In un caso affatto singolare, quello di un indagato che aveva riprodotto un’opera televisiva della RAI per poi immetterne in rete alcuni brani per scopo di lucro, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un unico punto, quello relativo alla giurisdizione del giudice italiano a decidere su una fattispecie criminosa che l’imputato, condannato in primo grado e in appello dai giudici delle Corti di Salerno, aveva commesso in un altro paese dell’Unione Europea, la Francia, danneggiando il titolare dei diritti situato in Italia.
Con la sentenza in questione, pubblicata il 9 febbraio 2021, i giudici, ritenendo assorbito ogni altro motivo di legittimità sollevato nell’atto di impugnazione, ha annullato senza rinvio la sentenza dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato.
La stessa Corte, rilevando la sussistenza di un vizio di motivazione delle sentenze di prime cure circa l’attribuzione della giurisdizione del giudice italiano a decidere su una violazione commessa via internet in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia, ha rinviato la causa al giudice civile per le nuove statuizioni civili, essendo state quindi le precedenti annullate.
Il nodo centrale del provvedimento
Il nodo centrale che viene posto da questo provvedimento giudiziale è – almeno apparentemente – quello che riguarda la possibilità per un giudice penale nazionale di giudicare un caso di violazione del diritto d’autore commesso attraverso un personal computer situato in Francia, facendo uso di un sito web (un blog) collocato in tale Stato ma visibile nel territorio italiano ove risiede il titolare dei diritti d’autore. Il tribunale di legittimità, ha quindi stabilito che, poiché la norma di cui all’art. 171-ter, comma 2 lett. a-bis) L. 633/1941 configurerebbe un reato di “mera condotta” (o di azione), prescindendosi in esso dalla produzione dell’evento, non possa trovare applicazione il secondo comma dell’art. 6 del codice penale il quale considera il reato come avvenuto nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è avvenuta in tutto in parte, ovvero in esso si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione. Ove il cittadino italiano si trovi all’estero e ivi commetta un reato previsto come tale dalla legge italiana dovrebbe essere giudicato (fuori da casi di cui agli Artt. 7 – 10 del codice penale) in tale paese.
La laconica affermazione dell’inapplicabilità dell’Art. 6 del codice penale ai reati di cui all’art. 171-ter L.D.A., derivante da una lettura cursoria del provvedimento in questione, è stata da taluni interpretata come una declaratoria di negazione della giurisdizione del giudice italiano per le violazioni del diritto d’autore il cui evento (la violazione dei diritti esclusivi dell’autore / produttore), pur essendo causata da un soggetto agente da uno stato unionista, si determini nel nostro paese, ponendo in tal modo in forse un’efficace tutela penale delle opere dell’ingegno a fronte di violazioni assai più gravi di quelle contestate all’indagato del processo in argomento.
In realtà, la fattispecie sottoposta al giudizio della Cassazione di cui oggi ci occupiamo presenta aspetti assai peculiari – almeno sotto il profilo della prospettazione dei fatti offerti dalla narrativa – in quanto, secondo quanto riassume l’estensore nella motivazione e nell’illustrazione dei fatti prospettati dalla difesa dell’indagato, si sarebbe trattato di un atto di comunicazione al pubblico limitato a parti di una singola opera, la quale non sarebbe stata riprodotta dall’agente, essendo essa già disponibile sulla rete, oltre a essere stata pubblicata sul sito web dell’indagato, situato in Francia, sarebbe stato messo a disposizione del pubblico per fini di “discussione”. Inoltre, non vi sarebbe la prova della sussistenza di un “lucro” voluto dolosamente dall’indagato, in quanto i “banner” presenti sul blog oggetto delle indagini avrebbero potuto essere “predefiniti” da terzi, senza l’evidenza di un effettivo incasso del loro ritorno economico da parte dell’imputato[1].
Fatte queste sommarie precisazioni circa l’ambito particolare in cui si collocherebbe la vicenda giunta fino ai massimi gradi della giustizia italiana, può essere utile riprendere in questo contesto il tema dell’ampiezza e dell’eventuale valore vincolante del giudicato in argomento che, pur rappresentando un precedente isolato in materia, merita di non essere trascurato soprattutto in vista di futuri arresti sul medesimo punto di diritto.
Violazione del diritto d’autore: reato di “mera condotta” o di “evento”?
Va in primo luogo stabilito se, e in quale misura, la violazione del D.A. di cui all’art. 171-ter L. 633/1941 possa essere effettivamente considerato – quando ne ricorrano tutte le condizioni stabilite dalla legge – cioè nei casi in cui la lesione causata dagli atti di riproduzione dei contenuti e dalla susseguente messa a disposizione del pubblico del loro contenuto per scopo di lucro – come un reato di “mera condotta” e non un reato di “evento”.
