Fiscalità digitale

Criptovalute nella dichiarazione dei redditi 2024: tutte le novità



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La dichiarazione dei redditi 2024, relativa al 2023, introduce importanti novità fiscali per cripto-attività. I modelli Redditi PF e 730 sono stati aggiornati per includere il monitoraggio fiscale e l’imposta sul valore delle cripto-attività. È essenziale rivolgersi a professionisti per evitare errori, data la complessità delle nuove disposizioni.

Pubblicato il 30 mag 2024

Alberto Franco

Professore a Contratto di Diritto Tributario presso l’Università di Torino, Ph.D. Of Counsel, Genta & Cappa



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La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (e soprattutto per il pagamento delle imposte) si avvicina, e i possessori di criptovalute, NFT e altre cripto-attività si trovano a dover affrontare gli obblighi di dichiarazione e di tassazione relativi a questi asset.

Peraltro, la dichiarazione dei redditi 2024, riferita al periodo d’imposta 2023, è la prima a riflettere appieno le novità introdotte alla fiscalità delle cripto-attività da parte della legge di bilancio per il 2023, quindi la compilazione del modello Redditi (o 730) quest’anno assume una particolare importanza.

Alla luce di quanto sopra, è utile effettuare un breve riepilogo delle modalità di dichiarazione e di tassazione per i contribuenti persone fisiche (con l’avvertenza di rivolgersi ovviamente ad un professionista specializzato, e di evitare in via di principio il “fai da te”, soprattutto per quelle posizioni caratterizzate da una significativa complessità).

Ciò anche in ragione del fatto che, avendo le cripto-attività trovato espresso “riconoscimento” normativo nel TUIR a seguito della legge di bilancio per il 2023, è chiaro che l’Amministrazione finanziaria si è trovata nella posizione di dover adeguare di conseguenza anche i modelli dichiarativi, e pertanto le novità recate dai “nuovi” modelli Redditi PF e 730 sono numerose.

I modelli di dichiarazione: modello 730 e modello Redditi PF

Una prima novità riguarda i modelli di dichiarazione: infatti, fino al 2023 i contribuenti che presentavano il modello 730 dovevano inviare separatamente i quadri RW e RT (nonché il quadro RM per gli altri redditi) del modello Redditi PF per dichiarare le proprie criptovalute.

Con il modello 730 del 2024, invece, viene introdotto il monitoraggio fiscale nel modello stesso, e in particolare viene inserito il quadro W, che rappresenta in sostanza l’omologo del quadro RW per il modello Redditi, e mediante il quale si possono dichiarare le cripto-attività possedute ed assolvere l’imposta sul valore delle cripto-attività.

In sostanza, quindi, mentre il contribuente che si limitava a detenere cripto-attività senza aver prodotto redditi sino al periodo d’imposta 2022 doveva necessariamente inviare sia il modello 730, sia il modello Redditi (composto dal frontespizio e dal quadro RW), da quest’anno tale “doppio invio” non è necessario: detto contribuente inserirà infatti i dati relativi alle proprie cripto-attività nel quadro W dello stesso modello 730.

Rimarrà invece necessario anche nel 2024 il “doppio invio” (730 e modello Redditi PF) qualora il contribuente abbia realizzato redditi da assoggettare a tassazione nel quadro RT (e RM), ovviamente se il contribuente non presenta direttamente l’intero modello Redditi PF in luogo del 730.

Nondimeno, come si vedrà meglio nel prosieguo, anche il quadro RW del modello Redditi ha subito alcune significative modifiche, per cui anche i contribuenti che avevano compilato i quadri RW relativi ai periodi d’imposta 2022 e precedenti – e che quindi erano già “abituati” a tale adempimento – dovranno avere una cautela in più nella compilazione del modello relativo al periodo d’imposta 2023.

Monitoraggio fiscale e imposta sul valore delle cripto-attività: compilazione del quadro RW (e W)

Ormai la grande maggioranza dei cripto-investitori è consapevole del fatto che i possessori di criptoasset sono tenuti ad indicare gli stessi in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, anche se tali attività non hanno prodotto alcun reddito nel periodo d’imposta e a prescindere dalle modalità di detenzione (exchange italiano o estero, hardware wallet, wallet non-custodial etc.)[1].

