diritto d’autore

Copyright: tutte le novità del nuovo Regolamento Agcom



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Agcom ha pubblicato il regolamento sugli obblighi di informazione e adeguamento contrattuale per autori e artisti, completando l’implementazione della Direttiva Copyright in Italia. La delibera n. 95/24/CONS del 16 maggio 2024, risultato di una lunga consultazione pubblica, mira a fornire certezza normativa e strumenti efficaci per il settore

Pubblicato il 27 mag 2024

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)



direttiva dsm

Il nuovo quadro normativo introdotto in Italia dalla Direttiva 790 del 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale si completa di un nuovo tassello attraverso la pubblicazione da parte di Agcom della delibera n. 95/24/CONS, dello scorso 16 maggio 2024.

Con questo provvedimento, risultato di una lunga e articolata consultazione pubblica, l’Autorità coordina ed integra le diverse fonti normative, con l’obiettivo di fornire, in un’ottica di sistema, elementi di certezza, mettendo a disposizione di tutti i soggetti operanti nel settore strumenti efficaci e di pratica applicazione.

Obblighi di informazione e adeguamento contrattuale: le nuove regole

Il regolamento in materia di obblighi di informazione e adeguamento contrattuale degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori (cd. AIE), nonché di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva attua i noti articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) come modificati a seguito del recepimento della Direttiva Copyright (UE 2019/790), avvenuto con il decreto legislativo 177/2021, con il quale sono state conferite ad Agcom nuove e specifiche competenze nel settore dell’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Il regolamento, infatti, si aggiunge a quelli attuativi degli articoli 43-bis (delibera n. 3/23/CONS) e 102-decies (delibera n. 115/23/CONS) che così completano l’implementazione della Direttiva Copyright in Italia.

L’autorità, tenendo conto anche dell’impostazione della normativa europea ha cercato di calibrare il proprio intervento in modo da bilanciare i diversi interessi in gioco, in misura proporzionata ed effettiva, tutelando anche le specificità di ciascun settore, cosa che da più parti, nella fase di audizione, era stata sottolineata. Sono state inoltre definite le procedure d’intervento dell’Autorità per dirimere le controversie tra autori ed artisti interpreti ed esecutori e le loro controparti. Il regolamento disciplina anche l’assistenza negoziale prestata dall’Autorità nel raggiungimento di accordi di licenza per le opere sulle piattaforme di video on demand.

Gestione collettiva del diritto d’autore: nuovi criteri di rappresentatività

Riguardo alla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi, il regolamento determina i criteri di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva (collecting societies). Tale esercizio, che consente di individuare gli organismi abilitati a rilasciare le c.d. licenze collettive estese ai titolari di diritti “apolidi”, cioè non associati ad alcun organismo, risulta in linea con le più recenti indicazioni normative. Uno specifico allegato tecnico fornisce indicazioni operative per il calcolo della rappresentatività, tenendo conto della categoria dei titolari dei diritti, dei tipi di sfruttamento, degli utilizzatori rilevanti e dei parametri legati all’effettivo utilizzo delle opere.

Il compenso adeguato e proporzionato per autori ed artisti

Infine, il regolamento, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti, definisce le procedure concernenti la determinazione del compenso adeguato e proporzionato (c.d. “equo compenso”), essenzialmente spettante ad autori ed artisti, interpreti o esecutori di opere audiovisive per i successivi sfruttamenti delle opere da parte degli utilizzatori, nel caso in cui essi non trovino un accordo economico con gli organismi di gestione collettiva che rappresentano autori ed artisti.

Scorrendo le parti più significative ai fini di questo articolo, ci soffermiamo principalmente sugli aspetti riguardanti i rapporti tra le parti laddove intervengono gli obblighi di comunicazione ed informazione e come Agcom li ha disciplinati, tenendo conto dell’impostazione comunitaria.

Gli obblighi di comunicazione e di informazione nel dettaglio

L’autorità, come detto, ha seguito con molta disciplina la linea prevista dalla Direttiva.