La differenza che sussiste fra le due tipologie di reato sopra richiamate è bene illustrata in un caso di scuola oggetto di richiamo nel medesimo periodo della sentenza in oggetto da parte della Corte di Cassazione (Sent. 21190/2021, Sez. VII, del 2 febbraio 2021) la quale ha ricordato che il reato di percosse è reato di “mera condotta” quando provochi nel soggetto passivo solo una sensazione fisica di dolore, ma qualora la violenza fisica produca conseguenze patologiche, allora si è in presenza di un “reato di evento”. L’esempio ci pare illuminante anche per comprendere il nostro caso.
Nelle violazioni dei diritti d’autore che incidono sul patrimonio delle imprese e sulla stessa sussistenza di un comparto industriale, come accade con gli atti di pirateria commessi su scala commerciale, risulta difficile porre in dubbio la ricorrenza di un “reato di evento”. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, è ricca di casi in cui si è proceduto in Italia con il sequestro preventivo penale di siti web situati all’estero e gestiti da cittadini stranieri.
Il precedente di The Pirate Bay
Se facciamo riferimento alle fattispecie più emblematiche che hanno segnato la tutela del D.A. in Italia, il decreto del GIP di Bergamo in data 1° agosto 2008 nel caso The Pirate Bay ha affrontato l’aspetto della “ultraterritorialità” del provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. che è andato a toccare un sito collocato in Svezia. Su questo punto le critiche che si erano appuntate sull’efficacia della decisione del giudice penale italiano nei confronti di indagati che si trovavano all’estero è andata a cozzare con un principio da tempo entrato a fare parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione[2], la quale ha interpretato la norma dell’art. 6, secondo comma, del Codice Penale nel senso che “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando su di essa si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, l’azione o l’omissione, ovvero l’evento che ne sia conseguenza. La cosiddetta teoria dell’ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui si sia verificato l’evento”[3].
Alla luce di quanto precede, sul punto della giurisdizione del giudice nazionale in materia di violazioni online commesse all’estero, la questione appare ora molto più chiara e meno certi appaiono i dettami della decisione in oggetto.
Circa l’applicazione delle norme di cui all’art. 171-ter n. 2 lett. a-bis) LDA e dell’art. 171 lett. a-bis) LDA. riguardanti la immissione abusiva in rete di opere protette va subito detta che essa è vietata e, di conseguenza, è sanzionata sia che sussista lo “scopo di lucro” (nel qual caso si applica la norma per prima sopra indicata), che nell’ipotesi di azione volta al semplice fine di porla a disposizione del pubblico illecitamente.
Questi principi sono espressi con nitidezza dal sopra citato decreto del GIP di Bergamo, il quale scrive testualmente: “Poiché, dunque, il sito è strettamente e ontologicamente funzionale alla consumazione dei reati ascrivibili ai singoli utenti – e comunque pubblicizza, promuove, consente e favorisce la condivisione di opere coperte da copyright di fatto propagandole ad un numero indeterminato ed illimitato di destinatari la sua creazione, organizzazione e gestione non solo assume rilievo penale per sé sola, ma integra una forma di concorso degli indagati nei reati ex art. 171 e 171 ter commessi dai singoli utenti, ovunque essi si trovino. Pacifico è il fine di lucro ascrivibile agli indagati stessi, costituendone indici sintomatici, segnatamente, l’espressa previsione di sanzioni economiche agli utenti medesimi qualora disattendano le citate condizioni, e l’ampio, articolato sfruttamento della pubblicità sulle pagine del sito”.
A tale proposito, il dubbio che la violazione sia stata commessa a “scopo di lucro” per effetto della presenza di pubblicità a pagamento sul sito discende sia da una lettura comparata del decreto in oggetto con quello della sentenza resa dalla Suprema Corte nella Sent. 49437/09 ricordata in precedenza.
Sulla questione della giurisdizione del giudice penale sulle violazioni commesse per il tramite delle reti di comunicazione elettronica si è peraltro già da tempo espressa – avuto riguardo a un altro reato di “mera condotta”, la diffamazione – la stessa Corte di Cassazione nella storica decisione Dulberg (Sent. 27 dicembre 2000, Sez. V), con cui essa attribuì al giudice del luogo ove il soggetto diffamato aveva preso conoscenza dell’offesa all’onore e alla reputazione la competenza a giudicare il reo della diffamazione on-line. In tale arresto, la Cassazione precisa che “… la diffamazione è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di un evento non fisico (…), consistente nella percezione del terzo (rectius dei terzi) dell’espressione offensiva”[4].
