Il 2021 si prospetta come un (altro) anno particolarmente importante per la tassazione dell’economia digitale. Infatti, da un lato è attesa la prima effettiva applicazione della web tax italiana, mentre dall’altro lato i rapporti con l’amministrazione statunitense sul tema continuano a essere critici. Nondimeno, la prolungata querelle internazionale sulla tassazione della digital economy è ulteriormente inasprita dalle conseguenze economiche del Covid-19, tant’è vero che si registrano anche iniziative a livello regionale, come quella intrapresa dalla Regione Piemonte.
L’entrata in vigore della web tax italiana
Riguardo al primo tema, ovverosia all’entrata in vigore della web tax italiana, è significativo il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia indetto una consultazione pubblica in relazione allo schema di provvedimento relativo all’imposta sui servizi digitali[1]. Tale procedura di consultazione, conclusa il 31 dicembre scorso, rappresenta indubbiamente una modalità molto apprezzata dagli operatori di intervenire nel processo di emanazione dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria, specie in materie molto complesse come quella di cui si discute e il numero dei contributi ricevuti dall’Agenzia delle Entrate (oltre 40) dimostra senz’altro l’interesse verso tale iniziativa. Il Provvedimento è stato emanato il 15 gennaio scorso, e – pur tenendo in considerazione i contributi ricevuti – ricalca in buona sostanza il contenuto della bozza di consultazione.
Com’è noto, la web tax italiana, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, è entrata in vigore il primo gennaio 2020, e – non essendo nel frattempo intervenuta l’approvazione di una digital tax di matrice europea o globale[2] – nel prossimo quadrimestre si manifesteranno i primi obblighi in relazione a tale imposta[3]. In particolare, le scadenze, previste per il 16 febbraio 2021 con riferimento al versamento dell’imposta relativa al 2020 e per il 31 marzo 2021 con riferimento alla dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi soggetti ad imposta, sono state recentemente posticipate con un decreto-legge (il d.l. n. 3/2021) approvato il 14 gennaio scorso.
Più in dettaglio, tale decreto ha disposto il rinvio del termine per i versamenti al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della dichiarazione al 30 aprile 2021.
Dalla web tax ci si attende un gettito pari a circa 708 milioni di euro all’anno, ammontare che con ogni probabilità dovrà essere rivisto in ragione dei profondi mutamenti conseguenti all’effetto Covid-19[4]. Ora, è evidente che la soluzione “domestica” è una soluzione sub-ottimale, ma occorre dare atto all’Italia di aver atteso (e promosso) fino all’ultimo il raggiungimento di una soluzione condivisa a livello internazionale.
Nondimeno, l’amministrazione italiana deve anche fare i conti con un sentiment particolarmente favorevole alla tassazione dell’economia digitale, alla luce dello sviluppo notevole del commercio online nel 2020 (e della bassa tassazione dei cosiddetti “colossi del web”[5]) e della profonda crisi che ha attraversato il settore del commercio al dettaglio nell’anno appena concluso.
La proposta della Regione Piemonte
In tale alveo si inserisce, ad esempio, la Regione Piemonte, che ha promosso una proposta di legge al Parlamento al fine di innalzare al 15% l’aliquota dell’imposta (attualmente al 3%), aliquota che potrebbe essere ulteriormente aumentata al 30% limitatamente ai periodi di emergenza. Sul punto, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che “da un lato pensiamo a un canale aggiuntivo attraverso cui reperire risorse in grado di finanziare le politiche di sostegno al reddito e alle imprese, vincolando la destinazione di queste maggiori entrate fiscali al sostegno del commercio di prossimità. Dall’altro interveniamo per evitare la distorsione del mercato dovuta alle misure restrittive. C’è una sperequazione evidente tra imposizione fiscale tra commercio digitale e quello con sede fisica, ma non vuole essere un’azione contro qualcuno. Tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di non dare voce a centinaia di partite IVA che, messe assieme, hanno migliaia di addetti come le grandi realtà”[6]. Altre proposte simili, sempre in ambito piemontese, hanno riguardato la rimodulazione IRAP per grandi imprese dell’e-commerce, prevedendo che l’aliquota dell’addizionale IRAP per i big del commercio elettronico sia aumentata dello 0,92%, ovverosia il massimo su cui può intervenire la Regione[7].
