diritto d'autore

Direttiva Copyright, Italia al rush finale: ecco i nodi che dovremo sciogliere

Approvato dalla Camera il disegno di legge europea 2019-2020 che recepirà nel nostro ordinamento anche la Direttiva Copyright. Dopo la seconda lettura in Senato diverrà promulgabile e applicabile nel nostro ordinamento. Ecco novità e punti controversi

Pubblicato il 06 Mag 2021

Roberto Jacchia

Socio co-fondatore, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

Marco Stillo

Associate, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

direttiva dsm

Il primo aprile 2021 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge europea 2019-2020 che, oltre alla Direttiva (UE) 2018/1972 relativa al nuovo “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche”, recepirà nel nostro ordinamento, tra le altre, la Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (“Direttiva Copyright”).

Approvata dal Parlamento Ue in data 26 marzo 2019, e confermata dal Consiglio il 15 aprile successivo, la Direttiva Copyright fa seguito all’Accordo Politico del 13 febbraio 2019 e risponde all’esigenza di adeguare la disciplina di settore alla crescente diffusione di contenuti digitali.

Le precedenti norme europee sul diritto d’autore (Direttiva 2001/29/CE), infatti, risalivano al 2001, epoca in cui, ad esempio, non esistevano né social media né video on demand.

Le principali novità della Direttiva Copyright

La Direttiva si sviluppa in tre direzioni:

  • predisposizione di norme più eque nel mercato dei diritti d’autore che assicurino trasparenza da parte dei licenziatari ed una giusta remunerazione di autori e licenzianti;
  • miglioramento dell’accesso ai contenuti audiovisivi protetti dal diritto d’autore in ambito online e transfrontaliero; e
  • incremento delle possibilità d’utilizzo digitale di materiale protetto in favore dell’istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale.

La Direttiva Copyright non incide sui tre diritti esclusivi previsti dalla Direttiva 2001/29/CE, ossia quello di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola nonché agli organismi di diffusione radiotelevisiva, quello degli stessi di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, e quello di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. Al contrario, la Direttiva Copyright introduce quattro ipotesi specifiche in cui gli utilizzatori di contenuti altrui sono esentati, a certe condizioni, dal riconoscimento dei loro diritti, ossia i) per scopi di ricerca scientifica da parte di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, ii) a fini di estrazione di testo e di dati (c.d. “text and data mining”) da opere o altri materiali a cui si abbia legalmente accesso, iii) a fini di svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere, e iv) a fini di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di salvaguardare tale patrimonio.

La Direttiva Copyright, inoltre, introduce il principio della remunerazione adeguata e proporzionata, in tutti gli Stati Membri, per gli autori e artisti che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi di sfruttamento. A tale scopo, la Direttiva prevede un obbligo di trasparenza in capo agli Stati Membri, di modo che tali soggetti ricevano, almeno una volta all’anno, informazioni complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure dai relativi aventi causa.

Le disposizioni controverse

La Direttiva Copyright, tuttavia, lascia aperte diverse problematiche, in particolare in relazione ai suoi articoli 15-17.

L’articolo 15 della Direttiva trova la sua ratio nelle difficoltà, per gli editori digitali, di recuperare dai titolari originali gli investimenti effettuati per l’acquisto dei diritti di utilizzazione delle pubblicazioni su internet. Di conseguenza, la norma estende i diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui alla Direttiva 2001/29/CE agli editori di giornali stabiliti in uno Stato Membro per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, di modo tale che se questi ultimi desiderano utilizzare gli elementi protetti, i primi avranno diritto a ricevere un equo compenso ai sensi dell’articolo 16.

Tale protezione, tuttavia, non si estende ai collegamenti ipertestuali (hyperlink) e ai c.d. “snippet” (ossia i frammenti di codice sorgente estratti da un programma e messi a disposizione degli utenti di internet) né agli utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori (come ad esempio i c.d. siti “open source”). La problematica relativa all’articolo 15 dipende dal fatto che la sua applicazione dovrebbe avvenire attraverso la c.d. “link tax” sulla base di quanto già avviene in Germania e in Spagna, ossia attraverso una legislazione che ridefinisca il rapporto tra testate giornalistiche online e motori di ricerca e aggregatori di notizie, imponendo a quest’ultimi di corrispondere un compenso agli editori delle testate a cui indirizzano i propri servizi, anche se la notizia riporta solamente il titolo e sommario del contenuto originale. Di conseguenza, si teme che un controllo preventivo per identificare il materiale protetto da copyright per impedirne la pubblicazione o consentirne la pubblicazione con pubblicità, in modo da condividere i ricavi con il proprietario del diritto d’autore, potrebbe confliggere con i principi di apertura e libera circolazione delle informazioni su internet.

L’articolo 17 della Direttiva Copyright riguarda, invece, il filtraggio dei contenuti, e trova la sua ratio nel fatto che, nonostante permettano un accesso più ampio alle opere culturali e creative offrendo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business, i servizi online possono rivelarsi problematici quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d’autore senza il previo consenso dei relativi titolari. Di conseguenza, onde evitare di incorrere nella responsabilità per la comunicazione al pubblico di un’opera protetta, le piattaforme online devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti per rendere disponibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore. Da tale obbligo, tuttavia, sono esentate le enciclopedie online (come ad esempio Wikipedia), i servizi disponibili da meno di tre anni e quelli che generano meno di dieci milioni di euro di fatturato annuo. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, le piattaforme possono comunque evitare la suddetta responsabilità dimostrando, tra le altre cose, di aver controllato che i contenuti in questione non integrino violazioni del diritto d’autore già prima di pubblicare video, musica o immagini, senza, peraltro, che ciò comporti un obbligo generale di sorveglianza a loro carico.

Sebbene l’articolo 17 non prescriva per i gestori delle piattaforme online specifiche modalità con cui garantire la protezione del diritto d’autore, la norma pare implicare la necessità dei c.d. “upload filters”, ossia programmi informatici automatizzati che scansionano i dati nel momento in cui vengono caricati, o prima di essere pubblicati su una piattaforma, e li controlla in base a determinati criteri, bloccandone la diffusione qualora non siano conformi a regole predefinite, e così già impedendone ab origine il caricamento da parte dell’utente. Gli upload filters si basano su due elementi: i) un database di dati illeciti, che nel caso della Direttiva Copyright consiste nel materiale protetto dal diritto d’autore salvato sotto forma di valori hash (ossia brevi successioni di lettere e simboli, creati tramite una funzione matematica a partire dal materiale originale); e ii) un algoritmo che confronta i valori hash del materiale protetto da copyright con quelli dei dati caricati verificando se sussistano eventuali sovrapposizioni.

Ne deriva la preoccupazione che l’uso degli upload filters potrebbe comprimere la libertà di espressione. Ciò che aveva portato il Governo polacco, in data 12 agosto 2019, a presentare un ricorso, tuttora pendente, alla Corte di Giustizia per ottenere l’annullamento dell’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c) della Direttiva Copyright.

Conclusione

Tornando in Italia, la legge dovrà ora tornare in seconda lettura al Senato, dove era già stata approvata in data 29 ottobre 2020. Dopodiché, essa diverrà promulgabile e applicabile nel nostro ordinamento, garantendo la trasposizione della Direttiva Copyright con largo anticipo rispetto al termine ultimo, previsto per il 7 giugno 2021. Ciò che, a sua volta, eviterà l’avvio di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione nonché l’eventuale deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

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