finanziamenti alle imprese

Crowdfunding, l’Italia si allinea all’Ue: ecco le novità

Con il D.lgs 10 marzo 2023 n. 30, l’assetto normativo italiano è maggiormente in linea con l’evoluzione del crowdfunding a livello Ue, in seguito all’adozione del Regolamento ECPS. Ripercorriamo l’evoluzione normativa e le novità introdotte nel nostro Paese

Pubblicato il 27 Apr 2023

Gianluca Albè

A&A Studio Legale

Federica Bottini

A&A Studio Legale

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La crescente affermazione del crowdfunding come forma alternativa di finanziamento per le imprese, da un lato, e le differenze normative tra gli Stati con conseguente difficoltà nell’individuazione delle norme applicabili ai servizi transfrontalieri, dall’altro, hanno sollecitato l’adozione del regolamento UE 2020/1503 (cosiddetto “regolamento ECPS”).

In Italia, è stato recepito con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 2023 ed entrato in vigore lo scorso 8 aprile.

Crowdfunding, il nuovo Regolamento Ue: posta in gioco e opportunità

Il Regolamento ECPS

Si tratta di un provvedimento emanato proprio con l’obiettivo di fornire un quadro giuridico uniforme a livello europeo, fissando requisiti per la prestazione di servizi di crowdfunding e per il funzionamento delle piattaforme, nonché per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei relativi fornitori, prestando attenzione anche alla trasparenza e alle comunicazioni di marketing.

Innanzitutto, il perimetro di applicazione del regolamento viene individuato attraverso l’elaborazione di una definizione ampia di servizi di crowdfunding, richiamata anche dal decreto attuativo, intesi come “l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding che consiste in una delle seguenti attività:

  • intermediazione nella concessione di prestiti;
  • collocamento senza impegno irrevocabile – come definita all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE – di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding”.

Vengono quindi ricondotti ad un’unica disciplina sia l’equity crowdfunding, che permette a chi investe nel progetto presentato sulla piattaforma di ottenere una quota di partecipazione nella società, sia il lending based crowdfunding, quindi l’attività di intermediazione nella erogazione di prestiti.

L’evoluzione normativa

In Italia, il fenomeno del crowdfunding è stato disciplinato per la prima volta con il D.lgs. 179/2012, che ha introdotto la possibilità di ricorrere a tale forma di finanziamento esclusivamente per le startup innovative, allo scopo di favorire la crescita economica sfruttando le potenzialità di internet.

La relativa disciplina è stata demandata alla Consob, che ha adottato il Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013. Nel 2015 si è poi assistito ad un’estensione del relativo ambito applicativo anche alle PMI innovative, fino ad arrivare nel 2017 a far rientrare indistintamente nella disciplina del crowdfunding tutte le piccole e medie imprese (PMI), anche se non iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relativa alle PMI innovative.

In tale contesto, il nuovo regolamento ha inciso sul previgente assetto normativo, che continuerà ad applicarsi in via transitoria fino al 10 novembre 2023 – in forza della proroga del termine inizialmente fissato al 10 novembre 2022 – solo per i gestori già in possesso dell’autorizzazione da parte di Consob.

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 30 di attuazione del regolamento ECPS

Come visto, in Italia è stata data attuazione al regolamento ECPS attraverso il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 30, che ha apportato modifiche anche al TUF.

Il regolamento europeo è infatti direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e benché non necessiti di essere recepito, presuppone l’adeguamento di alcune disposizioni di diritto nazionale, non potendo coesistere con previsioni normative contrastanti.

Le principali novità possono essere schematizzate come segue:

  • sono state ripartite tra Consob e Banca d’Italia le competenze in relazione al regime autorizzativo che permette ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare, prevedendo altresì che le autorità svolgano le proprie attività in modo coordinato, scambiandosi le informazioni in loro possesso. Precisamente, per ottenere l’autorizzazione, i fornitori di servizi di crowdfunding, sia per l’attività investment-based, sia per quella lending-based, dovranno richiedere l’autorizzazione alla Consob, che la rilascerà, così come deciderà della relativa revoca, sentita la Banca d’Italia. Invece, in espressa deroga a quanto qui indicato, banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari, al fine di ottenere l’autorizzazione dovranno rivolgersi a Banca d’Italia, che assumerà i provvedimenti in merito solo una volta sentita la Consob;
  • alle medesime autorità è attribuita anche la vigilanza sull’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento europeo: Consob in materia di trasparenza, anche di natura informativa, correttezza e marketing, individuando altresì le norme applicabili, mentre Banca d’Italia, tra le altre, in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, governo societario e verifiche nei confronti dei titolari di progetti e sui fornitori dei servizi di crowdfunding;
  • è stato abrogato l’art. 50 quinquies TUF che disciplinava l’attività di gestione dei portali, ora sostituita da quella contenuta nel regolamento 2020/1503;
  • è stato modificato l’art. 100 ter TUF rubricato “Offerte di crowdfunding”. Per quanto riguarda il primo comma, nella previgente versione, le offerte sui portali di crowdfunding potevano avere ad oggetto solo la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Nella nuova formulazione, invece è stata introdotta una deroga all’art. 2468 c.c. per le società a responsabilità limitata, che prevede che “le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”. In particolare, ora le quote di partecipazione in S.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding. Ciò si traduce in un’estensione di tali opportunità di finanziamento a tutte le società a responsabilità limitata, con contestuale scomparsa del limite dimensionale delle piccole e medie imprese proprio dell’assetto previgente, ma anche in una modifica dell’oggetto delle offerte di crowdfunding, che può essere costituito da prestiti, valori mobiliari, quali azioni ed obbligazioni, e altri “strumenti ammessi” (per tali intendendosi “per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni”). Per quanto riguarda invece il secondo comma, in alternativa a quanto previsto dall’art. 2470 c.c., la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati ed in alternativa al deposito dell’atto di trasferimento di partecipazioni presso il Registro delle Imprese, è sufficiente la relativa annotazione nei registri tenuti direttamete dall’intermediario;
  • vengono posti ulteriori obblighi informativi a carico dei fornitori dei servizi di crowdfunding, i quali devono rendere disponibile agli investitori la scheda informativa contenente sia le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto, sia a livello di piattaforma, i cui contenuti sono fissati dagli artt. 23 e 24 del regolamento europeo. È stata al riguardo introdotta anche una specifica responsabilità dei fornitori sulle informazioni;
  • i soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento europeo, quindi i portali che raccolgono fondi per iniziative e progetti non connessi a prestiti, valori mobiliari e altri strumenti ammessi (il c.d. “donation crowdfunding” e “reward crowdfunding”), devono obbligatoriamente pubblicare e rendere sempre ben visibile sul proprio sito nel corso della navigazione l’avvertenza “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 2020/1503”.

L’assetto normativo aggiornato è quindi maggiormente in linea con l’evoluzione del crowdfunding a livello europeo che vede da un lato le società a responsabilità limitata i maggiori attori di queste forme di finanziamento e dall’altro anche un crescente interesse verso l’attività di lending, che difatti viene per la prima volta assimilata all’equity based crowdfunding dal punto di vista delle norme applicabili.

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