LA normativa in pratica

Decreto energia, opportunità per le aziende: guida alle nuove misure



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Il decreto energia convertito in legge lo scorso novembre 2023, non prevede solo misure a sostegno delle famiglie, ma anche delle imprese beneficiarie, tra cui quelle cosiddette “energivore” cioè a forte consumo di energia elettrica. Così sono stati confermati gli incentivi, ma con qualche modifica. Il punto

Pubblicato il 30 gen 2024

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata



Caro bollette guida risparmio energetico
Caro bollette guida risparmio energetico

Sono inziate dal primo gennaio 2024 gli incentiviaalle imprese a forte consumo di energia elettrica, come stabilito dal decreto energia, il D.L. 131/2023, convertito in L. n. 169/2023. Le cosiddette “imprese energivore” potranno ottenere un contributo a fondo perduto in parziale compensazione dei costi energetici sostenuti. Ciò per fronteggiare il rialzo dei prezzi dell’energia.

Decreto energia: le misure per le imprese contro il caro energia

Secondo quanto stabilito dal testo coordinato dal decreto energia (dl 131/2023 convertito nella legge n. 169/2023), da inizio anno 2024 sono partiti gli incentivi per il settore elettrico e del gas a favore delle imprese, ma con qualche ritocco. Non si potrà più accedere a queste forme di aiuto con il meccanismo dei crediti d’imposta, ma attraverso un regime un po’ più articolato come previsto dall’art. 3 del citato decreto.

In pratica, sono previste percentuali di contributo variabili in funzione delle annualità, a partire dal 2024 e fino al 2028.

Ciò nasce dalla necessità di adeguare la normativa italiana alla comunicazione della Commissione europea (2022/c 80/01) recante “la disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”.

Si tratta di contributi alle imprese a forte consumo energetico al fine di compensare i rincari. Infatti, dal 1°gennaio 2024 vengono riconosciute alle imprese a forte consumo energetico “cosiddette energivore”, forme di “sconto sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico” per il finanziamento di fonti energetiche rinnovabili. In pratica, queste imprese possono accedere alle agevolazioni contro il caro energia.

Non solo, proprio per venire incontro alle imprese, è stata soppressa l’imposta da 10 euro/kW installato per i nuovi impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. In pratica, è salta una possibile nuova tassa sulle rinnovabili (art. 4, comma II).

D’altronde, un ennesimo balzello non sarebbe altro che servito ad allontanaril nostro Paese dal raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Pniec e del Pnrr, facendo lievitare il costo dell’energia.

Le principali novità per le imprese

Gli elementi di novità, limitatamente alle imprese beneficiare, sono:

  • diverse condizioni di accesso all’elenco delle imprese energivore, e quindi alle agevolazioni, comportando l’esclusione dalle stesse di centinaia imprese dall’anno 2024 e fino al 31 dicembre 2023, con l’inclusione dal 2024 di quelle altre invece precedentemente escluse;
  • entità differenti degli incentivi prevedendo tre scaglioni in base al codice NACE citato;
  • un sistema di incentivazione a installare impianti a fonti rinnovabili rivolto a quasi quattromila aziende a forte consumo di energia elettrica (del settore chimico, vetro e tessile), le quali potranno vedersi anticipare dal Gestore dei servizi energetici – GSE gli effetti della realizzazione degli impianti, con l’impegno di restituire quanto ricevuto nel corso di venti anni;
  • acquisto del gas a un prezzo vantaggioso da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni agevolando le aziende gasivore (come quelle del settore della siderurgia, della carta e del vetro), venendo altresì rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE il quale lo fornirà in via prioritaria alle imprese gasivore.

In pratica, se da un lato è stata prevista una modifica ai presupposti di accesso al regime agevolativo dal 1° gennaio 2024, dall’altro è stato contemplato il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio. In che modo? Facendo sì che le singole imprese siano valutate in funzione dell’intensità elettrica a fronte di un unico valore per tutte quelle imprese versanti in determinate condizioni.

Non potranno invece accedere a queste agevolazioni le imprese “…in stato di difficoltà” secondo la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (art. 3, comma 3 – L. 169/2023).

