Con l’approvazione della legge di Delegazione europea da parte del Senato, la Direttiva Copyright, approvata a Strasburgo nel 2019 dopo un lungo e dibattuto iter, è stata recepita dall’Italia. Un passo importante se consideriamo che inizialmente, con il primo governo Conte, l’Italia si oppose alla direttiva e minacciò anche di non recepirla nel nostro ordinamento.
Oggi siamo in uno scenario completamente diverso. Il nostro Paese è tornato ad essere un perno dell’alleanza degli Stati che hanno a cuore una forte tutela del diritto d’autore, in particolare con Francia e Spagna.
Risolte le controversie (per ora)
L’articolo 9 della legge di delegazione, che ha convinto la gran parte delle forze politiche, tanto che gli emendamenti contrari sono stati una manciata e tutti respinti durante l’iter, è in linea con il testo comunitario, senza sbavature.
Per quanto attiene alle due tematiche più controverse, quelle rappresentate dall’articolo 15 della Direttiva e dell’art.17 l’articolato della legge di delegazione segue sostanzialmente un’impostazione “verbatim”, che ora dovrà essere traslata nella normativa italiana sul diritto d’autore, tramite il decreto legislativo che il Governo dovrebbe adottare a breve.
Copyright, giornalismo e big tech
Secondo i criteri approvati in sede parlamentare si dovrà prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.
Si dovrà definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni e definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi.
Vale la pena di ricordare che l’articolo 16 della direttiva conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che – nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore – tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
In questo contesto non possiamo che tenere in considerazione che piattaforme come Google hanno dato il via ad alcune iniziative con i principali editori al fine di raggiungere un accordo che di fatto consenta di individuare una soluzione che integri le previsioni comunitarie prima dell’effettiva adozione di normative nazionali. Ciò non toglie che si tratta di un passaggio epocale per il settore dell’editoria, in una fase di transizione al digitale come quella in corso.
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Responsabilità delle piattaforme per violazioni diritto d’autore
Per quanto attiene all’art.17 il Parlamento ha chiesto di definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza.
Come è noto, l’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino di:
- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione;
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- c) in ogni caso, aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).
Il legislatore delegato è chiamato a definire le attività di cui alle richiamate lettere a), b) e c), necessarie a ottenere lo scarico di responsabilità da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore.
Reclami e ricorsi
Inoltre, sempre con riferimento all’art.17 la delega chiede di individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure. L’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell’accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.
Istituti di tutela del patrimonio culturale
Altri criteri che l’articolo 9 della legge di Delegazione ha stabilito riguardano l’applicazione della la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni in essi custoditi.
Altri punti da stabilire
- Il Governo dovrà anche disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e dati di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti. Esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali.
- Stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.
- Esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio. Individuare la disciplina applicabile nel caso l’opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo.
- Infine, per quanto riguarda artisti ed autori, stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790. Stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.
In conclusione
Per quanto riguarda i prossimi passi è assoluta consapevolezza di tutti che il testo comunitario sia già stato il risultato di un bilanciamento tra gli interessi in gioco e pertanto vi è unanimità sul fatto che il testo debba essere recepito senza ulteriori interventi nella normativa italiana se non di allineamento tecnico con le previsioni di legge.
L’economia digitale richiede pertanto un sforzo rapido per rendere efficaci il prima possibile in Italia le regole approvate in Europa, anche alla luce della sempre maggiore rilevanza dei contenuti online nell’offerta ai consumatori ed al ruolo che le piattaforme digitali dispongono sul fronte della protezione dalle violazioni sui questi contenuti.