Copyright

Diritto d’autore: cosa cambia con la delega europea al Governo conferita ad aprile

La legge di delegazione europea 53/2021 include il recepimento di una serie di direttive in grado di incidere profondamente sulla normativa che riguarda il diritto d’autore. Esempi pratici e perché serve una task-force

Pubblicato il 20 Mag 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

diritto d'autore - copyright - videoregistrazione da remoto - ARCOM

Esattamente ottant’anni dopo il varo della legge sul diritto d’autore, con la Legge di Delegazione Europea n.53 del 22 aprile 2021 è stata conferita la delega al nostro Governo di recepire alcune direttive comunitarie. Tra queste:

  1. la Direttiva 2018/1808/UE, di modifica della Direttiva 2010/13/UE (AVMS) sui media audiovisivi in funzione dell’evoluzione del mercato con particolare riferimento alla tutela dei minori;
  2. la Direttiva 2018/1972/UE, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
  3. la Direttiva 2019/789/UE, che stabilisce norme per l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi relativamente alle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere già disciplinate dalla Direttiva 93/83/CEE;
  4. la Direttiva 2019/790/UE, sui diritti d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Un assetto di norme che il nostro Governo è delegato ad emanare nei termini stabiliti dalle Direttive sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal legislatore. In particolare, i termini di implementazione per la Direttiva 2018/1808/UE sono scaduti il 19 settembre 2020 ed è già stata aperta una procedura di infrazione UE (n. 82, Senato XVIII Legislatura); per la Direttiva 2018/1972/UE, il termine di recepimento è scaduto il 21 dicembre 2020; la scadenza per il recepimento della Direttiva 2019/789/UE è fissata al 7 giugno 2021; per quel che riguarda la direttiva 2019/790/UE, deve essere recepita entro il 7 giugno 2021 seppure talune disposizioni della stessa precisamente indicate, in quanto particolareggiate, si applicano direttamente negli ordinamenti degli Stati Membri dalla medesima data di cui sopra.

L’assetto di norme cui è stata conferita la delega per il recepimento è in grado di incidere profondamente sul nostro sistema normativo, perché potenzialmente in grado di fare evolvere, o retrocedere, le misure attualmente in vigore che regolano diritti, doveri e responsabilità in capo alle piattaforme digitali, alle emittenti radiotelevisive, ai titolari dei diritti, e agli stessi utenti della rete.

Diritto d’autore: le difficoltà di coordinamento fra le diverse norme

In questa sede ci limiteremo ad affrontare alcuni temi principalmente legati all’implementazione della Direttiva c.d. “Digital Single Market”, nota come Direttiva sul “mercato unico digitale”, ma preme ricordare che queste normative potranno essere fortemente influenzate dai Regolamenti denominati “Digital Services Act” e “Digital Service Market” che sono attualmente all’esame della Commissione Europea: il primo modifica la disciplina della responsabilità degli intermediari nelle reti di comunicazione elettroniche, il secondo disciplina in particolare la raccolta pubblicitaria delle grandi piattaforme digitali.

Questo diramarsi di nuovi provvedimenti dell’Unione Europea, sospinto dal costante mutamento della tecnologia digitale, implica al tempo stesso il rischio di errori di coordinamento fra le diverse norme, soprattutto quando dovrebbero essere armonizzate a livello comunitario fra tutti gli Stati cui si rivolgono.

Limitando le nostre notazioni ad alcune disposizioni della Direttiva DSM, di quella AVMS e del Regolamento DSA, possiamo constatare l’esistenza di un difficile coordinamento di norme fra i diversi provvedimenti sopra citati.

Per entrare in una fattispecie concreta, l’Art. 17 della Direttiva sul mercato unico digitale e il suo Recital 66) raffrontati con l’Art. 4 par. 7 e con l’Art. 28-ter (in particolare il par. 6) della Direttiva 2018/1808/UE e l’Art. 2 lett. g) del Regolamento DSA assieme ai suoi Recital 40 – 44), pongono serie questioni di dissonanza fra le loro previsioni.

