Termini e Condizioni

Digital Services Act, che cambia per le aziende italiane



Indirizzo copiato

Il DSA, parte del Digital Services Package, definisce un primo quadro regolamentare completo, applicabile ai servizi digitali, e segna l’inizio di una nuova relazione tra i fornitori di tali servizi, gli utenti e le autorità di regolamentazione nel territorio dell’Unione europea. Ecco come cambia lo scenario per le aziende italiane

Pubblicato il 3 lug 2024

Rachele Finocchito

Avvocato, Associate, Rödl & Partner



digitale2

Il Digital Services Act (“DSA” o “Regolamento”) è intervenuto integrando e rafforzando alcuni degli obblighi informativi già previsti dalla normativa preesistente in capo ai prestatori di servizi intermediari.

Ma cos’è cambiato, in concreto, con il DSA? Qual è stato, in concreto, il suo impatto sui Termini e Condizioni (T&C) delle aziende – diverse dalle Big Tech – operanti nel campo dei servizi digitali?

Gli obiettivi del DSA

Il DSA ha previsto un sistema di obblighi gradati e cumulativi in capo ai prestatori di servizi intermediari online, al fine di contrastare in maniera efficace alcuni dei principali fenomeni negativi legati all’evoluzione digitale e, dunque, rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del quadro normativo europeo per la regolamentazione dei servizi digitali.

Con l’obiettivo di creare un ambiente digitale più sicuro e fruibile, il DSA ha infatti introdotto nuove regole che hanno un impatto estremamente rilevante sugli operatori interessati, in particolare per quel che riguarda gli obblighi informativi da includere nei propri Termini e Condizioni (T&C), al fine di garantirne la piena conformità.

Vediamo, quindi, in questa breve guida, quali sono gli aspetti chiave da tenere a mente e le informazioni obbligatorie che i T&C devono contemplare.

Aspetti chiave del DSA

Per essere compliant, occorre avere ben chiari gli aspetti chiave su cui si fonda l’intero impianto del DSA e dai quali non si può prescindere. Tra questi si annoverano, in particolare:

  • il rafforzamento degli obblighi di trasparenza e diligenza, dal momento che il DSA ha introdotto nuove norme in materia di trasparenza ed obblighi informativi, sulla scorta di quanto già previsto dalla disciplina in materia di commercio elettronico e tutela del consumatore;
  • il potenziamento dei profili di responsabilità e accountability nello spazio digitale, allo scopo di contrastare, in maniera efficace, attività e contenuti illegali e dannosi, accrescendo ulteriormente il livello di tutela dei consumatori;
  • l’introduzione di una struttura di governance complessa, che prevede la stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali, per garantire l’applicazione, il monitoraggio e la vigilanza degli obblighi prescritti dal DSA.

Trasparenza, accountability e stretto rapporto con le autorità nazionali ed europee, peraltro, dovrebbero essere aspetti già ben noti alle aziende operanti nel settore dei servizi digitali. Si tratta, infatti, di elementi cardine della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, oggetto di disciplina da parte di un altro regolamento europeo, il più conosciuto Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), forse, il primo esempio di legislazione “moderna” di stampo unionale: si pensi alla necessità di identificare misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate rispetto al rischio, alla particolare tutela offerta ai soggetti vulnerabili, e nello specifico ai minori, nonché al principio di trasparenza, che permea in egual misura il DSA e il GDPR.

Tali aspetti chiave si sposano anche con il tema della sicurezza delle informazioni nell’ambiente digitale, che dovranno essere veicolate dalle aziende soggette al DSA tramite i propri sistemi informatici e/o piattaforme in conformità agli standard minimi di sicurezza vigenti e, nei limiti di quanto applicabile, nel rispetto della normativa europea in materia di cybersecurity.

L’impatto del DSA sui T&C delle aziende italiane operanti nel campo dei servizi digitali

Nel processo di redazione e/o revisione dei propri T&C, tutti gli operatori economici interessati devono fornire alcune ulteriori informazioni, in aggiunta alle informazioni generali obbligatorie già richieste dalla Direttiva sul Commercio elettronico, recepita in Italia con il D. Lgs. 70/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’identità del fornitore e i suoi dati di contatto, l’indicazione di prezzi e tariffe relativi ai servizi offerti, l’indicazione delle attività consentite ai destinatari del servizio).

Nello specifico, dunque, tra i principali elementi che i T&C devono contemplare alla luce del DSA rientrano i seguenti.