Gli USA freno per l’accordo internazionale sulla web tax
Contemporaneamente a queste spinte propulsive verso la tassazione della digital economy, occorre rilevare che a livello internazionale una soluzione pare sempre più lontana. In specie, la possibilità di arrivare ad una soluzione condivisa a livello OCSE, specie entro la prima metà del 2021, sembra aver progressivamente perso forza.
È pur vero che la proposta dell’OCSE, molto complessa e basata su un set normativo che è stato visto a tratti come un revirement dei principi espressi dalla stessa OCSE nel progetto BEPS[8], non ha convinto una parte importante degli operatori, e che la situazione attuale (a parte alcuni sviluppi nello scorso ottobre, che tuttavia non sembrano ancora aver portato a rilevanti novità[9]) non pare invero molto diversa da quella che si era descritta un anno fa[10].
Ad ogni modo, è fuor di dubbio che sinora il mancato accordo a livello internazionale è principalmente causato dalla non convinta adesione, sfociata a tratti in vera e propria opposizione, da parte degli Stati Uniti. Recentemente, infatti, si è aperto un nuovo capitolo nella querelle che oppone da una parte gli USA, e dall’altra parte gli Stati (principalmente, ma non solo, europei) che hanno già adottato una web tax nazionale. Nella seguente figura si può avere un quadro sintetico dell’implementazione delle digital tax nazionali nell’area europea ad ottobre scorso[11].
La posizione Usa sulla web tax italiana
Un altro capitolo della complessa questione dei rapporti tra Stati Uniti e Paesi che hanno adottato una digital tax coinvolge peraltro direttamente l’Italia. Infatti, il 6 gennaio scorso il governo statunitense, ed in specie lo United States Trade Representative, ha rilasciato un report[12] sulla web tax italiana, nel quale, ad esito di una lunga disamina, conclude che l’imposta italiana[13]:
- è discriminatoria nei confronti delle digital companies statunitensi, sia in ragione della selezione dei servizi imponibili, sia per le soglia minime di ricavi prevista ai fini della realizzazione del presupposto impositivo[14];
- è irragionevole in quanto non conforme ai principi della tassazione internazionale, sia in ragione della sua applicazione ai ricavi (in luogo del reddito) sia a causa della sua extraterritorialità;
- pone quindi gravami e restrizioni sul commercio statunitense.
È evidente quindi come tali valutazioni (espresse in maniera analoga anche con riferimento a Francia, India e Turchia) possano in via di principio legittimare politiche ritorsive da parte dell’amministrazione USA, in specie relativamente ai dazi doganali nei confronti dei predetti Paesi. Tuttavia, parrebbe che, in tale complessa fase della politica statunitense, il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti abbia sospeso a tempo indeterminato l’azione di ritorsione commerciale contro la Francia, azione che prevedeva l’imposizione un onere del 25% sulle importazioni di merci[15].
Ciò rappresenta un primo e importante segnale di distensione nei confronti dell’Europa che potrà essere finalizzato a una ripresa dei negoziati nei prossimi mesi. per ricominciare a negoziare con l’Europa. Del resto, significative preoccupazioni in relazione ad una “guerra commerciale” con gli Stati Uniti sono state espresse anche dall’Italia, ed in specie da Confagricoltura, giustamente preoccupata dall’imposizione di dazi per il mercato statunitense, che costituisce il primo mercato di sbocco fuori dall’Unione Europea per il Made in Italy agroalimentare[16].
Conclusioni
In conclusione, la situazione a inizio 2021 non pare meno interlocutoria rispetto all’analogo periodo del 2020, con in più l’ulteriore circostanza “aggravante” della crisi dovuta al Covid-19, la quale ha aumentato notevolmente il fabbisogno di risorse finanziarie ed ha reso ancor più impellente per gli Stati (e, sembra potersi dire, per l’opinione pubblica in generale) addivenire ad una soluzione che consenta una fair taxation dell’economia digitale.
Resta da vedere se la nuova amministrazione americana che si insedierà il 20 gennaio prossimo opererà un significativo cambiamento di rotta rispetto al passato, oppure se privilegerà una soluzione in continuità con la precedente amministrazione – e la risposta a questa domanda non è affatto scontata.
