Il regolamento europeo sui servizi digitali – Digital Services Act (DSA) – rischia di arenarsi e naufragare, schiacciato sotto la complessità delle questioni che dovrebbe andare a regolare – un maggiore controllo pubblico sulle piattaforme online, la rimozione dei contenuti illegali e l’efficace tutela dei diritti fondamentali degli utenti online, compresa la libertà di parola – e il troppo ampio raggio di intervento che lo strumento si prefiggeva dall’inizio.
Lotta all’illegalità online, cambierà tutto col Digital Services Act: ecco come
Le criticità della proposta di compromesso della presidenza slovena
Il testo, nei mesi scorsi, ha iniziato il suo iter parallelo previsto dalla procedura di codecisione tra Consiglio EU e Parlamento.
Le ultime notizie che arrivano sia dal Parlamento che dal tavolo di coordinamento promosso dalla presidenza slovena, di turno in questo momento nel Consiglio, destano notevole preoccupazione, soprattutto perché diverse previsioni sembrerebbero essere stravolte ad un punto tale da rendere il regolamento addirittura in contrasto con l’attuale normativa sul commercio elettronico e la giurisprudenza della Corte EU e di molti degli Stati membri, tra i quali l’Italia.
In particolare, la proposta di compromesso della Presidenza slovena ha introdotto alcuni elementi critici:
- limiti temporali per la rimozione dei contenuti illeciti.
- il riferimento all’URL come requisito per gli avvisi (N&TD)
- segnalatori attendibili (Trusted flaggers): requisiti gravosi per i segnalatori attendibili, come il divieto di utilizzare avvisi automatizzati senza effettivi obblighi di revisione e segnalazione umana.
Questi interventi rischiano di rendere complesso e inefficace il regolamento, che vale la pena di ricordare, dovrebbe costituire un progresso e non un passo indietro rispetto all’attuale scenario delineato dalla Direttiva sul commercio elettronico.
Cosa prevede il regolamento
Nella pratica, come già descritto in un contributo per questa testata il regolamento proposto comporta:
- misure per contrastare beni, servizi o contenuti illeciti online, come un meccanismo per consentire agli utenti di segnalare tali contenuti e alle piattaforme di collaborare con “segnalatori attendibili”
- nuovi obblighi in materia di tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a identificare i venditori di beni illegali
- garanzie efficaci per gli utenti, compresa la possibilità di contestare le decisioni prese dalle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti
- misure di trasparenza per le piattaforme online su vari aspetti, compresi gli algoritmi utilizzati per le raccomandazioni
- obbligo per le piattaforme di grandi dimensioni di prevenire qualsiasi abuso dei loro sistemi adottando interventi basati sul rischio e sottoponendo le proprie attività di gestione del rischio ad audit indipendenti
- accesso dei ricercatori ai dati chiave delle piattaforme più grandi per capire l’evoluzione dei rischi online
- una struttura di vigilanza che rifletta la complessità dello spazio online: i paesi dell’UE svolgeranno il ruolo principale, sostenuti da un nuovo comitato europeo per i servizi digitali; per le piattaforme di grandi dimensioni, la Commissione interverrà per potenziare la vigilanza e l’applicazione delle norme.
Gli elementi positivi
Se scorriamo invece alcune delle proposte emerse nei pareri delle Commissioni del Parlamento EU possiamo individuare alcuni elementi postivi con quanto auspicato dagli obiettivi del DSA.
I passaggi chiave per la Commissione CUlT
La Commissione CULT, ad esempio individua questi passaggi chiave:
- Chiarisce che le legislazioni di settore esistenti, inclusa la Direttiva Copyright DSM, dovrebbero essere rispettate e preservate (Art. 1. 5c).
- Include la clausula “Earn Your Exemption” che collega il ‘safe harbour’ al rispetto degli obblighi di due diligence stabilti nel DSA.
- Limita il termine per la rimozione dei contenuti illeciti a 30 minuti per gli eventi sportivi e di intrattenimento in diretta e a massimo 24 ore per altri contenuti illeciti. (Art. 5).
- Elimina il riferimento all’URL nei requisiti per gli avvisi (Art. 14.2 b).
- Include il riferimento alla mancata ricomparsa del contenuto illegale notificato, che è stato rimosso.
- Introduce un nuovo articolo che estende l’ambito di applicazione della disposizione KYBC (nuovo Art. 13a) a tutti i servizi digitali.
- Introduce la chiusura dell’account del Trasgressore Recidivo (Art. 20).
Il parere della Commissione Industria
Per quanto attiene al parere della Commissione Industria questi sono i passaggi più significativi che vale la pena di considerare:
- I principi della direttiva sul commercio elettronico sono mantenuti.
- Non introduce limiti di tempo per la rimozione dei contenuti illegali.
