norme sul copyright

Direttiva copyright in Italia, cosa cambia per l’informazione online: gli interessi in gioco

Le norme del Copyright Act Ue, che l’Italia dovrà recepire entro il 7 giugno, possono avere un impatto decisamente innovativo su tutta l’informazione online, ma necessitano di un accordo tra le grandi piattaforme di Internet e gli editori per far sì che sia questi ultimi che gli utenti possano essere soddisfatti e garantiti

Pubblicato il 21 Mag 2021

Niccolò Lasorsa Borgomaneri

Avvocato presso studio legale Marsaglia

Marco Signorelli

Director of Strategy & Operations di DCP

copyright

Le piattaforme digitali sono obbligate a pagare gli editori e i media per l’uso e lo sfruttamento dei loro contenuti? È questa la domanda chiave a cui la Direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (numero 2019/790)[1], che dovrà essere implementata nell’ordinamento italiano entro il 7 giugno 2021, cerca di rispondere. La domanda sembra semplice, ma è stato dimostrato che la risposta non lo sia poi così tanto.

Senza voler entrare nello specifico iter legislativo[2] che ha portato, in Italia, all’approvazione della Legge di delegazione europea 2019-2020, dobbiamo però evidenziare come il Governo dovrà ora riportare quanto previsto nella direttiva europea nella nuova normativa italiana sul diritto d’autore.

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Genesi e dibattito sulla direttiva copyright

È necessario tenere a mente che correva l’anno 2019 quando il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul diritto d’autore, nota come Copyright Act. Da allora, la direttiva ha generato polemiche in molti settori, provocando tutti i tipi di opinioni e commenti.

Si è persino sostenuto che il regolamento avrebbe significato la fine di internet, o almeno di internet come lo conosciamo oggi. Per altri, è stata la nascita di un internet più rispettoso e più equo nei confronti degli autori (creatori) e dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, poiché ha reso possibile il rispetto dei loro diritti morali ed economici.

La direttiva europea, una volta approvata dal Consiglio, ha fissato un termine di due anni per essere recepita nel diritto nazionale da ogni Stato membro. Finora, solo la Francia ha fatto il suo dovere, essendo l’unico stato che l’ha recepita completamente[3]. Tutte le norme nazionali che ogni Stato membro dovrà emanare dovranno rendere la protezione e gli obblighi imposti dalla direttiva compatibili con il rispetto della libertà d’espressione (diritto d’informazione e diritto d’opinione) e la libertà di creazione degli autori.

È vero che la direttiva ha già concesso agli editori il diritto di essere remunerati per l’uso dei contenuti ed è chiaro che mira a trovare un equilibrio tra le varie parti coinvolte: le piattaforme digitali che realizzano grandi profitti aggregando (usando e sfruttando) contenuti creati da terzi in modo imprenditoriale e gli autori o creatori che hanno precedentemente creato tali contenuti.

Gli articoli più discussi della direttiva

Gli articoli più discussi della direttiva sono l’articolo 15 (ex 11)[4] e 17 (ex 13).

Scopo dell’art. 15 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online) della direttiva 790/2019 è creare un diritto connesso a beneficio degli editori e agenzie di stampa, riconoscendo a tali soggetti il diritto esclusivo di autorizzare (o vietare) la pubblicazione, la comunicazione e, in generale, la messa a disposizione del pubblico di quanto dai medesimi pubblicato: articoli giornalistici, foto, video.

L’obiettivo perseguito dall’art. 17 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online) è sintetizzato dal considerando 61 della stessa direttiva: se da un lato “I servizi online … offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business…, essi creano anche problemi quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d’autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti”. Ciò determina “incertezza giuridica circa il fatto che i fornitori di tali servizi effettuino atti rilevanti per il diritto d’autore e debbano ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti”. E “tale incertezza incide sulla capacità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un’adeguata remunerazione per detto utilizzo”[5]

Da evidenziare quanto affermato dalla vicepresidente della Commissione europea (CE) Margrethe Vestager che ha difeso la direttiva europea sul copyright sottolineando come sia uno strumento che permetterà agli editori della stampa di ricevere un pagamento adeguato per l’uso che aziende come Google o Facebook fanno dei loro contenuti[6].

