Diritto d'autore

Direttiva Copyright e linee guida: focus sull’articolo 17

La Direttiva Copyright rimane al centro del dibattito giuridico, anche dopo il recepimento del Decreto Legislativo che rafforza la tutela degli autori e degli artisti con norme e meccanismi aggiornati all’era digitale. Il processo di “decodificazione” dell’articolo 17 continua a suscitare spunti di riflessione

Pubblicato il 24 Nov 2021

Valeria Falce

Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy; Professor in Digital Transformation and AI Policy; Ordinario di diritto dell’economia nell’Università Europea di Roma e Direttore ICPC – Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

Nicola M. F. Faraone

ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre, Università Europea di Roma

europa digitale

L’approvazione finale del Decreto Legislativo allinea la normativa sul copyright italiana alla Direttiva Ue 790/2019  sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (“Direttiva Copyright”).

La necessità di plasmare il diritto d’autore per adattarlo alle moderne istanze della società dell’informazione rimane però al centro del dibattito giuridico [1].

Non pochi spunti di riflessione, ad esempio, ha suscitato il processo di recepimento e di “decodificazione” dell’art. 17 della Direttiva Copyright che prevede un regime specifico di autorizzazione e responsabilità per taluni fornitori di servizi della società dell’informazione, definiti come fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (“OCSSP”).

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L’art. 17 della Direttiva Copyright

L’art. 17, par. 10 della Direttiva Copyright aveva espressamente previsto che la Commissione europea, unitamente agli Stati membri, organizzasse dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti.

All’esito del processo di stakeholder dialogue tenutosi a cavallo tra l’ottobre 2019 e il febbraio 2020, la Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti – e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate –, ha pubblicato, lo scorso 4 giugno 2021, le Linee Guida, orientamenti sull’applicazione dell’art. 17 (le “Linee Guida”), in particolare per quanto concerne la cooperazione tra stakeholder di cui si fa cenno all’art. 17, par. 4.

L’inquadramento dell’art. 17 secondo le Linee Guida

In prima battuta, secondo le Linee Guida, l’art. 17 rappresenta una lex specialis rispetto all’art. 3 della Direttiva InfoSoc e all’art. 14 della Direttiva e-Commerce, non introducendo nuova normativa in materia di diritto d’autore, ma “circostanziando” la nozione di atto di “comunicazione al pubblico”.

Ancora più nitidamente, l’art. 17 è da intendersi come base e “architettura” giuridica volta a permettere ai titolari dei diritti di autorizzare l’uso delle proprie opere quando queste vengano caricate dagli utenti degli OCSSP e a promuovere lo sviluppo del mercato della concessione di licenze tra titolari di diritti e OCSSP.

Direttiva Copyright: nuovo meccanismo di responsabilità

Passiamo, ora, in rassegna la posizione adottata dalle Linee Guida con riguardo al paragrafo più “spinoso” e dibattuto dell’intero art. 17, vale a dire il par. 4, relativo alla previsione di un meccanismo specifico di responsabilità in mancanza di autorizzazione e alla nozione di “massimi sforzi”, che, proprio secondo le Linee Guida, rappresenta un concetto autonomo del diritto dell’Unione, non positivamente definito né rinvenibile nelle “pieghe” del diritto domestico degli Stati membri.

Preliminarmente, le Linee Guida ribadiscono le tre condizioni cumulative dell’art. 17, par. 4 che gli OCSSP possono invocare per tenersi esenti da responsabilità, con la menzione di un autonomo criterio-guida relativo alla necessità di “adoperarsi al meglio” per ottenere un’autorizzazione, per assicurare che non siano disponibili contenuti a valle del ricevimento delle informazioni necessarie e pertinenti e di aver agito tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso, rimuovere dai loro siti web i contenuti e impedire il futuro caricamento di opere oggetto di segnalazione.

