Dopo un iter di oltre 2 anni, lo scorso 5 ottobre 2020 il Parlamento Europeo ha finalmente approvato in via definitiva il Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
L’obiettivo della nuova normativa, peraltro chiaramente enunciato nell’action plan presentato dalla Commissione Europea a marzo 2018, è quello di spostare il focus del mercato FinTech dall’Inghilterra all’Europa Continentale, così che consumatori, investitori e società emittenti possano cogliere al meglio i benefici finanziari ed economici offerti da un mercato unico in un settore in rapida evoluzione come quello dei servizi finanziari.
Oggetto del regolamento, occorre precisare, è la prestazione dei servizi di crowdfunding per la raccolta da parte di imprese tramite debt e equity crowdfunding, ovverosia tramite emissione di valori mobiliari o di strumenti finanziari; sono, quindi, fuori dallo spettro della nuova disciplina le raccolte tramite crowdfunding da parte di consumatori ovvero che hanno ad oggetto ricompense e donazioni (i cosiddetti donation e reward based crowdfunding).
Crowdfunding: cos’è e prospettive di sviluppo
Come noto, il crowdfunding è una forma di finanza alternativa che, tramite piattaforme digitali aperte al pubblico, mette in collegamento potenziali investitori con soggetti che hanno bisogno di fondi per un progetto specifico, e costituisce una rilevante alternativa ai prestiti bancari, specie nelle prime fasi di attività e soprattutto per le startup tecnologiche che sono intrinsecamente ad alto
Finora per ragioni di contesto normativo, e principalmente di frammentarietà della disciplina dei vari Stati membri (ove esistente, solo un numero limitato di Stati ha introdotto un quadro giuridico specifico a disciplina del crowdfunding) e di assenza di un coordinamento, la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding era fortemente scoraggiata se non di fatta negata ai gestori delle piattaforme, così come agli investitori, e pertanto l’offerta dei servizi di crowdfunding limitata ad un ambito puramente nazionale, con ovvii effetti restrittivi in termini di visibilità e di capacità di raccolta per gli emittenti.
Il nuovo regolamento europeo
Ora il Regolamento colma il divario esistente fornendo una disciplina (minima) uniforme europea del crowdfunding, con il duplice obiettivo di ampliare il mercato accessibile e di garantire un minimo livello di tutela per gli investitori e di funzionamento del mercato interno.
Superando le barriere normative esistenti, il regolamento, che sarà applicabile dopo 12 mesi e 20 giorni dalla sua pubblicazione, permetterà alle piattaforme di operare ove vogliano in Europa, ed ai clienti di investire anche tramite piattaforme di Paesi membri differenti dal proprio (che scelgano di accedere al mercato di riferimento dell’investitore).
La nuova normativa trova applicazione nei confronti di tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (ECSP) a condizione che le raccolte effettuate da parte del singolo emittente nei 12 mesi non superino i 5 milioni di euro (limite che peraltro coincide con il limite previsto dalla normativa italiana per l’applicabilità della disciplina nazionale sul crowdfunding); ove superiore infatti, si esce dall’operatività della normativa sul crowdfunding per entrare nella disciplina MiFID e del regolamento relativo al prospetto.
A partire dall’entrata in vigore del Regolamento (prevista approssimativamente per novembre 2021, in funzione di quando avverrà la pubblicazione del regolamento) sarà quindi possibile per le piattaforme autorizzate in Italia effettuare raccolte fondi anche in altri Stati europei specificamente individuati, ma allo stesso tempo sarà possibile per piattaforme di altri Stati membri effettuare raccolta in Italia, aumentando le possiblità di raccolta per le imprese ma anche la concorrenza per le migliori startup e conseguentemente per le piattaforme più capaci di proporre una selezione di investimenti di elevata qualità.
Nell’ottica di facilitare il dinamismo transfrontaliero e dei servizi FinTech, la richiesta di estensione dei propri servizi da parte di una piattaforma anche ad uno o più altri Stati membro sarà soggetta all’unico prerequisito dell’autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente, con un meccanismo di silenzio assenso relativamente rapido (15 giorni dalla richiesta di estensione); sarà l’autorità nazionale ad essere destinataria delle istanze di autorizzazione, nonché responsabile delle verifiche documentali e di dare informazione dell’esito alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Il nuovo quadro regolamentare, oltre ad introdurre norme comuni in materia di autorizzazione e vigilanza per le autorità nazionali competenti, attribuisce all’ESMA e all’Autorità Bancaria Europea (ABE) un ruolo di coordinamento e di elaborazione di norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento alla valutazione del rischio di credito dell’investimento, alla verifica della correttezza dei dati forniti, alla gestione dei conflitti di interesse e delle procedure di reclamo da parte degli investitori.
Tutela degli investitori nella nuova disciplina sul crowdfunding
Sotto il profilo della tutela degli investitori, la nuova disciplina stabilisce importanti requisiti prudenziali, diritti e obblighi di informazione e trasparenza, nonché meccanismi di garanzia per gli investitori non sofisticati.
