il quadro

Diritto d’autore e internet, una storia burrascosa ancora tutta da scrivere

La digitalizzazione delle opere e la connettività internet hanno posto il diritto d’autore di fronte a un forte rischio di violazione per la possibilità di copiare, moltiplicare e distribuire le opere anche al di fuori dei territori nazionali. Una panoramica dell’evoluzione del rapporto tra diritto d’autore e tecnologia

Pubblicato il 01 Lug 2020

Saverio Mascolo

direttore Dipartimento Ing. Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari

Alessandra Zagarella

Avvocato civilista, Reggio Calabria e Milano

direttiva dsm

La qualità della legislazione sul diritto d’autore in presenza delle nuove tecnologie di sharing è fondamentale per consentire una maggiore diffusione e fruibilità delle opere, garantendo un’equilibrata ripartizione della remunerazione tra le piattaforme e gli autori. Ma come si è evoluto nel tempo il diritto d’autore e qual è lo stato dell’arte? Facciamo il punto.

Diritto d’autore e innovazione tecnologica

Il diritto d’autore ha sempre dovuto confrontarsi con gli effetti che l’innovazione tecnologica ha prodotto sulle modalità di fruizione delle opere dell’ingegno. Le pietre miliari di tali innovazioni sono state l’invenzione della stampa (1445), il cinema (1891), la radio (1920), la TV (1940) ed oggi Internet che le include tutte e le supera.

Il primo caso in cui Internet ha giocato un ruolo disruptive nel campo della diffusione delle opere dell’ingegno è avvenuto quando Napster (1999) ha introdotto un sistema per lo scambio di file musicali in formato mp3 mediante una tecnologia peer-to-peer con un server centralizzato. Napster conobbe un travolgente successo finché fu costretta a chiudere per violazione delle leggi sul diritto d’autore (2001). Successivamente nuovi servizi di file sharing audio decentralizzati quali LimeWire, Kazaa, eDonkey2000, si svilupparono e furono poi chiusi o modificati per violazione di copyright.

Oggi esistono diverse piattaforme per la distribuzione di contenuti musicali che rispettano le leggi sul diritto d’autore, tra le quali, per citarne alcune iTunes e Spotify.

Nel campo dei contenuti video, Youtube (2005) è attualmente il servizio di video sharing più diffuso nel mondo. Altri sistemi noti sono Vimeo e Daily Motion.

La storia nel campo della diffusione delle opere cinematografiche con tecnologia Internet inizia invece con Netflix, la cui storia è davvero esemplare per illustrare gli effetti dell’introduzione di una tecnologia disruptive. Nata nel 1997, Netflix era un piccola compagnia di noleggio di film su supporto DVD. In quel periodo Blockbuster era il colosso mondiale nel settore del noleggio di DVD. Al suo picco, nel 2004, aveva 84.300 dipendenti. Ma, come nella storia di Davide e Golia, accadde che la piccola Netflix nel 2007 fu la prima ad usare la fionda della distribuzione di film in streaming su Internet contro il gigante Blockbuster. Oggi Netflix è il leader mondiale nel settore della distribuzione di film in streaming, con 182 milioni di sottoscrittori del suo servizio a pagamento di cui 69 milioni negli Stati Uniti. E mentre Netflix nel frattempo è asceso anche tra i più importanti produttori di film e serie TV, Blockbuster ha dichiarato bancarotta nel 2010.

Sull’onda del successo di Netflix, nuovi attori sono entrati nel campo della distribuzione in streaming di opere cinematografiche tra cui vale menzionare Amazon Prime Video, Apple e Disney. L’Italia insegue scontando un’appannamento sia della sua tradizione culturale universale, che si era riaffermata nel dopoguerra con il grande ciclo di produzione cinematografica iniziato con Rossellini, De Sica e Fellini, sia della sua tradizione di starter di gradi svolte tecnico-scientifiche (Alessandro Volta, Galileo Ferraris, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi).

Il diritto d’autore e la sua evoluzione

Abbiamo visto come la digitalizzazione delle opere e la connettività internet hanno posto il diritto d’autore di fronte a un forte rischio di violazione per la possibilità di copiare, moltiplicare e distribuire le opere anche al di fuori dei territori nazionali. Per questi motivi i diversi Paesi hanno adeguato, con tempi e modi diversi, le legislazioni nazionali.

Il diritto d’autore è stato disciplinato per la prima volta in Italia nel 1941 con la Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e dall’articolo 2577 e seguente del Codice Civile. L’articolo 54 L.218/95 sancisce come i diritti sui beni immateriali siano regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione. Anche in questo caso l’avvento di internet introduce alcune difficoltà per identificare il luogo in cui è stato utilizzato il contenuto.

La fonte normativa oggi di riferimento è la Direttiva Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, o direttiva 2019/790, che ha l’obiettivo di armonizzare la legislazione comunitaria sul diritto d’autore in considerazione delle nuove tecnologie digitali di riproduzione e distribuzione delle opere su rete Internet. Il principale obiettivo della direttiva è garantire un equilibrio nella ripartizione dei profitti, riducendo il “gap value” tra i detentori delle piattaforme e i creatori dei contenuti.

Riportiamo di seguito una rapida rassegna di questi obiettivi così come articolati nella Direttiva.

L’articolo 3Estrazione di testo e di dati” propone un’eccezione al diritto d’autore nei casi in cui i dati e le informazioni sono estratti a fini di ricerca scientifica.

L’articolo 4Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere” propone un’eccezione al diritto d’autore se le opere sono utilizzate nell’ambito di “attività didattiche digitali e transfrontaliere”. Questo articolo, una volta attuato, consentirebbe ad esempio l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore a fini didattici e di istruzione.

L’articolo 12 è volto a tutelare le “Richieste di equo compenso”.

L’articolo 13Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti” riguarda le piattaforme di videosharing come YouTube, dove il contenuto è prodotto dagli utenti. L’articolo impone misure “adeguate e proporzionate”, per tutelare il diritto d’autore. Impone anche la verifica sui diritti del materiale caricato sulle piattaforme.

L’articolo 17Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” ha l’obiettivo di preservare il diritto d’autore nel caso di sistemi web quali, social network, blog, video sharing che permettono la condivisione di contenuti. In tal caso le piattaforme sono tenute a dotarsi di procedure e sistemi, anche automatizzati, per verificare i diritti di autore ed eventualmente identificare e rimuovere i contenuti non autorizzati per proteggere al meglio gli autori.

Conclusioni

Il futuro che desideriamo vicino è quello dell’accessibilità, a distanza di un click, a tutto il patrimonio di musica, film e libri dell’umanità.

Un esempio che ci riguarda direttamente: alcuni anni fa, con il Rettore del Politecnico di Bari, Nicola Costantino, l’Apulia Film Commission, e lo spin-off Quavlive del Politecnico di Bari è stato siglato un accordo per la distribuzione in video streaming dei Corti del Progetto Memoria sulla vita di personaggi che hanno contributo alla definizione dell’identità e della storia pugliese del ‘900, tra i quali, per citarne solo alcuni, Domenico Modugno, il poeta Vittorio Bodini, l’editore Vito Laterza.

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