli operatori.
Allo scopo di raggiungere le finalità sopra indicate, del resto, la Direttiva, una volta approvata alla luce della Risoluzione, richiederà l’armonizzazione con le disposizioni attualmente vigenti nella Comunità Europea in molteplici settori (quali la tutela giuridica delle banche dati, il commercio elettronico, la società dell’informazione, i diritti di noleggio e prestito e i diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, l’utilizzo di opere orfane, nonché la gestione collettiva dei diritti d’autore e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online) attualmente toccati da altre Direttive che non sono abrogate.
Le esigenze che il legislatore comunitario ha ritenuto necessario riaffermare e l’indubbia e fondamentale rilevanza in ciascun ordinamento di principi quale il pieno riconoscimento del diritto di un autore dell’opera dell’ingegno non possono che far ritenere la novella commentata pienamente idonea a supportare lo sviluppo del sistema digitale e di tutti gli interessi di coloro che, a vario titolo, costituiscono il motore di tale sistema.