online news act

Diritto d’autore, il Canada verso nuove tutele per i giornali online: il confronto con Francia e Italia

Suddivisione equa dei ricavi pubblicitari; strumenti di negoziazione collettiva; tutele per l’indipendenza delle testate a fronte della forza delle big tech; sostegno allo sviluppo di contenuti nazionali. Sono alcuni degli obiettivi dell’Online News Act, al voto in Canada. Il confronto con quanto fatto in Italia e Francia

Pubblicato il 17 Giu 2022

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

giornali intelligenza artificiale

Con 207 voti favorevoli e 116 contrari, il 31 maggio 2022 la House of Commons del Parlamento canadese ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge C-18 recante “Norme che disciplinano il comportamento delle piattaforme digitali che rendono disponibili al pubblico contenuti informativi”, detto per brevità “Online News Act”, una proposta di legge presentata il 5 aprile 2022 all’esame dell’organo legislativo dall’On.le Pablo Rodríguez del partito Liberale[1].

Giornali e piattaforme digitali, verso nuove tutele per l’editoria

Come si è arrivati alle disposizioni dell’Online News Act

La normativa, che si snoda in 93 articoli, presenta una serie di disposizioni che, secondo i suoi sostenitori, sono necessarie per sostenere il sistema informativo del paese che ha visto diminuire – dal 2010 ad oggi – un terzo dei giornalisti impiegati dalle testate operanti sul territorio. Questo fatto, aggravato dalla recente pandemia Covid-19, ha visto decrescere anche gli introiti pubblicitari del settore dal momento che i lettori, per ragioni di risparmio, si rivolgono sempre di più alla lettura delle notizie attraverso l’accesso alle piattaforme online che oltretutto aggregano e offrono le informazioni dei quotidiani in maniera efficiente ed innovativa.

In tal modo, circa l’80% degli investimenti pubblicitari vengono diretti alle principali piattaforme digitali presenti sul mercato canadese, circostanza che, assommata alla crisi del settore dei giornali, nel corso dell’anno 2021 ha spinto il Governo canadese a valutare le scelte da adottare per fare sì che i ricavi dei gestori dei maggiori siti web che riprendono le notizie delle pubblicazioni di informazione (fra cui Google e Facebook) venissero più equamente suddivisi con gli autori e con gli stakeholders, così come in precedenza era avvenuto in Francia e in Australia.

Sulla base delle risultanze emerse da una consultazione pubblica condotta nel 2021 dal Ministero della Cultura (Canadian Heritage) e da altri organismi statuali, si era pensato da parte del Governo canadese di creare un codice di regole vincolanti per gli operatori del settore dei media e dei prestatori di servizi on-line sostenuto da decisioni arbitrali in grado di determinare l’equa remunerazione dovuta dalle piattaforme digitali ai soggetti che creano e mettono a disposizione del pubblico le notizie, rendendo altresì obbligatori taluni contributi finanziari posti a carico dei gestori delle piattaforme digitali, da distribuirsi tramite un fondo indipendente appositamente istituito, così come già avviene oggi in Canada nell’ambito del sistema radiotelevisivo.

Dall’esito della consultazione pubblica è stato quindi appurato che lo sbilanciamento fra la forza negoziale dei giornali e delle piattaforme digitali, a tutto vantaggio delle seconde, il che renderebbe necessaria – secondo molti – l’adozione di sistemi di determinazione arbitrale dei compensi dovuti agli editori, mentre – ad opinione di altri – questa opzione risulterebbe poco conveniente per i piccoli operatori del sistema informativo dotati di scarse risorse e potere negoziale, spingendo poi i giganti del web a rescindere gli accordi in essere per la diffusione delle news online.

Gli obiettivi dell’Online News Act

Sulla scorta di queste riflessioni, è stato elaborato e presentato il disegno di legge che abbiamo sopra identificato, il quale si orienta verso una serie di obiettivi che si possono così riassumere nei temi principali:

  • Garantire una suddivisione equa dei ricavi pubblicitari fra le piattaforme digitali e i produttori di informazione;
  • Fornire strumenti di negoziazione collettiva ai produttori di cui sopra, riducendo al minimo l’interferenza governativa e consentendo il ricorso ai procedimenti arbitrali solo nelle situazioni in cui si renda impossibile un accordo a seguito di trattative fra privati;
  • Fare sì che la forza delle grandi piattaforme di incidere sulle decisioni dei contraenti circa la suddivisione dei ricavi fra piattaforme ed editori non possa avere ricadute negative sull’indipendenza delle testate e sulla libertà di espressione dei giornalisti;
  • Fornire nuova linfa vitale al settore informativo, conferendo – al medesimo tempo – un sostegno adeguato allo sviluppo di contenuti nazionali, regionali e locali, nel rispetto dei principi di diversità di lingua, di razza, di religione, di opinioni, di sesso e di valori umani;
  • Definire il ruolo dell’ente che assumerà la veste di regolatore del sistema in Canada, cioè la CRTC (Canadian Radio-Television-Telecommunication Commission).