Riportiamo un esempio: se il consumo di energia elettrica risulti di almeno 1 milione di chilowatt/ora e l’impresa avesse il codice NACE di cui all’allegato 1 citato, ecco che la stessa potrebbe accedere alle agevolazioni.

Per ulteriori dettagli, anche più in generale, leggi qui (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE).

Decreto energia: i requisiti per accedere alle agevolazioni

Le imprese beneficiarie devono avere dei requisiti, stabiliti per legge, e in particolare:

  • essere “operanti nei settori ad alto rischio o a rischio di rilocalizzazione” sulla base dello allegato 1 (qui il codice NACE ) ovvero sulla base dell’intensità energetica e di quella relativa agli scambi commerciali utilizzati dalla Commissione europea;
  • essere già beneficiarie (negli anni 2022, 2023) di agevolazioni similari.
  • consumare “energia elettrica non inferiore a 1 GWh all’anno”.

Spieghiamoci meglio.

Il decreto energia (convertito nella legge 169/2023 recante le “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”) prevede l’accesso a questi incentivi che sono forme di contributi purché nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni abbiano realizzato un consumo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.

Non solo, tali imprese devono rientrare in almeno una delle condizioni che seguono peraltro richieste dall’art. 3, e in particolare devono:

  1. operare in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione rientrando in questo ambito lavorazione di carne, volatili, prodotti come, cacao, cioccolata, caramelle, piatti pronti, alimenti per animali, latticini, ecc., come da allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01
  2. operare in uno dei settori a mero rischio di rilocalizzazione rientrando in questo ambito le imprese estrattive (gas naturale, minerali, sale, pietre ornamentali, ecc.), le attività agricole e alimentari (produzione lavorazione di frutta, zucchero, malto, olio, ecc.), quelle di fabbricazione e lavorazione di pelli e tessuti (tappeti, tessuti, abbigliamento in pelle, ecc.), lavorazione del legno, fabbricazione e produzione di carta, cartone, prodotti chimici e farmaceutici, in plastica, in gomma, in vetro ecc, sempre sulla base del citato all’allegato 1 di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
  3. anche senza aver operato in nessuno dei settori ai punti precedenti elencati, hanno comunque beneficiato, nel 2022 ovvero nel corso dell’anno 2023, di una riduzione delle tariffe “a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”.

Sono invece escluse dalle forme di agevolazioni in parola, le imprese che si trovano in stato di “difficoltà”.

Decreto energia e regime dei contributi: come accedere alle agevolazioni

In virtù del decreto energia, possono accedere al regime delle agevolazioni/contributi tutte quelle imprese purché:

  • operanti in uno dei settori ad alto rischio sopra in parte elencati (lettera a), nella misura del “minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa” da considerarsi al lordo al costo dei fattori, ovvero ai prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette;
  • operanti in uno dei settori a rischio sopra in parte elencati (lettera b), nella misura del “minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore dell’impresa”;
  • con riferimento alle imprese che non rientrano nelle due ipotesi precedenti (lettera c), ulteriori scaglioni sempre in relazione alla misura del minor valore e in base all’annualità come tabella riassuntiva.
ANNUALITÀCONTRIBUTI
2024, 2025 e 2026 tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore dell’impresa.
2027 tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
2028 tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
VARIABILI
qualora l’impresa (lettera b) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettano carbonio, il contributo è pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima
qualora l’impresa di cui alla lettera c), copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettano carbonio, il contributo è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinato al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.

Decreto energia: cosa devono fare le imprese per accedere alle agevolazioni

Chiediamoci, a questo punto, cosa devono fare le imprese beneficiarie per poter accedere alle agevolazioni in parola. Occorre che queste facciano una serie di azioni e in particolare: sono tenute a:

  • effettuare una diagnosi energetica ovvero una procedura sistematica (volta a una conoscenza adeguata del profilo di consumo energetico; a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici; a rife­rire in merito ai risultati) in breve, un audit energetico;
  • attuare le raccomandazioni della diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 % del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • a investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra al fine di “determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (regolamento (Ue) 2021/447 del 12 marzo 2021”.

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