Questo obbligo, infatti, si collega alla mera detenzione delle cripto-attività, e dal periodo d’imposta 2023 anche all’assoggettamento all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Con riferimento al quadro RW, rispetto allo scorso anno troviamo alcune novità, tra cui le seguenti:

  • innanzitutto, cambia il codice per l’individuazione del bene, da indicare nella colonna 3 dei righi del modello RW: se fino all’anno scorso si utilizzava il codice 14 (“altre attività estere di natura finanziaria”), da quest’anno è stato istituito un codice ad hoc, il 21 (“cripto-attività”);
  • la casella 10 è stata aggiornata per considerare anche i giorni di detenzione delle cripto-attività (utili al fine di determinare l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività);
  • nella casella 12 occorre ora indicare anche il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono situate le cripto-attività;
  • la casella 16, che negli anni scorsi veniva barrata in quanto la dichiarazione delle cripto-attività rispondeva solamente ad obblighi di monitoraggio, a partire da quest’anno con ogni probabilità non dovrà essere barrata in quanto risponde anche alla funzione dell’assoggettamento all’imposta sulle cripto-attività (anche se le istruzioni continuano a prevedere “barrare la colonna 16 nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE”, senza alcun riferimento all’imposta sulle cripto-attività);
  • nelle caselle 33 e 34 occorrerà inserire rispettivamente l’imposta calcolata sulla base della colonna 8 e del periodo di possesso, e l’imposta effettivamente dovuta (al netto del credito d’imposta spettante di cui alla colonna 12).

Per il resto, il quadro RW (e l’omologo quadro W per il modello 730) andrà compilato in maniera non dissimile da quello relativo al periodo d’imposta 2022, di talché rimangono validi i chiarimenti già forniti in precedenza (si veda ad esempio il nostro contributo pubblicato lo scorso novembre su Agendadigitale) nonché il contenuto della circolare n. 30/E del 27 ottobre scorso, tra cui è particolarmente importante ricordare quanto segue:

  • continua ad essere oggetto di compilazione nel quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono dalla dichiarazione 2024 tutte le altre fattispecie di cripto-attività (token, NFT etc.) detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione;
  • nel quadro RW va compilato un rigo per ogni “portafoglio” (wallet), “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente;
  • non devono essere indicate nel quadro RW, le cripto-attività per le quali il contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

Quadro W del modello 730

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Quadro RW del modello Redditi PF

La disciplina fiscale di plusvalenze e minusvalenze: il quadro RT

Anche il quadro RT del modello Redditi PF, che viene utilizzato nel caso in cui si siano conseguite plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività, è stato significativamente modificato nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Infatti, nel modello Redditi 2024 è stata inserita una sezione ad hoc per le plusvalenze (e le minusvalenze) derivanti dalla cessione di cripto-attività, la sezione II-B.

Quadro RT, sezione II-B

In questa sezione vanno riportati tutti i corrispettivi che sono collegati ad un evento fiscalmente rilevante – non solo la cessione, quindi, ma anche ad esempio la permuta quando essa è avvenuta tra due cripto-attività che non hanno uguali caratteristiche e funzioni – nonché i relativi costi di acquisto (o i valori rivalutati se il contribuente ha aderito alla rivalutazione delle cripto-attività prevista nella legge di bilancio 2023).

Incidenza della soglia di 2.000 euro sulla tassazione delle plusvalenze

Inoltre, occorre notare che la pubblicazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni ha creato una certa incertezza in relazione ad un aspetto tutt’altro che secondario, ovverosia sull’operatività della soglia di 2.000 per la tassazione delle plusvalenze (e la connessa rilevanza fiscale delle minusvalenze).

È opportuno ricordare che, in seguito alla legge di bilancio 2023, la grande maggioranza dei commentatori (incluso lo scrivente) aveva sostenuto, sulla base di un’interpretazione letterale degli articoli 67 e 68 del TUIR come modificati dalla stessa legge di bilancio, che la soglia di euro 2.000 non operasse come una “franchigia”, ma come una condizione per la tassabilità o meno della plusvalenza complessiva realizzata nell’anno. Questo vuol dire che, seguendo questa impostazione, una plusvalenza complessiva, ad esempio, pari a 1.999 euro non sarebbe tassata, mentre una plusvalenza pari a 2.001 euro sarebbe tassata per intero (non solo su 1 euro).

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le possibili interpretazioni

In realtà, nella Circolare n. 30/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in senso contrario (e più favorevole al contribuente), stabilendo che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”. In quest’ottica, pertanto, nell’esempio di cui al precedente paragrafo, il contribuente avrebbe calcolato l’imposta solo su 1 euro (plusvalenza di 2.001 euro – franchigia di 2.000 euro).

Tuttavia, dal modello di dichiarazione 2024 e dalle relative istruzioni per la compilazione questo approccio dell’Agenzia non sembra essere confermato in maniera incontrovertibile, anzi sarà probabilmente necessario un ulteriore chiarimento per comprendere come “trattare” la soglia di 2.000 euro – anche se sarebbe invero piuttosto peculiare che il modello di dichiarazione vada a contraddire quanto riportato espressamente dalla Circolare n. 30/E, tenuto anche conto che, com’è noto, le Circolari non sono fonti del diritto ma indubbiamente vincolano l’Amministrazione finanziaria (“Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti”).

* * *

  1. Sempre che le cripto-attività non siano detenute presso un intermediario residente in regime di risparmio amministrato o di risparmio gestito, poiché in tal caso l’obbligo è assolto dall’intermediario.

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