Tali norme, ad avviso di chi scrive, si possono porre in potenziale conflitto l’una con l’altra pur mirando tutte a garantire, da un lato, il vincolo di responsabilità degli intermediari sulla scorta del citato Art. 17, letto in coordinamento con gli Artt. 12 – 15 della Direttiva e-Commerce, salvo essere tenuti, per quanto riguarda le piattaforme di condivisione, all’adozione di misure più rigorose che possano superare le stesse prescrizioni della Direttiva 2000/31/CEE e, quindi in prospettiva, anche quelle del nuovo Regolamento DSA.

Fatte queste fugaci riflessioni sulla difficoltà di garantire una visione sinottica e sempre coerente dei contenuti di tutti i provvedimenti sopra tratteggiati, va senz’altro condivisa l’opinione espressa nella relazione illustrativa dell’art. 9 della Legge Comunitaria al Senato in cui si legge, fra l’altro, che “la Direttiva (DSM), per il grado di completezza e dei suoi elementi può considerarsi self-executing avendo previsto in maniera sufficientemente dettagliata la disciplina cui si indirizza”.

Se ciò è vero, ponendoci quindi di fronte a una Direttiva c.d. “particolareggiata”, non ci sono dubbi che nell’ambito dei criteri e dei principi posti al Governo dall’Art. 9 della L.53/2021 vi sono spazi che possono porre a rischio l’equilibrio delle disposizioni già esistenti a tutela del diritto d’autore.

Diritto di autore: quali sono i possibili interventi attuativi della delega

Esempi di possibili interpretazioni estensive delle norme varate nell’Art. 9 Della Legge Comunitaria 2019-2020 sono agevolmente desumibili dai potenziali interventi attuativi della delega, suscettibili di riguardare alcune delle eccezioni contenute nella Legge Autore.

Si collocano in questo ambito le istanze già oggetto di emendamenti, ritirati o respinti nel corso dell’esame del DDL di delega comunitaria in argomento, volte a:

introdurre nell’ampia accezione di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, sottratti ai diritti esclusivi di autori e produttori, anche gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti d’istruzione, gli organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi;

prevedere la facoltà per gli autori di pubblicazioni scientifiche, finanziate almeno per il 50% con fondi pubblici, di renderle disponibili gratuitamente al pubblico nella rete internet, con accesso aperto, senza scopi commerciali;

introdurre licenze collettive con effetto esteso che consentano il file-sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza scopo di lucro a fronte del pagamento di un equo compenso;

rendere legittimo il linking o l’embedding di opere protette già rese disponibili online dal prestatore di servizi.

Appare in tal senso ovvio che l’introduzione, inevitabile, negli ordinamenti dell’Unione Europea di “eccezioni” ai diritti esclusivi sempre più ampie rispetto a quelle attualmente previste dalla Direttiva Infosoc, rende maggiormente vulnerabile il sistema delle norme di difesa dei diritti d’autore aprendo brecce che, se non saranno previste e contenute dal legislatore, potranno nel tempo generare una vera e propria “dilution” dei diritti esclusivi, trasformando tutti i contenuti, per quanto creativi ed innovativi essi siano, in beni privi di una valenza esclusiva e, quindi, di valore commerciale apprezzabile.

Per concludere, il compito che attende in questi mesi gli esperti nominati dal nostro Governo per rendere operative le disposizioni delle Direttive in argomento diviene sempre più difficile, tanto da suggerire la creazione di vere e proprie task-force capaci di confrontare l’enorme coacervo di norme in vigore con le disposizioni da recepire, così da perseguire questo difficile compito con la dovuta completezza, limitando nella misura massima possibile conflitti di norme che pongano i giudici di fronte a compiti interpretativi sempre più ardui.

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