Il 27 maggio 2021 sono stati presentati alle Commissioni Riunite Cultura e Trasporti della Camera, in sede referente, tre disegni di legge in materia di diritto d’autore[1] che erano stati proposti rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020.
Il minimo comune denominatore delle tre proposte legislative è rappresentato dal contrasto al crimine della IPTV illegale, compiuto attraverso la distribuzione delle set-top-box capaci di ricevere abusivamente migliaia di programmi dei servizi a pagamento e ad accesso condizionato, rimuovendo le misure tecnologiche di protezione ad essi applicate e ponendoli a disposizione del pubblico per la visione sugli schermi televisivi o sui portali digitali attraverso l’offerta in streaming. Questo genere di violazioni è da tempo all’attenzione delle Forze dell’Ordine e dei magistrati in molti paesi del mondo ma non esistono, almeno nel nostro paese, disposizioni che direttamente disciplinino l’adozione di misure di blocco dei siti web abusivi[2].
I tre disegni di legge
Il relatore designato per la Commissione Cultura è Flavia Piccoli Nardelli (PD), mentre per la Commissione Trasporti ha ricevuto l’incarico di relatore Massimiliano Capitanio (Lega), quest’ultimo firmatario principale del DDL AC-2188[3].
Si tratta di tre articolati che, insieme con il DDL AC-996 di Marzia Ferraioli presentato il 25 luglio 2018, parzialmente attuato attraverso il D.L. n. 59 del 28 giugno 2019 (L. 81/2019) di modifica dell’Art. 85-bis del TULPS per quanto concerne l’impiego di sistemi di videosorveglianza nelle sale di pubblico spettacolo per impedire la riproduzione illecita dei contenuti audio e video ivi eseguiti[4], affrontano le problematiche più attuali delle violazioni dei diritti d’autore online.
In particolare, il contenuto di queste novelle si pone in aderenza alle disposizioni del Regolamento Agcom in materia di tutela in via amministrativa dei diritti d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e, segnatamente, con il testo della Delibera 490/18/CONS che ha introdotto gli Artt. 8-bis e 9-bis i quali, rispettivamente, mirano ad impedire la reiterazione delle medesime violazioni già accertate dalla stessa Autorità e prevedono l’adozione di misure interinali in caso di violazioni manifeste che possano comportare un danno grave e irreparabile ai titolari dei diritti.
Il blocco dei DNS
I primi casi in cui la magistratura ha utilizzato il blocco dei DNS (Domain Name System) e, in taluni casi, quello dell’indirizzo IP è legato alle iniziative giudiziarie avviate inizialmente dagli Studios di Hollywood e dalla FAPL (Football Association Premiere League) inglese, le quali hanno ottenuto provvedimenti di oscuramento dei programmi abusivamente ritrasmessi attraverso il ricorso alla High Court of Justice che sin dall’anno 2011[5] si è espressa favorevolmente circa l’adozione di tali misure interinali.
Più di recente, la stessa High Court di Londra ha iniziato ad applicare i cosiddetti “live blocking orders”, cioè dei provvedimenti adottati nel corso delle trasmissioni abusive degli incontri di calcio della Premiere League inglese e che si possono eseguire reiteratamente per un periodo limitato di tempo, coincidente con le stagioni calcistiche.[6]
Provvedimenti giudiziali di simile tenore sono stati concessi anche dai magistrati italiani. Si ricorda, in particolare, la decisione del Tribunale di Milano in data 18 giugno 2018 (giudice Silvia Giani) in quanto essa ha applicato per la prima volta in Italia il blocco DNS “dinamico”, cioè la disabilitazione dell’accesso attuata verso tutti i nomi a dominio di primo livello e alle loro estensioni di secondo livello con obbligo di stay-down, a violazioni che riguardavano – nel caso di specie – la pubblicazione abusiva online di riviste del Gruppo Mondadori.
Anche la Lega Nazionale Professionisti Serie “A” ha ottenuto provvedimenti di segno conforme a quelli concessi dai tribunali inglesi cui abbiamo fatto sopra cenno: ad esempio l’ordinanza del Tribunale di Milano del 23 maggio 2019, nel procedimento d’urgenza avviato dalla Lega Calcio insieme con Sky Italia contro Worldstream e altri fornitori di servizi on-line, ha concesso un provvedimento inaudita altera parte con cui si obbligano i fornitori dei servizi di connessione di adottare tutte le più appropriate misure volte ad impedire, nel momento stesso del picco di ascolto, l’accesso ai siti web che mettevano a disposizione del pubblico canali di IPTV che consentivano la visione degli eventi calcistici oggetto di trasmissione da parte della Lega Calcio. Il medesimo provvedimento ha altresì imposto agli ISP una penale per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento di blocco decorrente dal secondo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza[7].