- Rimuove l’obbligo di avere l’URL come requisito obbligatorio per gli avvisi.
- Include il riferimento alla mancata ricomparsa del contenuto illegale notificato, che è stato rimosso (considerando 22, 28, 30, 50).
- Include la chiusura degli account per i trasgressori recidivi.
I progressi secondo la Commissione Juri
Anche alcuni elementi della Commissione JURI configurano dei progressi:
- Aggiunge alcuni utili chiarimenti, in linea con la giurisprudenza CJEU, su quando un servizio intermediario svolge un ruolo attivo.
- Include l’obbligo di “stay down” per i fornitori di servizi di hosting.
- Rimuove l’ URL come requisito obbligatorio per gli avvisi/notifiche (Art. 14.2 b).
- Offre la possibilità di assegnare lo status di Segnalatore Attendibile (trusted flagger) ai singoli titolari dei diritti.
- Chiarisce che gli avvisi emessi dai segnalatori attendibili dovrebbero essere elaborati immediatamente, ma richiede rapporti dettagliati al notificante una volta l’anno.
Ora è atteso per fine anno il parere della Commissione IMCO che sarà sicuramente molto rilevante in vista della plenaria.
Permane, come scritto, la posizione in Consiglio ed è molto importante anche il ruolo che l’Italia assumerà su questo fronte. Il dossier vede capofila il ministero di Colao.
I punti chiave per evitare il naufragio del DSA
Quali i punti chiave da salvaguardare per evitare il naufragio del DSA a questo punto?
Tre elementi devono essere assolutamente salvaguardati.
- L’obiettivo di aumentare la responsabilità dei motori di ricerca dovrebbe essere raggiunto attraverso l’introduzione di effettivi obblighi di adeguata verifica e non rendendoli beneficiari di un’immunità ampia e ingiustificata (“approdo sicuro”). Questo ricadrebbe sotto alcune misure nazionali esistenti e obblighi sui motori di ricerca per rimuovere efficacemente il contenuto illegale. Ciò andrebbe anche contro l’impegno politico generale dell’UE di non modificare o ampliare le limitazioni di responsabilità ai sensi della direttiva sul commercio elettronico. Sono molto preoccupanti le proposte volte a stabilire che i servizi di intermediazione possano continuare a beneficiare dei privilegi di “safe harbour” anche quando non rispettano gli obblighi di adeguata verifica. È vero il contrario; un comportamento diligente è e dovrebbe continuare a essere un fattore per valutare l’ammissibilità alle esenzioni di responsabilità. Offrire i privilegi del “safe harbour” agli operatori non diligenti eliminerebbe tutti gli incentivi reali e di impatto per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del DSA. Del resto, lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, di recente in Parlamento, ha ribadito che per il Governo italiano “ciò che è considerato illegale offline, deve valere anche per l’online”;
- L’introduzione di specifici limiti temporali (anche come limiti massimi) per la rimozione dei contenuti illeciti indebolirebbe in modo sostanziale l’attuale obbligo di intervento “rapido”, creando un involontario disincentivo per i servizi di hosting ad agire come operatori diligenti. Il DSA dovrebbe garantire che “rimozione rapida” significhi “il più rapidamente possibile” per tutti i contenuti e anche “immediatamente” durante la trasmissione in diretta e per i contenuti che hanno una particolare sensibilità al tempo. Qualsiasi indicazione di termini precisi sarebbe miope e renderebbe il DSA obsoleto molto rapidamente alla luce dei continui e rapidi sviluppi tecnologici;
- La mancanza di ambizione nello stabilire obblighi di due diligence veramente efficaci non riflette l’ampia portata dell’attività illegale che si svolge online. In particolare, l’ampliamento dell’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità degli utenti business (“Know Your Business Customer”) è assolutamente necessario per affrontare il grave problema degli operatori illeciti che agiscono su scala commerciale e si nascondono dietro false identità. Dovrebbero inoltre essere introdotti strumenti più efficaci quando si tratta di affrontare i giocatori disonesti, i trasgressori recidivi e le attività illegali sistematiche. Dovrebbe essere istituito un meccanismo significativo per l’applicazione di tali obblighi per garantire che i consumatori dell’UE siano esposti il meno possibile a contenuti, servizi e prodotti illegali.
Conclusioni
Il DSA è una grande opportunità per l’UE di creare un ambiente online sicuro e ben funzionante che consenta, ad esempio, al settore creativo di crescere nel mercato unico digitale. È fondamentale sfruttare al meglio questa opportunità per garantire un futuro equilibrato. L’Europa ha dimostrato di essere all’avanguardia nel definire regole comuni come con il GDPR e la recente Direttiva Copyright, questo ulteriore tassello rappresenta uno snodo fondamentale.