Regolamento ECSP

Crowdfunding, operatori in fuga dall’Italia: ecco perché il nostro mercato è paralizzato

Gli operatori del mercato nazionale crowdfunding sono penalizzati dalla mancata adozione di un decreto legislativo di attuazione del Regolamento Europeo in materia di crowdfunding. Ecco come Banca d’Italia e Consob stanno provando a porre rimedio alla situazione di stasi che induce le piattaforme a stabilirsi in altri Paesi

Pubblicato il 02 Nov 2022

Roberto Culicchi

Of Counsel DWF (Italy)

crowdfunding

Lo scorso 21 ottobre, mediante una comunicazione congiunta, Banca d’Italia e Consob hanno cercato di porre rimedio alla situazione di lunga attesa concernente l’adozione di un decreto legislativo di attuazione del Regolamento Europeo in materia di crowdfunding (cosiddetto Regolamento ECSP).

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La comunicazione congiunta di Consob e Banca d’Italia

La comunicazione congiunta ricorda che la Consob e la Banca d’Italia sono state designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding. Il 26 agosto scorso è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 la Legge di delegazione europea per l’anno 2021 contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea, che, all’art. 5, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento ECSP.

Di fatto, la possibilità per la Consob e la Banca d’Italia di ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP e dei relativi Regolamenti Delegati e avviare il relativo processo valutativo, è ad oggi impedita dalla mancata adozione di un decreto legislativo di attuazione.

Con la comunicazione congiunta del 21 ottobre, Banca d’Italia e la Consob si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

Si tratta di un’iniziativa che va sicuramente salutata con favore, accogliendo una serie di istanze propugnate dagli operatori del settore, che a più riprese avevano negli scorsi mesi sottolineato come tale clima di incertezza normativa stesse penalizzando oltremodo gli operatori nazionali rispetto ad operatori comunitari aventi sede in altri Stati Membri che, a differenza dell’Italia, avevano già dato attuazione alle disposizioni del Regolamento ECSP.

Le conseguenze dell’incertezza sul mercato italiano

Proprio il clima di incertezza riguardante i tempi di attuazione del Regolamento ECSP ha contribuito infatti a creare una sorta di fase di stasi del mercato italiano, confermata dal fatto che alcune piattaforme negli ultimi mesi hanno rinunciato alla licenza già ottenuta in Italia, riducendo il numero delle piattaforme di equity crowdfunding autorizzate ad operare in Italia al di sotto delle 50 unità.

Quello attuale sembra comunque rappresentare un fenomeno destinato a ripetersi, dal momento che molti operatori se non troveranno il modo di consolidarsi, attraverso fusioni o cessioni, sono destinati ad uscire dal mercato, non disponendo di una forza economica e un avviamento tali da giustificare gli investimenti necessari per assicurare il rispetto degli stringenti requisiti fissati dal Regolamento ECSP e dunque necessari per ottenere l’autorizzazione ad operare.

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Cosa prevede il Regolamento ECSP

Ricordiamo infatti che a livello nazionale, il Regolamento ECSP introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding.

In particolare, la normativa europea prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività; il Regolamento introduce inoltre norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva 2014/65/EU, cd. MiFID2.

La prossima entrata in vigore del Regolamento ECSP costringerà dunque i gestori di portali di crowdfunding ad un’attenta analisi e revisione dei propri modelli operativi ed organizzativi, da attuarsi anche tramite processi di costs-benefit analysis.

Quale conseguenza di ciò, è ragionevole ipotizzare che le necessità di adeguamento alle nuove regole del Regolamento ECSP possano sfociare in una fase di consolidamento tra gli operatori di minori dimensioni.

Gli effetti di una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding

L’introduzione di una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding avrà invece molto probabilmente l’effetto di favorire l’ingresso nel mercato nazionale di operatori più strutturati in grado, tramite piattaforme multi-servizi, di offrire servizi sia di lending che di equity crowdfunding

L’esigenza di creare sistemi di controllo in grado di supportare le nuove attività di selezione degli investimenti (i.e. due diligence e valutazione dei rischi) e di verifica della loro appropriatezza rispetto al profilo dei potenziali investitori (svolgimenti dei test di verifica) rivestirà inoltre un ruolo centrale. Ruolo fondamentale dovrà dunque essere assunto dallo sviluppo di sistemi informativi e piattaforme in grado di assicurare il puntuale rispetto dei rigorosi requisiti informativi e di trasparenza introdotti dal Regolamento ECSP.

Conclusioni

Se dunque il nuovo Regolamento ECSP si muove in linea con quelli che sono i principi ormai conclamati della Capital Market Union mirando a creare un mercato finanziario comunitario unico del crowdfunding, con ciò riconoscendo implicitamente il valore e la funzione che il crowdfunding nelle sue diverse declinazioni è destinato a rivestire, altrettanto vero è che le piattaforme dovranno necessariamente diventare più efficienti e redditizie, pena una perdita insostenibile di competitività.

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