La riforma della crisi di impresa si snoderà attraverso un percorso “a tappe”, che vedrà il suo termine nel giro di due anni. Il decreto dello scorso 5 agosto ha varato il calendario per l’entrata in vigore delle singole misure.
In questi giorni si è concluso il primo importantissimo step riguardante la composizione negoziata della crisi.
Quest’ultima si annuncia come una vera svolta nei percorsi di risanamento, in quanto non prevede limiti dimensionali (potranno accedervi, infatti, anche le aziende più piccole). Si tratta di un percorso volontario, extragiudiziale, che prevede la figura dell’imprenditore che decide di adottare questa strada (e che mantiene la gestione dell’impresa), e dell’esperto indipendente che supporta l’imprenditore nella identificazione di possibili soluzioni nonché nelle trattative con i creditori.
Crisi di impresa e ruolo dei professionisti: cosa dice il nuovo Codice (CCI)
Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa
La procedura, che ha carattere volontario ed extragiudiziale, si apre con l’istanza dell’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario tale da rendere possibile uno stato di crisi o di insolvenza.
L’imprenditore, per valutare la propria situazione di squilibrio, al fine di valutare l’inizio di tale procedura, può facilmente ricorrere a un test di autovalutazione presente nella piattaforma telematica nazionale creata dalle Camere di Commercio.
Una volta effettuato il test, resosi conto della propria situazione patrimoniale, economico e finanziaria, l’imprenditore potrà discrezionalmente decidere se:
- non utilizzare la procedura di composizione negoziata;
- decidere di usufruire della procedura di composizione negoziata.
Nel caso in cui l’imprenditore optasse per la prima ipotesi, avrebbe naturalmente a disposizione tutti gli altri strumenti di gestione della crisi previsti dall’attuale normativa, quali per esempio: fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti eccetera.
Nel caso in cui, invece, l’imprenditore scegliesse la seconda ipotesi, si procederebbe con la nomina dell’esperto (scelto nell’elenco della Camera di Commercio cui possono iscriversi dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro iscritti da almeno cinque anni all’albo e che abbiano esperienza in ristrutturazioni aziendali), come disposto dall’art. 5 comma 1 del decreto 118/2021 del 5 agosto, che dispone:
“L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.”
La nomina l’esperto
Entro due giorni lavorativi, il segretario generale della Camera di Commercio, deve trasmettere l’istanza alla commissione istituita presso la Camera di Commercio stessa. In seguito, ed entro 5 giorni, la commissione nomina l’esperto, il quale potrà accettare o meno: in quest’ultimo caso si provvederebbe ad una nuova nomina. Si specifica, inoltre, che non è possibile avere più di due incarichi contemporaneamente.
Nel caso di accettazione dell’incarico, l’esperto è chiamato a valutare le prospettive di risanamento. Può effettuare, nel caso in cui l’imprenditore non l’abbia già fatto in precedenza, il test di autoanalisi della piattaforma telematica per una verifica preliminare sulla perseguibilità del risanamento.
Nel caso in cui tale test fosse già stato fatto, l’esperto può verificarlo al fine di ottenere un quadro più completo del caso.
A questo punto, si apre una duplice opzione.
Piano di risanamento dell’imprenditore
Se le prospettive di superamento della crisi sono concrete, l’esperto provvede ad esaminare il piano di risanamento fatto dall’imprenditore. Inoltre, quest’ultimo redige una relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore.
A questo punto, sarà possibile concludere una convenzione di moratoria, un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno 2 anni, oppure un accordo tra imprenditore creditori ed esperto che produca gli effetti di un piano di risanamento.
Senza prospettive di superamento della crisi
Se, a seguito dell’analisi dell’esperto, non si ravvisano le prospettive di risanamento (o per inadeguatezza del piano o per eccessivo squilibrio economico finanziario), l’esperto lo comunica al segretario generale della Camera di Commercio, l’istanza viene archiviata e l’imprenditore potrà presentare una nuova istanza non prima di un anno.
Come far fronte alle crisi d’impresa
Il decreto-legge 118/2021 del 5 agosto, che ha introdotto misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, è stato convertito nella legge n. 147, lo scorso 21 ottobre.
Il decreto-legge è nato dall’esigenza di far fronte all’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.
L’intervento normativo, infatti, muove dalla precisa consapevolezza che una volta terminati (e dunque venuti meno) gli interventi a sostegno delle imprese, volti a mitigare gli effetti del Covid-19, vi saranno molte PMI che non saranno più in grado di assicurare la continuità aziendale [1].
Il varo del decreto, in definitiva, ha svolto una duplice funzione. Da un lato, consentire l’utilizzo di strumenti adatti alla risoluzione della crisi aziendale per le imprese, dall’altro la riprogrammazione dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, in quanto quest’ultimo prevedeva (nella sua globalità), alcuni istituti troppo rigidi per il periodo economico attuale.
La piattaforma delle Camere di Commercio
L’attuazione di tale procedura, per il momento, procede con i ritmi stabiliti. Dal 15 novembre, infatti, è operativa la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio per la composizione negoziata della crisi d’impresa [2].
A tale procedura, vantaggiosa per tutti i motivi esposti in precedenza, si aggiungeranno altre norme nel corso del tempo.
Le altre norme in arrivo
In particolare, a partire dal 16 maggio 2022 è prevista l’entrata in vigore di tutte le norme del codice della crisi, ad eccezione di quelle relative il sistema di allerta. Quest’ultimo, in particolare, è stato molto discusso soprattutto in ragione del difficile momento economico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. L’introduzione di tale sistema nell’attuale contesto economico avrebbe causato problemi di non facile risoluzione.
Per tali motivi, il meccanismo di allerta automatico (basato sul superamento di determinati indicatori previsti dal codice della crisi) è stato previsto a partire dal 31 dicembre 2023.
L’introduzione delle norme del codice della crisi avrà un impatto notevole sul sistema produttivo e su tutti i professionisti impegnati giornalmente su tali tematiche. Ciò che per ora sembra certo è che la composizione negoziata della crisi sia una grande opportunità per moltissimi imprenditori in difficoltà, anche a causa della pandemia da Covid -19.
Note
- Il Rapporto PMI 2021 di Cerved e Confindustria stima che quando i sostegni verranno meno, la quota di PMI con alta probabilità di default a dodici mesi salirà dal 9,2% al 14,7%. ↑
- Unioncamere – Comunicato 12 novembre 2021. ↑