Le critiche alla proposta

Questa proposta di legge, fortemente voluta dai Liberali, non ha mancato di suscitare critiche da parte dei sostenitori delle grandi piattaforme digitali i quali, oltre a ricordare che l’80% della popolazione canadese acquisisce le notizie da una grande varietà di fonti (siti online, applicazioni, newsletter, aggregatori, social media, stampa e televisione), sollevano obiezioni sul fatto che il sistema di finanziamento esteso alle piccole imprese che operano nel settore delle comunicazioni di cronaca e informazione, abbasserebbe il livello qualitativo dei contenuti.

Molti dei contenuti informativi, infatti, potrebbero essere veicolati anche da parte di soggetti che sono fonte di disinformazione o di propaganda, alterando altresì il posizionamento nelle ricerche online delle testate più affidabili, a favore di fonti meno affidabili, a scapito quindi di quelle che offrono informazioni accurate e pertinenti, traducendo il contributo delle piattaforme in una “link tax” che viola la logica del corretto funzionamento dei motori di ricerca, conferendo inoltre agli enti regolatori nominati dal Governo un potere eccedente le loro prerogative di neutralità e indipendenza.

Questa breve illustrazione di quanto accade in questi giorni in Canada avuto riguardo a piattaforme digitali ed editori di giornali, ci pare utile collegare e confrontare la sintesi del contenuto della proposta di legge dei Liberal canadesi con quanto è stato fatto per risolvere il problema dapprima in Francia e più di recente in Italia con l’approvazione del D. Lgsl. 177/2021 in vigore dal 12 dicembre 2021[2].

Cosa accade nel nostro Paese

Nel nostro paese le piattaforme digitali che mettono a disposizione online le pubblicazioni di carattere giornalistico sono già tenute a riconoscere agli editori, questi ultimi in qualità di titolari del diritto esclusivo di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico dei contenuti pubblicati, un “equo compenso” per tali sfruttamenti. Tale somma deve essere riconosciuta per le utilizzazioni previste dalla norma che siano avvenute entro precisi limiti temporali (due anni dalla prima pubblicazione).

Infatti, l’Art. 43-bis della L. 633/1941, introdotto sulla base delle norme comunitarie europee, dispone che la trattativa sui contratti per l’utilizzazione dei diritti sui contenuti informativi di terzi resi disponibili dalle piattaforme digitali venga condotta tra i prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e di rassegne stampa, e gli editori “tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8”.

Tale ultima previsione (quella del comma 8) fa riferimento al regolamento che l’Agcom deve emanare (nei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, termine già da tempo spirato) per la determinazione dell’equo compenso spettante agli editori, tenendo conto “tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori” (…) e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari”.

Non dissimilmente da quanto previsto dalla normativa in vigore da tempo in Francia, quindi, anche il nostro legislatore ha stabilito alcuni criteri che debbono informare la determinazione dell’equo compenso spettante agli editori i quali, sempre ferma la possibilità di adire l’autorità giudiziaria competente, possono interrompere le eventuali trattive in corso con i prestatori di servizi digitali on-line ove non trovino una soluzione per essi conveniente.

Infatti, recita la norma: “se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l’Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento (…), quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso”.

Nel caso in cui, a seguito di quanto stabilito dall’Agcom circa la misura dell’equo compenso dovuto dalla piattaforma digitale X all’editore Y, non si addivenisse alla stipula del relativo contratto per volontà di uno dei soggetti contraenti, ciascuna di tali parti potrà adire le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso i tribunali italiani in base al D. Lgsl. 168/2003, per esperire l’azione volta ad accertare l’abuso di dipendenza economica prevista dall’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

Ai fini dell’analisi delle informazioni necessarie a valutare correttamente l’equo compenso spettante agli editori, i fornitori di servizi (al pari degli enti ad essi assimilati, quali le imprese di media monitoring e di rassegna stampa) devono mettere a disposizione delle parti o dell’AGCOM, a loro richiesta, ogni dato idoneo allo scopo sopra precisato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sulle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario trattate di volta in volta.

Per il caso di rifiuto o di omissione nella fornitura dei dati richiesti, nei trenta giorni dalla domanda, l’Agcom applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria non suscettibile di riduzione ex lege 689/1981 (Art. 16) nella misura massima dell’1% del fatturato dell’ultimo esercizio dell’impresa resasi responsabile dell’omissione.