In un dibattito al Parlamento europeo, Vestager ha anche risposto al commento di un deputato che ha accusato le grandi piattaforme di abuso di potere, in relazione al blocco imposto da Facebook in Australia di cui abbiamo trattato supra.

Il “caso” Facebook Australia

La vicepresidente della Commissione Europea ha fatto notare come, a seguito del dibattito suscitato dal blocco della diffusione delle notizie provenienti dalle case editrici, Facebook ha annunciato che prevede di terminare nei prossimi giorni il blocco della pubblicazione di notizie in Australia dopo aver concordato con le autorità di Canberra alcuni emendamenti al disegno di legge per costringere le piattaforme a pagare per la condivisione di contenuti prodotti dai media locali, tra cui estendere il termine di negoziazione prima di passare al processo di arbitrato.

Copyright: verso lo scontro in Ue tra editori e big tech sui “diritti ancillari”

Chiaramente questo precedente, anche se non direttamente riconducibile alla Direttiva Copyright (dato che si basa su una legge Australiana), è stato preso come esempio dalla dottrina per cercare di prevedere cosa succederà anche in Europa da giugno quando tutti gli Stati saranno obbligati a mettere in esecuzione le previsioni di cui alla Direttiva stessa.

Ad esempio, a differenza del disegno di legge australiano- che obbliga Google e Facebook a usare un mediatore per concordare un prezzo con gli editori della stampa se non hanno raggiunto un accordo in precedenza – la legge europea sul copyright, come abbiamo visto, dà ai media il diritto “diretto” di chiedere un canone di licenza.

In tal senso il commissario per il mercato interno Thierry Breton, ha criticato duramente la decisione della società di Mark Zuckerberg dichiarando come: “Mi sembra davvero molto dannoso che una piattaforma prenda queste misure per protestare contro la legge di un paese”, ed era a favore di “sostenere l’Australia in questa lotta” e a conferma di quanto sopra sono numerosi i deputati europei che vogliono introdurre emendamenti che copiano la legge australiana, sostenendo che la direttiva sul copyright non sia sufficiente.

Anche gli editori della stampa europea e Microsoft hanno chiesto ieri di fare di più.

“La soluzione dovrebbe richiedere pagamenti per l’uso dei contenuti degli editori di stampa” da parte delle piattaforme tecnologiche e includere “disposizioni di arbitrato per garantire che vengano negoziati accordi equi”, hanno detto in un comunicato.

Sono convinti che i negoziati con Facebook e Google, che hanno un potere di mercato dominante, non produrranno risultati equi a meno che non vengano portate avanti ulteriori misure di regolamentazione.

La posizione delle associazioni europee di settore

In occasione della giornata mondiale della Proprietà Intellettuale (21 aprile 2021) si sono fatte sentire anche la European Magazine Media Association (EMMA) e la European Newspaper Publishers Association (ENPA) che hanno invitato tutti gli stati membri dell’UE ad adottare “senza indugio” la nuova direttiva europea sul copyright.

In un comunicato[7], le associazioni hanno considerato l’adozione del diritto connesso degli editori di giornali nella nuova direttiva, adottata nell’aprile 2019, come “un passo avanti storico“, che “deve ancora essere attuato nella maggior parte degli Stati membri dell’UE”.

“La rapida attuazione di un diritto degli editori forte ed efficace è una precondizione essenziale per la parità di condizioni nei mercati digitali”, hanno sottolineato, ricordando che l’UE-27 deve attuare la legislazione entro il 7 giugno di quest’anno.

Hanno notato che, a causa della pandemia, gli europei ripongono la loro fiducia “più che mai” nelle offerte digitali degli editori di giornali e riviste, quindi i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti d’autore e i diritti connessi degli editori di giornali, sono, hanno detto, “la base fondamentale” di questa tendenza.