  • Limitazioni all’uso del servizio: è necessario che gli utenti siano informati in maniera chiara di tutte le restrizioni applicate alla prestazione dei servizi. È quindi onere delle aziende includere nelle proprie condizioni generali chiare informazioni in merito alle restrizioni imposte, e mantenerle costantemente aggiornate. Tali informazioni, oltre al tipo di contenuto considerato “illegale”, nonché alle circostanze di rimozione dello stesso da parte del fornitore del servizio (obbligo, di fatto, già esistente ante DSA), devono, in particolare, specificare i motivi della rimozione dei contenuti, ovvero della sospensione o cessazione della prestazione del servizio.
  • Politiche di moderazione dei contenuti: i T&C devono descrivere fedelmente le procedure, le misure e gli strumenti attuati dalle aziende per la moderazione dei contenuti. A tale scopo, occorre che vi sia anche la massima trasparenza nei confronti degli utenti rispetto agli algoritmi utilizzati.
  • Sistema di gestione dei reclami: fra gli obblighi specifici che il DSA pone a carico dei fornitori di servizi intermediari (con esclusione delle micro e piccole imprese), rientra la predisposizione di un efficace sistema interno di gestione dei reclami – obbligo già previsto in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online, seppur nel differente contesto del Regolamento 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (c.d. “P2B”). Gli operatori, pertanto, sono tenuti a definire nelle proprie condizioni generali delle chiare regole procedurali in relazione al proprio sistema interno di gestione dei reclami, fornendo, altresì, indicazioni circa modalità e tempi di gestione degli stessi.
  • Risoluzione extragiudiziale delle controversie: occorre rendere edotti gli utenti sulla possibilità di avere accesso agli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, non soltanto facendo sì che le relative informazioni siano agevolmente reperibili sull’interfaccia online del fornitore, ma anche attraverso uno specifico richiamo all’esistenza di tali strumenti nel testo delle condizioni generali.
  • Sistemi di raccomandazione: nel caso in cui le aziende se ne avvalgano, sono anche tenute a specificare nei propri T&C, in un linguaggio chiaro e intellegibile, quali siano i principali parametri utilizzati in tali sistemi, per far sì che gli utenti comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità, e quali le opzioni che i destinatari hanno a disposizione per modificarli o influire sui predetti parametri.
  • Disposizioni per i minori: nel caso in cui il servizio sia destinato principalmente a minori, è fondamentale che i T&C siano di ancor più immediata comprensione, e utilizzino un linguaggio facilmente accessibile a tale categoria di soggetti. In questi casi, dunque, è sicuramente da preferire il ricorso a termini semplici, ma, soprattutto, a elementi grafici, icone e immagini.
  • Notifica di modifiche ai T&C: il DSA, inoltre, impone di informare gli utenti di qualsiasi modifica significativa dei T&C, per tale intendendosi qualsiasi modifica che abbia un impatto sull’utilizzo del servizio o sulla capacità dei destinatari di avvalersene.

È evidente che i T&C costituiscano il punto di arrivo di un processo più complesso di implementazione di tutti gli obblighi e le procedure prescritti dal DSA.

Pertanto, è fondamentale che siano chiari e comprensibili nel linguaggio (i.e., che evitino ambiguità e tecnicismi non necessari), lineari nella struttura ed essenziali nel contenuto.Tale esigenza di chiarezza è perseguibile anche attraverso l’inserimento di elementi grafici, che possano agevolare i destinatari del servizio nella comprensione del testo (legal design).

È, infine, parimenti indispensabile che sussista un’oggettiva rispondenza fra le informazioni riportate nei T&C e le misure effettivamente implementate dalle aziende, le quali devono applicare le restrizioni previste nelle proprie condizioni generali in modo diligente, obiettivo e proporzionato, considerando i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, nel pieno e assoluto rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti dell’Unione europea.

Conclusioni

Il DSA mira ad accrescere il livello di tutela dei consumatori e la fiducia nell’ecosistema digitale, e rappresenta indubbiamente un cambiamento significativo per i fornitori di servizi che operano online – già soggetti ad altre normative, quali, ad esempio, quelle citate in materia di protezione dei dati personali e di cybersicurezza –, e che devono adempiere obblighi informativi più stringenti e dettagliati rispetto al passato.

Occorre, dunque, che tutte le aziende italiane operanti nel campo dei servizi digitali, impattate dal DSA, ove non vi abbiano ancora provveduto, si adoperino al più presto per conformarsi alle prescrizioni del Regolamento, adeguando i propri T&C, al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato ed evitare, al contempo, l’irrogazione di sanzioni.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4