Questa, come noto, stabilisce che gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno il diritto di ricevere, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e prestazioni artistiche e la remunerazione dovuta da parte dei soggetti ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa.

I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti hanno l’obbligo di fornire agli autori e agli artisti, interpreti o esecutori, le informazioni con cadenza almeno semestrale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, purché non superiore a un anno, per l’intera durata dello sfruttamento. Trascorsi tre anni dalla conclusione dell’accordo di licenza o di cessione tra i soggetti obbligati e gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, questi ultimi potranno esercitare il loro diritto di ricevere le informazioni formulando una apposita richiesta.

Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti ha ceduto o concesso in sublicenza a terzi i medesimi diritti, gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno diritto di ricevere, sulla base di una apposita richiesta, informazioni supplementari direttamente da parte dei sub licenziatari e aventi causa, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tal fine, la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull’identità dei sub licenziatari e aventi causa.

Questi ultimi sono tenuti a trasmettere le informazioni supplementari richieste di cui sono in possesso. La richiesta di ricevere informazioni può essere proposta con cadenza semestrale.

La richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista, interprete o esecutore.

Le informazioni previste da Agcom riguardano in particolare: a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni artistiche che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti, interpreti o esecutori, ovvero con i sub licenziatari o gli aventi causa; b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari: i. i numeri di acquisti e visualizzazioni generati nel periodo di riferimento; ii. il numero di abbonati.

Questi obblighi si ritengono assolti qualora il cessionario, ovvero il licenziatario o il sub licenziatario fornisca le informazioni ad un organismo di gestione collettiva ovvero ad una entità di gestione indipendente, eventualmente ai sensi dall’articolo 23 del Decreto, in forza di un accordo di licenza o di un contratto che preveda una rendicontazione periodica sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta, limitatamente alle informazioni ivi previste.

Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, mettono a disposizione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro sub licenziatari e aventi causa, per via elettronica, almeno i seguenti dati:

a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori oggetto di tali accordi;

b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi;

c) i soggetti che rappresentano e ogni altra informazione utile al fine di determinare il compenso dovuto e di prevenire o dirimere controversie con altri organismi di gestione collettiva o dell’entità di gestione indipendente, titolari di diritti o altri soggetti interessati.

L’adempimento degli obblighi è funzionale a garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore e risponde a principi di proporzionalità ed effettività. Gli obblighi tengono conto delle norme speciali e delle specificità dei vari settori di contenuti, ed in particolare di quelle del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell’editoria.

Le informazioni di sono quelle di cui i cessionari ovvero i licenziatari o i sub licenziatari o gli aventi causa dispongono. Le informazioni sono trasmesse agli autori, ovvero agli artisti, interpreti o esecutori, limitatamente ai diritti relativi alle opere di loro pertinenza.

Le informazioni sono fornite in modo specifico, completo ed intellegibile, al fine di consentire l’effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione, nonché ogni opportuna valutazione circa un eventuale adeguamento del compenso.

Le informazioni devono assicurare un elevato grado di trasparenza agli autori ed agli artisti, interpreti o esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva, ovvero le entità di gestione indipendente.

La tutela della riservatezza delle informazioni

Entrambe le parti sono tenute al massimo rispetto della riservatezza delle suddette informazioni, sulla base di accordi eventualmente conclusi. Sono oggetto di particolare tutela le informazioni che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili.

In casi debitamente giustificati in cui l’onere amministrativo della fornitura di informazioni risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o esecuzione, l’obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

Le informazioni non sono dovute qualora non vi siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione periodica.

Gli obblighi sussistono relativamente a quegli artisti, interpreti o esecutori, che sostengono in un’opera una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario.

Ai contratti che sono regolati da accordi collettivi, si applicano le regole di trasparenza degli accordi stessi e agli organismi di gestione collettiva stessi e alle entità di gestione indipendenti si applicano le stesse previsioni.

Sarà poi oggetto di separata analisi la rilevante questione dell’adeguamento contrattuale.

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