Gli aspetti peculiari delle tre proposte di legge
Ritornando al contenuto delle proposte di legge di cui sopra che sono in questi giorni all’esame del nostro Parlamento, meritano di essere evidenziati alcuni loro aspetti peculiari.
In primo luogo, tenuto conto della loro progressione temporale, questi disegni di legge presentano connotazioni comuni nel contrasto alle forme più gravi e attuali delle violazioni commesse attraverso i media digitali, prevedendo disposizioni che vanno a toccare materie già oggetto di Direttive comunitarie il cui esame o che sono stati già affrontati da altri provvedimenti di legge, ad esempio, la Legge Comunitaria 2019/2020[8].
Ad esempio, la proposta di legge AC-2679 (Zanella), agli artt. 1 – 3, introduce norme riguardanti i diritti degli editori dei giornali e delle pubblicazioni a stampa, mentre all’art. 4 formula una proposta normativa molto strutturata, che si snoda sul tema della responsabilità degli intermediari che gestiscono piattaforme digitali di servizi di condivisione, riprendendo e sviluppando il testo dell’Art. 17 della Direttiva 790/2019/UE in materia di diritto d’autore e di diritti connessi nel mercato unico digitale.
Anche il DDL AC-2188 di Capitanio (simile norma è prevista anche dalla proposta AC-2679, Art. 9) introduce modifiche alle norme che riguardano le Direttive europee, segnatamente quella sul commercio elettronico (Dir. 2000/31/CE), non correttamente implementate in Italia dal D. Lgsl. 70/2003, dal momento che esse impongono prima di attuare la richiesta rimozione dei contenuti abusivi, l’obbligo da parte dei fornitori di servizi di segnalare le violazioni contestate all’autorità avente funzione di vigilanza (Agcom) e/o all’autorità giudiziaria. Peraltro, questo specifico tema è oggetto del Regolamento Digital Services Act dell’UE, di cui il nostro Governo si sta occupando da tempo in altra sede[9]. Gli Artt. 6 e 7 della stessa proposta di legge Capitanio prevedono inoltre la realizzazione di campagne educative sulla tutela della proprietà intellettuale[10] che dovrebbero essere finanziate con parte dei proventi derivanti dalla cosiddetta “copia privata”.
Dato atto di questi diversi aspetti che connotano due delle tre proposte di legge che stiamo esaminando brevemente, il rimanente loro articolato va ad affrontare il tema delle violazioni commesse attraverso i servizi illeciti (in particolare le IPTV abusive) che offrono al pubblico la visione degli eventi “live”, a danno dei titolari dei diritti, incluse le trasmissioni di partite di calcio e altri spettacoli sportivi.
Sotto questo profilo la proposta dell’on. Butti appare quella maggiormente incisiva nel disciplinare i poteri dell’AGCOM – in seno alla quale verrebbe creata una task-force dedicata – nel disabilitare immediatamente l’accesso ai servizi abusivi per il tramite di ordini impartiti ai fornitori di connettività, che includono nel testo, i motori di ricerca e i social network, prevedendo sanzioni penali nei confronti dei gestori che ritardino ingiustificatamente l’oscuramento dei flussi video, anche per il tramite dell’applicazione delle norme del D. Lgsl. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Art. 25-novies).
L’adozione di “blocchi” del segnale delle IPTV abusive nella proposta di legge Capitanio, pur presentando molti punti in comune con quanto stabilito dal testo presentato dall’on. Butti, stabilisce che gli atti di disabilitazione dell’accesso ai servizi abusivi derivanti dai procedimenti portati dai titolari dei diritti all’attenzione dell’AGCOM e delle parti interessate (intermediari) vengano trasmessi anche alla Procura della Repubblica di Roma, per l’avvio dell’azione penale sulla base delle norme di cui agli Artt. 171-ter e ss. L. 633/1941 (Art. 2.6 del DDL).