NOTE
- Tale schema di provvedimento contiene le indicazioni operative relative all’assolvimento dell’imposta sui servizi digitali introdotta nell’ordinamento nazionale dall’articolo 1 (commi 35-50) della legge 30 dicembre 2018, n 145, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.La consultazione pubblica è visualizzabile al seguente indirizzo web:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-imposta-sui-servizi-digitali ↑
- L’articolo 1, comma 49-bis della legge n. 145/2018 contiene infatti una c.d. sunset clause, ovverosia una disposizione secondo cui la web tax italiana sia “abrogat[a] dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale”. ↑
- Al riguardo si veda anche F. Spurio, V. Zurzolo, Web tax in base a dove è localizzato il pc o lo smartphone, in Italia Oggi, 18 dicembre 2020, 29. ↑
- Si veda sul punto S. Latini, Gettito “condizionato” per la web tax italiana, in Ipsoa Quotidiano, 10 dicembre 2020. ↑
- Cfr. A. Franco, G. Senoner, L’OCSE accelera sulla digital tax: ecco gli sviluppi delle consultazioni in corso, in Agenda Digitale, 3 dicembre 2019 ↑
- Si veda il comunicato stampa del Consiglio Regionale del Piemonte “In Commissione la proposta web tax” del 9 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo web: http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2020/508-dicembre-2020/9772-in-commissione-la-proposta-web-tax .Si veda anche G. Gennaro, Web tax e una campagna promozionale per aiutare il piccolo commercio, in Piemonte Informa, 24 novembre 2020. ↑
- Sul punto il consigliere regionale Marco Grimaldi ha dichiarato che “Il nostro obiettivo è alzare le tasse ai grandi attori del commercio via internet già dal prossimo anno, a chi tra i colossi dell’e-commerce, durante quest’anno, ha aumentato a dismisura i propri guadagni partendo da una posizione di vantaggio. […] Solo cominciando a intervenire sistematicamente, e non solo nell’emergenza, per correggere le storture dovute alla fiscalità agevolata delle multinazionali, che godono della possibilità di spostare i propri profitti in altri stati, potremo dire la nostra per regolamentare un mercato che oggi è totalmente squilibrato a vantaggio dei grandi colossi” (cfr. il comunicato stampa sopra citato). ↑
- Cfr. D. Bowie, B. Freeman, J. Lamszus The OECD’s Digital Taxation Proposal: A Contradiction of the Original BEPS Project?, in Bloomberg Tax, 13 novembre 2020 ↑
- A. Franco, Digital tax, accordo OCSE in stallo: adesso puntare sulla soluzione Ue, in Agenda Digitale, 29 ottobre 2020. ↑
- Cfr. A. Franco, G. Senoner, Digital tax, tutte le sfide 2020 per l’approvazione, in Agenda Digitale, 14 gennaio 2020. ↑
- Figura tratta da E. Asen, What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes, in Tax Foundation, 14 ottobe 2020 (https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/) ↑
- Office of the United States Trade Representative – Executive Office of the President, Section 301 Investigation – Report on Italy’s Digital Services Tax, 6 gennaio 2020. In particolare, in tale documento si afferma (p. 29) che “the results of this investigation indicate that:(1) Italy’s DST, by its structure and operation, discriminates against U.S. digital companies, including due to the selection of covered services and the revenue thresholds.(2) Italy’s DST is unreasonable because it is inconsistent with principles of international taxation; including due to application to revenue rather than income and extraterritoriality.(3) Italy’s DST burdens or restricts U.S. commerce.” ↑
- Su tale tema si vedano tra gli altri D. Aliperto, Web tax, il governo americano minaccia ritorsioni contro l’Italia, in Corriere Comunicazioni, 7 gennaio 2021; ↑
- L’imposta italiana si applica infatti solo a quei soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro; erealizzano nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di Euro nel territorio dell’Italia. ↑
- D. Aliperto, Web tax, gli Usa propongono una tregua. E in Italia cresce il “partito” dei contrari, in Agenda Digitale, 8 gennaio 2021 ↑
- Ibidem. ↑