Tra gli elementi più significativi introdotti a tutela della piena informativa degli investitori, è da notare l’obbligo per le piattaforme di pubblicare annualmente il tasso di default riscontrato nel triennio precedente, suddividendolo per categoria di rischio; elemento questo, peraltro, anche di novità rispetto alla normativa italiana che sul punto nulla prevede. Inoltre, infra alia, viene:
- prevista l’operatività sulla piattaforma di un meccanismo di simulazione volto ad accertare la capacità dell’investitore non sofisticato di sostenere perdite (pari al 10% del patrimonio netto) e di alert al superamento di certi ratio investimento/patrimonio (5%):
- riconosciuto ai consumatori un diritto di recesso (rectius, di “riflessione precontrattuale” di 4 giorni dall’acquisto);
- previsto che l’ESMA tenga un registro pubblico di tutte le piattaforme abilitate, con indicazione dei Paesi in cui possono operare;
- imposto alle piattaforme un obbligo di verifica della completezza, correttezza e chiarezza delle informazioni fornite, stabilendo la responsabilità della piattaforma per le inesattezze presenti nelle informazioni chiave fornite con riferimento all’investimento, con sanzioni significative;
- prevista l’obbligatoria l’introduzione di meccanismi di reclamo da parte degli investitori da presentare tramite le piattaforme e/o all’autorità competente, con delega agli stati membri per l’introduzione della disciplina sanzionatoria applicabile all’interno di certi parametri.
Quanto alla possibilità di creare un mercato secondario, a dispetto delle istanze di alcuni, il regolamento prende posizione negativa, affermando l’inutilizzabilità delle piattaforme per il trading secondario e multilaterale dei titoli acquistati tramite esse; viene prevista, tuttavia, la possibilità per le piattaforme di gestire esclusivamente “bacheche elettroniche” attraverso cui dare (mera) visibilità a offerte di vendita e di acquisto di titoli inizialmente acquistati tramite la piattaforma, senza permettere scambi digitali.
In estrema sintesi, il principio generale introdotto dal Regolamento è che i servizi di crowdfunding potranno essere forniti a livello paneuropeo solo da società costituite e autorizzate in Europa come tali (i cosiddetti “Crowdfunding Service Provider”) e che tali soggetti sono uniformemente tenuti al rispetto di una serie di obblighi comportamentali e di requisiti organizzativi ed operativi:
- l’agire con correttezza, onestà e professionalità nel miglior interesse dei propri investitori;
- Non ricevere remunerazioni o vantaggi di qualunque tipo dall’indirizzare gli investitori su una particolare offerta;
- Accertare la propensione al rischio di ciascun investitore;
- Mettere in atto procedure, politiche e firewall, tali da prevenire possibili conflitti di interessi, garantire continuità aziendale e promuovere l’integrità di funzionamento del mercato nell’interesse degli investitori;
- creare sistemi di controllo interni che garantiscano anche una supervisione dei rischi effettivi dei progetti offerti tramite la piattaforma (ciò in generale, ed in particolare nelle situazioni in cui sia la piattaforma a determinare il prezzo dell’offerta);
- effettuare apposite verifiche e due diligence con riferimento agli emittenti (assenza di condanne rilevanti ovvero alter caratteristiche dell’emittente che lo rendano ad alto rischio, anche solo per la giurisdizione di appartenenza)
- non proporre operazioni in conflitti di interesse (ovvero farlo a condizioni del tutto paritarie con trasparenza del conflitto), individuate come operazioni di raccolta in cui l’emittente controlli o detenga una quota del 20% o maggiore della Piattaforma.
La posta in gioco
Dati gli obiettivi del nuovo regolamento, vi è da chiedersi come la disciplina approvata, il dinamismo delle piattaforme esistenti e degli eventuali incumbent e le negoziazioni in corso circa il futuro delle relazioni EU-UK sui servizi finanziari, riusciranno nell’intento perseguito di spostare la centralità dei servizi finanziari ed in particolare della raccolta in crowdfunding europea sul continente.
L’Europa è, infatti, diventata il terzo mercato mondiale per raccolta tramite crowdfunding, con l’Inghilterra in un ruolo dominante. Il mercato europeo del crowdfunding ha registrato importanti tassi di crescita (circa del 51% nel 2018, anno in cui si è passati a 18 miliardi di euro di raccolta europea dagli 8 miliardi di euro del 2017) (Ziegler et al. 2020), con un tasso di crescita ancor più significativo in Europa continentale (pari al 95% nel 2018) e con un ruolo importante, ma in decrescita, svolto dall’Inghilterra (nel 2018 la raccolta inglese era pari al 58% del totale europeo).
Dato questo particolarmente interessante a livello comparativo globale, perché a differenza di quanto avviene in altri continenti rivela una crescente capacità diffusa in Europa continentale di raccolta fondi tramite crowdfunding, a differenza di quanto avviene negli altri continenti dove un singolo Paese svolge un ruolo egemone (in America, il 96% della raccolta è effettuata negli Stati Uniti, così come in Asia il 97% della raccolta è effettuata in Cina) , lasciando ben promettere per lo spostamento dell’asse dei servizi FinTech in Europa continentale.
Conclusioni
In questo nuovo contesto, sono evidenti le opportunità a disposizioni e la rilevanza degli interessi in gioco, anche a livello nazionale.
Sarà cruciale nei prossimi mesi ed anni la capacità delle piattaforme nazionali di entrare in altri mercati europei, così come di fronteggiare l’ingresso nel proprio mercato di operatori esteri: strategie di partnership, joint venture, specializzazioni verticali e fusioni saranno i principali strumenti a disposizione.
Parimenti, col crescere delle potenzialità del mercato, sarà sempre più fondamentale per le piattaforme la formazione del pubblico in generale, volta ad assicurare una più ampia e profonda conoscenza delle dinamiche del mercato del crowdfunding e del suo funzionamento da parte sia degli investitori che degli emittenti, così da poter ampliare la base utenti e migliorare la capacità di investimento di quelli già esistenti.
Infine, la maggiore chiarezza ed ampiezza del mercato potrà aprire la strada a una maggiore vicinanza e collaborazione tra operatori alternativi e tradizionali: che potrà essere a beneficio di entrambi se perseguirà l’obiettivo di espandere l’accesso alla finanza e condividerne i benefici con un pubblico di investitori non professionali il più ampio possibile.
I giochi europei stanno solo iniziando.