Sul medesimo tema del blocco dei contenuti illeciti messi a disposizione del pubblico dalle piattaforme digitali, il DDL AC-2679, oltre a prevedere che l’ordine di oscuramento possa riguardare sia il DNS che l’indirizzo IP (Art. 5), consente l’adozione da parte dell’AGCOM di provvedimenti cautelari abbreviati, inaudita altera parte, in linea con quelli contenuti nell’Art. 9-bis della sopra ricordata Delibera AGCOM del 16 ottobre 2018, n. 490/18/CONS[11].
Anche la proposta di legge dell’on. Zanella contempla la trasmissione degli atti all’A.G., oltre che relativamente all’esito delle azioni svolte dall’AGCOM nella disabilitazione dell’accesso ai contenuti abusivi, pure in riferimento a ogni ulteriore dato o informazione che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei servizi abusivi (Art. 5.6). Infine, in questo stesso articolato, è presente una disposizione dedicata ai gestori delle reti sociali telematiche verso i quali viene imposto l’obbligo di rimozione dei contenuti abusivamente caricati in violazione dei diritti d’autore, avuto riguardo ai contenuti, alle pagine internet e alle applicazioni già scaricate dagli utenti.
Conclusioni
Si tratta, come emerge da questo sommario esame delle proposte di legge sulla tutela del diritto d’autore, di un coacervo di norme relativamente alle quali le Commissioni Parlamentare dovranno svolgere un’importante opera di selezione e di coordinamento che potrebbe richiedere tempi non brevi, nonostante l’urgenza di disciplinare urgentemente questo segmento della proprietà intellettuale.
Note
- Nel corso della presentazione e discussione delle tre proposte di legge è stato chiesto che venga abbinato alle proposte di legge in argomento anche quella presentata dall’on. Liuzzi AC-574 che essendo stata assegnata alla sola Commissione Cultura deve a tal fine essere richiesta l’autorizzazione anche alla Commissione Trasporti.↑
- Nel settore del diritto penale si sono dimostrate più volte efficaci le azioni di sequestro preventivo attuate dai G.I.P. o dai pubblici ministeri in caso di urgenza e con successiva convalida, previste dall’art. 321 del c.p.p.. Fra i molti casi che vengono portati all’attenzione del pubblico, ricordiamo l’operazione condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha portato nel mese di novembre 2020 all’oscuramento di 700 siti web e di 300 portali di IPTV illegali. ↑
- La proposta di legge AC-1357 del 9 novembre 2018 è stata presentata dall’On.le Butti con il titolo “Disposizioni per il contrasto dell’illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d’autore e connessi”. La proposta di legge AC- 2188 del 16 ottobre 2019 di iniziativa del Deputato Capitanio + 67 con la rubrica: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. La proposta di legge AC-2679 di iniziativa dei Deputati Zanella e Pettarin del 25 settembre 2020 reca: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”. I due più recenti progetti di legge hanno q1uindi il medesimo titolo, pur essendo di contenuto diverso, come si vedrà nel presente elaborato.↑
- Avuto riguardo alla norma modificativa del TULPS si osserva che il Garante per la Tutela dei Dati Personali non risulta avere ad oggi deliberato le modalità di attuazione relative alla conservazione delle riprese effettuate nelle sale. Per un approfondimento del tema: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/film-pirata-nuove-regole-contro-il-camcording-ma-ancora-non-basta/ ↑
- Sentenza TCF vs. Newzbin BT EWCH 1981 del 28 luglio 2011, raggiungibile qui: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/1981.html ↑
- L’ordine dell’EWHC (Chancery Division) – [2017] EWHC 480 (Cb) emesso il 13 marzo 2017 costituisce il pattern su cui si sono snodati numerosi provvedimenti azionati da FAPL contro i fornitori dei servizi di connettività che davano accesso ai servizi on-line di ritrasmissione abusiva delle partite di calcio i cui diritti appartengono a tale Associazione. ↑
- La decisione (giudice Anna Bellesi) fa esplicito riferimento avuto riguardo alla legittimità del blocco al par. 52 della Sentenza della Corte di Giustizia C-14/12 Constantin Film c. Telekabel. Di analogo tenore, circa gli obblighi di blocco, sono le sentenze L’Oreal (C-324/09) e Scarlet Extended (C-70/10 quest’ultima con divieto di imporre misure di filtraggio agli ISP). ↑
- https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-d-autore/ ↑
- https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-service-act-e-revisione-direttiva-ecommerce-una-coniugazione-possibile/ ↑
- L’art. 8, n. 2 lett. b) della L. 248/00 pone parte del ricavato delle sanzioni amministrative a favore della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. ↑
- https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=12536311&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document ↑