Come ottenere un’autorizzazione

Con riguardo alla nozione di massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione (art.17, par. 4, lett. a)), gli OCSSP dovrebbero, come minimo, avviare proattivamente un dialogo con i titolari dei diritti che possano essere facilmente identificati e rintracciati, in particolare quelli che rappresentano un ampio catalogo di opere o altri materiali.

Non solo: la necessità di contattare in modo proattivo gli organismi di gestione collettiva per ottenere un’autorizzazione dovrebbe essere considerato un requisito minimo per tutti gli OCSSP, al punto che, per agevolare l’identificazione dei titolari dei diritti e la concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere all’istituzione di registri dei titolari dei diritti consultabili dagli OCSSP.

Il concetto di “adoperarsi al meglio” – chiosano le Linee Guida – dovrebbe, pertanto, comprendere anche gli sforzi compiuti dagli OCSSP, in collaborazione con i titolari dei diritti, per condurre negoziati in buona fede e concludere accordi di licenza equi.

Inaccessibilità dei contenuti protetti

In secondo luogo, con riguardo ai massimi sforzi per prevenire la messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti (art.17, par. 4, lett. b)), occorre adoperarsi al meglio solo per assicurare che non siano accessibili opere e altri materiali specifici per i quali i prestatori di servizi abbiano ricevuto le “informazioni pertinenti e necessarie” dai titolari dei diritti.

Stando alle Linee guida, l’art. 17, par. 4, lett. b), dovrebbe essere attuato in modo tecnologicamente neutro e tale da rispondere alle esigenze future e gli Stati membri, di conseguenza, non dovrebbero prescrivere, nelle rispettive leggi di attuazione, l’uso di una soluzione tecnologica né imporre soluzioni tecnologiche specifiche agli OCSSP come condizione per dimostrare di essersi adoperati al meglio.

Più nello specifico, le Linee Guida non arrivano a raccomandare l’uso di alcuna tecnologia o soluzione specifica. Si prende solamente atto, al contrario, che la tecnologia di riconoscimento dei contenuti è oggi comunemente utilizzata per gestire l’uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore e, di più, che la tecnologia maggiormente utilizzata dai principali prestatori di servizi per quanto riguarda i contenuti audio e video è quella di riconoscimento dei contenuti basata sul fingerprinting.

Peraltro, le Linee guida citano anche altre tecnologie che consentono di rilevare contenuti non autorizzati, tra cui l’hashing, il watermarking, l’uso di metadati, la ricerca di parole chiave o una combinazione di diverse tecnologie.

Segnalazione e rimozione e Stay down

Da ultimo, con riguardo all’attività di notifica e rimozione e segnalazione e cosiddetto Stay-down (art. 17, par. 4, lett. c)), gli Stati membri dovrebbero distinguere in maniera chiara le informazioni pertinenti e necessarie fornite per la rimozione del contenuto e quelle necessarie e pertinenti per prevenire caricamenti futuri, e limitatamente all’attività di Stay-down, i titolari dei diritti dovranno fornire le informazioni nel format richiesto dagli OCSSP (come, ad esempio, il fingerprint dei contenuti).

Direttiva Copyright: garanzie per gli usi legittimi dei contenuti

Secondo le Linee Guida, gli Stati membri sono tenuti a preservare gli usi non lesivi, cosiddetti. “legittimi”, dei contenuti rientranti nell’ambito di applicazione delle eccezioni e limitazioni e soprattutto a rendere obbligatorie le eccezioni di cui all’art. 17 par. 7 (caricatura, parodia o pastiche).

Al fine di garantire la conformità all’articolo 17, paragrafo 7 nella pratica senza pregiudicare tutti gli usi considerati legittimi, compresi quelli oggetto di eccezioni e limitazioni, quando un contenuto caricato corrisponde a uno specifico file fornito dai titolari dei diritti, il blocco automatizzato, ossia l’uso della tecnologia per impedire il caricamento, dovrebbe, in linea di principio, essere limitato ai caricamenti manifestamente lesivi dei diritti d’autore.