Questi diritti, hanno sostenuto, “sono essenziali per garantire il futuro dell’attività editoriale, sia in digitale che in stampa, e il suo ruolo fondamentale per la diversità e il pluralismo della stampa”.

La nuova direttiva UE sul copyright riconosce un nuovo diritto correlato per gli editori di stampa di autorizzare o proibire l’uso online delle loro pubblicazioni di stampa da parte dei fornitori di servizi online per un periodo di due anni[8].

Inoltre, le associazioni hanno detto che, con il Digital Markets Act, l’UE ha la “storica opportunità” di frenare le “pratiche abusive” dei “gatekeepers” (guardiani), un appellativo usato per le grandi piattaforme internet.

“È tempo che i gatekeepers paghino finalmente per il loro uso dei contenuti degli editori”, ha detto il direttore esecutivo di EMMA e ENPA, Ilias Konteas, che ha chiesto “miglioramenti significativi” nella legge sui mercati digitali per raggiungere questo obiettivo.

Conclusioni

Concludendo possiamo dire che le norme previste dalla Direttiva (UE) 2019/790 possono avere un impatto decisamente innovativo su tutta l’informazione online per come la conosciamo oggi e necessitano sicuramente di un accordo con le grandi piattaforme di Internet per far sì che sia gli editori che gli utenti possano essere soddisfatti e garantiti.

Certo, nell’opinione di chi scrive, i tempi per la realizzazione di un meccanismo che sia in grado di rispettare tutti gli interessi in gioco non possono essere considerati a breve termine; questa osservazione deriva dalla riflessione che la normativa in tema di diritti degli autori musicali (da cui la normativa sul copyright sembra prendere esempio) ha tardato parecchi anni a garantire un libero mercato che potesse soddisfare tutti gli attori in gioco[9] o, anzi meglio detto, sta solo ora dopo decenni di dibattiti trovando le giuste soluzioni.

Ma visto che qui stiamo parlando di Internet, speriamo che la velocità sia superiore.

Note

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO
  2. Si può leggere un sunto dell’excursus legale in https://www.dirittodautore.it/news/norme/il-recepimento-della-direttiva-copyright-e-alle-porte/
  3. https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/copyright-la-francia-adotta-per-prima-la-direttiva-ue-fieg-italia-acceleri/
  4. CAPO 1Diritti sulle pubblicazioniArticolo 15Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

    1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e

    all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.

    I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere

    giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

    La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

    I diritti di cui al primo comma non si applicano all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di

    carattere giornalistico.

    2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto

    dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione

    di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di

    diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente

    dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

    Quando un’opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non

    esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori

    autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo di opere o altri materiali la

    cui protezione sia scaduta.

    3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del

    Parlamento europeo e del Consiglio (

    19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente

    articolo.

    4. I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

    Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del

    6 giugno 2019.

    5. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico

    ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

  5. In https://www.4clegal.com/opinioni/nuova-direttiva-copyright-n-7902019-focus-art-17#:~:text=17%20chiarisce%20quando%20i%20prestatori,a%20cui%20viene%20dato%20accesso.
  6. https://www.cnbc.com/2019/12/02/european-commission-opens-probe-into-google-and-facebook-for-data-use.html
  7. http://www.magazinemedia.eu/pr/european-press-publishers-celebrate-world-intellectual-property-day
  8. La direttiva ha incorporato altre importanti novità che non dobbiamo dimenticare. Così, l’articolo 19 stabilisce l’obbligo di “trasparenza”, per cui quando un autore vende il suo libro attraverso una casa editrice, quest’ultima lo paga ma, inoltre, ha l’obbligo di fornirgli un’informazione trasparente su come viene sfruttata la sua opera letteraria.
  9. Si legga per maggior chiarezza l’analisi sull’evoluzione di rapporti SIAE-Soundreef in https://www.ilsole24ore.com/art/diritto-d-autore-finisce-guerra-siae-e-soundreef-ecco-cosa-cambia-AB3gwBnB

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