La Corte conclude così sul medesimo punto: “Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte dei soggetti “terzi” rispetto all’agente e alla persona offesa.” Non dissimilmente, la violazione dei diritti d’autore e la consumazione del reato avvengono quando la persona offesa subisce il depauperamento del valore della propria opera e, contestualmente, si genera il lucro per il soggetto agente.
La sentenza della Corte di Giustizia Ue
Sulla necessità di ampliare e non di restringere l’ambito della giurisdizione del giudice nazionale nei casi di responsabilità civile e commerciale derivanti dalle violazioni della proprietà intellettuale si è pronunciata la Grande Sezione della Corte di Giustizia con la sentenza del 17 ottobre 2017, decidendo la causa C-194/16 che verteva sulla competenza giurisdizionale dei giudici civili per il risarcimento del danno derivante da illeciti commessi per il tramite della rete[5].
La Corte dell’UE ha stabilito che l’interpretazione delle disposizioni comunitarie vigenti conduce all’identificazione della competenza del giudice dello Stato Membro nel quale la persona fisica o giuridica ha il centro dei propri interessi sia per le domande di rettifica o di rimozione dei contenuti illeciti, che per quelle di risarcimento totale del danno. La Corte di Giustizia, nel contesto specifico di illeciti commessi via internet, ha offerto un’interpretazione peculiare dell’art. 7, punto 2, del Regolamento 1215/2012, il quale stabilisce che in caso di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata nell’UE, può essere convenuta di fronte al giudice del luogo in cui il fatto è avvenuto[6]. Lo stesso principio vale per le lesioni all’immagine della persona giuridica che, ove questa svolga la parte essenziale della propria attività economica in uno Stato diverso da quello in cui ha la sede legale, potrà fare riferimento al medesimo criterio di collegamento valevole per la persona fisica[7].
A conclusione di queste brevi note, possiamo affermare che la decisione che qui si commenta potrà essere in futuro riletta alla luce delle linee giurisprudenziali sopra ricordate, in casi che presentino l’effettiva connotazione di gravità cui la normativa dell’art. 171-ter Legge Autore si rivolge.
Note
- Su questo aspetto riportiamo di seguito una interessante massima della Suprema Corte (Sez. III, Sent. 18 luglio 2018, n. 55009) che riguarda l’evento del danno nella configurazione dell’art. 171-ter LDA: “In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’ art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie”. ↑
- Sentenza della III Sezione della Cassazione Penale n. 49437/09 del 29 dicembre 2009 ↑
- http://www.privacy.it/cassaz20001227.html Pubblico Ministero, Cons. Antonello Mura ↑
- Con la Sent. 964/2011 della Cassazione Penale, I Sezione, in un caso di diffamazione on-line, i giudici hanno statuito che ai fini dell’individuazione del giudice competente “sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali ad esempio quello di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore” e che “non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia“. Per tali ragioni, ha concluso la Suprema Corte, “ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall’art. 8 del c.p.p., nè quella fissata dall’art. 9 comma 1 del c.p.p.” ma bisogna “fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 c.p.p., ossia al luogo di domicilio dell’imputato“. ↑
- Soggiungiamo che prima del pronunciamento della Corte di Giustizia di Strasburgo la c.d. Convenzione di Roma II (EU Regulation 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, aveva stabilito che in caso di delitti o di responsabilità aquiliana, la giurisdizione debba essere legata al locus delicti commissi, quindi al luogo ove si verifica l’evento dannoso. ↑
- La lettura di questa sentenza ci porta a rilevare che la sua valenza vincolante in tutta l’Unione Europea (in questo caso in materia civile), non si allinea con i precedenti giurisprudenziali italiani. Infatti, non si discosta dal principio volto a mantenere la giurisdizione del giudice nazionale la sentenza della Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite del 13 ottobre 2009, n. 21661, la quale, facendo riferimento alle fattispecie di atti diffamatori comunicati a mezzo della televisione (come pure via internet), ha stabilito che la competenza civile in materia di risarcimento del danno derivante da tali illeciti debba ricercarsi nel luogo di residenza della persona offesa, anziché nel luogo di consumazione del reato, in quanto la persona offesa in tale sede “sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche”. ↑
- Non di minore interesse nel nostro caso, assume la sentenza resa dalla IV Sezione della Corte di Giustizia nel caso C-441/31, deciso sulla base del Regolamento 44/2001, fra Pez Hejuduk e la EnergieAgentur.NRW GmbH, con sentenza del 22 gennaio 2015. In tale arresto, la Corte ha statuito che l’Art. 5(3) del Reg. 44/2001 del Consiglio in data 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene. ↑