Altri caricamenti, non manifestamente lesivi del diritto d’autore, dovrebbero, anche qui a livello teorico, essere immessi online ed eventualmente essere oggetto di una verifica umana ex post qualora i titolari dei diritti si siano opposti tramite apposita segnalazione.

Tale impostazione, in base alla quale gli OCSSP dovrebbero determinare al momento del caricamento se i contenuti siano o no manifestamente lesivi del diritto d’autore, rappresenta, stando alle raccomandazioni delle Linee Guida, uno standard pratico ragionevole per stabilire se un contenuto debba essere bloccato o possa essere caricato online.

La verifica umana ex ante

Peraltro, può essere necessaria, ove proporzionata e possibile, una rapida verifica umana ex ante operata dagli OCSSP, dei caricamenti che includano contenuti la cui disponibilità potrebbe causare un danno economico significativo ai titolari dei diritti.

Tali contenuti possono essere identificati da uno strumento automatizzato di riconoscimento dei contenuti. L’intervento ex ante troverebbe la sua più felice applicazione nel caso di contenuti particolarmente sensibili al fattore tempo (ad esempio, anteprime di musica o film o momenti salienti di trasmissioni recenti di eventi sportivi).

A seguito della verifica umana ex ante, l’OCSSP può procedere al blocco del caricamento o renderlo disponibile. Sul punto, i titolari dei diritti e gli utenti dovrebbero essere informati circa l’esito della verifica e, allorché, il contenuto venga bloccato, gli utenti dovrebbero poter contestare tale decisione avvalendosi del meccanismo di ricorso e reclamo previsto all’art. 17, par. 9.

Linee Guida e meccanismo di reclamo e ricorso per gli utenti

Passando, ora, alla fase di reclamo e ricorso, è indubbio che, nelle more di tale “processo”, i contenuti che non siano manifestamente illegali debbano rimanere accessibili al pubblico.

L’ovvio corollario di tale assunto è che gli OCSSP e i titolari dei diritti debbano poter reagire rapidamente ai reclami degli utenti e, relativamente ai titolari dei diritti, debitamente giustificare le loro richieste di rimozione dei contenuti, senza fornire le stesse informazioni presentate per la notifica (art.17, par. 4, lett. b) o c), giacché occorre giustificare, di volta in volta, la natura illegale del contenuto in questione.

Le Linee Guida, da ultimo, non mancano di puntualizzare che, ove il contenuto rimanga online, i titolari dei diritti possono inviare un’altra segnalazione che potrà comportare una nuova valutazione se in presenza di elementi o circostanze che giustifichino il riesame.

Conclusioni

Per tirare le fila di quanto finora detto, a garanzia del conseguimento degli obiettivi della Direttiva Copyright, anche le Linee Guida auspicavano un recepimento “nazionale” che realizzasse efficacemente l’obiettivo di assicurare ad autori ed artisti interpreti esecutori sistemi bilanciati e sicuri che incentivino una partecipazione virtuosa nell’industria creativa, e che trovassero rispondenza e “conforto” nei principi già consolidatisi nell’acquis communautaire e nell’interpretazione giudiziale in sede europea.

In tale contesto, occorre sottolineare che la piena trasposizione nella legislazione nazionale non poteva che prendere le mosse (e originare) dal testo della Direttiva (e non poteva che auspicarsi un’implementazione il più fedele possibile alla lettera delle disposizioni europee, i cui obiettivi “originari”, nel processo di trasposizione e di armonizzazione con la legislazione nazionale, debbono essere salvaguardati).

All’opposto, la pubblicazione di Linee Guida sull’art. 17 da parte della Commissione risponde a un fine diverso, vale a dire quello di fornire all’interprete (in sede giudiziale o semplicemente di policy) lo strumentario operativo e “pratico” per chiarire maggiormente, in un’ottica cooperativa tra le parti interessate, talune nozioni “innovative” proposte dall’art. 17, così come, del resto, suggerito dall’art. 17, par. 10.

*Questo articolo è parte della rubrica “Innovation Policy. Quo vadis?”, a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre.

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