Questa procedura, una volta che si sarà data implementazione al regolamento AGCOM, che in base a quanto si apprende dal comunicato stampa pubblicato il 16 giugno 2022  risulta essere nella fase dell’avvio della relativa consultazione pubblica (Delibera AGCOM 195/22/CONS del 15 giugno 2022),, dovrebbe garantire il raggiungimento di molti degli obiettivi che abbiamo visto essere l’oggetto delle norme in corso di esame al Parlamento del Canada, così come si sta verificando in molti paesi europei dopo il varo della Direttiva EU/790/2019 (Direttiva Digital Single Market) che viene ora implementata nelle sue disposizioni in tema di giornali e piattaforme digitali da parte di numerosi stati.

Oltre all’equo compenso spettante agli editori cui abbiamo fatto cenno, in Italia la normativa dell’Art. 43-bis Legge Autore contempla specificamente che gli autori degli articoli oggetto di pubblicazione online hanno titolo a percepire una parte delle somme a tale titolo ricevute dagli editori, in una misura compresa fra il due e il cinque per cento del ricavato, percentuale che sarà di volta in volta negoziata dagli editori con i lavoratori autonomi e che potrà essere invece oggetto di accordi collettivi per quanto riguarda i lavoratori subordinati[3].

Conclusioni

Ci troviamo in conclusione di fronte a un’altra ineludibile vicenda che vede contrapposti gli interessi dei titolari dei diritti, inclusi gli autori, a quelli dei giganti del web che occupano da lungo tempo una posizione di crescente dominio nelle aree della distribuzione dei contenuti e della raccolta delle fonti derivanti dalla pubblicità. Ancora una volta è compito del legislatore, ma dovrebbe essere l’oggetto di complessi trattati internazionali, trovare il punto di equilibrio fra le posizioni delle parti che progressivamente vede i secondi crescere inesorabilmente e i primi divenire vassalli dei primi in un sistema che non promette soluzioni a breve termine che facciano sperare a una crescita coerente del comparto dei giganti del web e quello dei titolari dei diritti.

  1. Questo il testo del Decreto 177/2021 https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/decreto-legislativo-8-novembre-2021-n-177-recepimento-della-direttiva-ue-2019789-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-17-aprile-2019/
  2. La previsione di nuove disposizioni volte a riconoscere anche agli autori oltre che ai produttori di contenuti un’equa remunerazione è infatti estesa ad essi nell’ambito del testo del D. Lgsl. 177/2021 sopra ricordato, ma una tale previsione – riferita agli autori di opere protette – trova radici profonde già nell’ambito delle norme comunitarie dell’Unione Europea che ha dato vita a una forma di corrispettivo di natura retributiva e, in taluni casi, risarcitoria della rinuncia a taluni diritti esclusivi, che trovano un nitido punto di riferimento già nell’art. 5.2 della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettroniche.Nel sintetizzare in poche parole storia di questa delicata materia, possiamo affermare che il primo documento ufficiale comunitario che contempli il riferimento all’“equo compenso” è rappresentato dal Libro Verde della Commissione Europea del 1988 sul Diritto d’Autore, il quale costituisce anche il primo tentativo di armonizzazione delle esistenti norme sul noleggio e sul prestito che erano state introdotte in alcuni Paesi dell’Unione Europea sulla scorta delle disposizioni da tempo vigenti nei Paesi scandinavi (le prime, risalenti al 1946).Durante le audizioni che precedettero i lavori preparatori della Direttiva sul noleggio e sul prestito, si osservò come fosse necessario trattare unitariamente diritto di noleggio e diritto di prestito, giacché il diritto di prestito pubblico integra il diritto di noleggio e, di converso, quest’ultimo deve essere disciplinato congiuntamente con il diritto di prestito per evitare che il crescente ricorso al prestito pubblico di opere potesse avere ripercussioni negative sul settore commerciale del noleggio.Alla luce delle esigenze sopra delineate, è stata approvata la Direttiva 92/100/CE del 19 novembre 1992. Nei suoi “Recital” viene data evidenza alla necessità della tutela del noleggio e del prestito delle opere, in quanto tali forme di utilizzazione andavano acquisendo crescente importanza (c. 4), fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità (c. 5).

    A tale scopo, la Direttiva ha inteso introdurre un regime di tutela che assicuri che almeno gli autori (…) ricevano un’irrinunciabile equa remunerazione (c. 14) che “può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento all’atto della stipulazione del contratto o successivamente” (c. 15).

    Ulteriori interventi normativi e, in particolare, la sentenza c.d. “Reprobel” (Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) del 12 novembre 2015 nella causa C‑572/13, hanno definito l’ambito di applicazione dell’equo compenso identificando le fattispecie in cui agli autori compete un’equa remunerazione da editori e produttori per il loro contributo creativo. Con la Direttiva DSM il novero dei casi previsti dalla legge si è notevolmente accresciuto e sviluppato anche con la previsione di facoltà di recesso dai contratti non più economicamente convenienti per gli autori.

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