Pur con colpevole ritardo rispetto al panorama normativo esistente in altri Paesi tecnologicamente all’avanguardia, il progetto di riforma realizzato dall’Unione europea in materia di mercato digitale e servizi tecnologici segna una decisa svolta verso una precisa strategia di sovranità digitale.
Super potenza normativa, l’Europa
L’Unione europea, infatti, intende affermare il proprio approccio regolatorio su scala globale nella veste di credibile alternativa “superpotenza normativa” al modello “tecno-autoritario” cinese e al modello di “capitalismo di sorveglianza” statunitense che emerge nella configurazione “tripolare” di Internet, come, appunto, si evince dalla “ratio” su cui si fonda il “pacchetto” di riforme costituito dal Digital Services Act e Digital Markets Act, al pari della Direttiva UE “Copyright” 2019/790 e della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali (cd. GDPR) e in materia di Intelligenza Artificiale.
Un fronte su cui l’Europa sembra volere accelerare. Ha raggiunto infatti la scorsa settimana un accordo tra Parlamento e Consiglio UE sul DMA su un testo, che ora quindi non dovrebbe cambiare significativamente per l’approvazione finale prevista entro il 2023.
Abbiamo così una nuova legge sulla concorrenza digitale, ponendo le basi giuridiche per l’introduzione di un concreto modello regolatorio che mira a erodere il dominio tecnologico delle grandi imprese “high-tech”, oggi operanti come incontrastati giganti digitali in regime di strapotere monopolistico.
Il Digital markets Act
La nuova riforma, ratificata in sede di accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio prende appunto le mosse dalla versione normativa del “Digital Markets Act” (DMA) e rientra nella complessiva strategia di regolamentazione europea dalla portata applicativa globale che l’Unione intende promuovere come radicale intervento normativo ex ante, ad integrazione dell’accertamento ex post di condotte antitrust, per cercare di stimolare lo sviluppo sostenibile del mercato digitale nell’ambito di un ecosistema aperto e concorrenziale senza subire distorsioni di alcuna sorta a causa dell’attuale concentrazione di potere esercitato dai cd. “Colossi del web”.
Accordo dell’UE sul Digital Markets Act: perché è notizia importante
Nell’annunciare il citato intervento, destinato a concludersi in via definitiva comunque non prima del 2023 – che però già sin da ora l’Ue ha presentato come uno dei più grandi sforzi legislativi mai realizzati – è stata sottolineata la necessità di garantire la concorrenza nel settore tecnologico, limitando il potere delle più grandi società digitali per consentire anche alle realtà imprenditoriali più piccole di competere con le cd. “Big-tech” mediante una proficua interoperabilità tra i servizi offerti sul mercato e fruibili dagli utenti.
A tal fine, la disciplina introdotta dal DMA, oggetto di inevitabili critiche da parte delle grandi aziende tecnologiche, che hanno persino indotto le autorità statunitensi a indirizzare una lettera al presidente USA Joe Biden per censurare una serie di possibili implicazioni “discriminatori” riscontrate – prevede l’imposizione, a pena di ingenti sanzioni irrogate dalla Commissione europea, di specifici obblighi alle società che rientrano nella categoria dei cd. “gatekeeper”, titolari di piattaforme, app o social network, ove dotate di una prefissata soglia di capitalizzazione di mercato (pari alla soglia di 75 miliardi), con almeno 45 milioni di utenti mensili.
In particolare, i “gatekeeper” hanno l’obbligo di rendere i propri servizi interoperabili, anche per consentire agli utenti di accedere ai dati generati mediante l’uso della piattaforma, fornendo altresì le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare verifiche sui messaggi pubblicitari sponsorizzati all’interno della piattaforma. Specularmente, i giganti tecnologici non possono prevedere trattamenti discriminatori nell’erogazione dei servizi prodotti, precludendo agli utenti il diritto di disinstallare software o applicazioni preinstallate.
La nuova disciplina europea configura la nozione di “gatekeeper”, come parametro applicativo utilizzato per delimitare l’ambito soggettivo di operatività della citata normativa, al fine di individuare, sulla base di specifici criteri enunciati dal legislatore, le piattaforme online di grandi dimensioni che “detengono una posizione economica forte; hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell’UE; occupano una forte posizione di intermediazione, nel senso che collegano un’ampia base di utenti a un gran numero di imprese detengono (o stanno per detenere) una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo”.
La ratio del DMA
L’intento del legislatore europeo è quello di contenere lo strapotere delle “Big-Tech” per consentire a tutte le imprese innovative e alle start-up tecnologiche di fruire delle nuove opportunità offerte dal mercato digitale operando nel settore senza il rischio di subire condizioni inique suscettibili di comprometterne il relativo sviluppo.
Al contempo, seguendo la “ratio” del citato intervento di riforma, per effetto della nuova disciplina europea sarà possibile garantire ai consumatori una più incisiva tutela grazie alla disponibilità di servizi digitali migliori e maggiormente fruibili nel mercato, con la possibilità di cambiare in qualsiasi momento i fornitori a condizioni più accessibili ed eque.
In altre parole, si vuole evitare che i gatekeeper possano consolidare, a proprio vantaggio, la concentrazione di potere monopolistico che attualmente detengono, ricorrendo a pratiche sleali a discapito degli utenti consumatori, nel rispetto di specifiche misure volte a “contrastare merci, servizi o contenuti illegali online, come un meccanismo che permette ai clienti di segnalare tali contenuti e consente alle piattaforme di collaborare con segnalatori attendibili”.
Sono, inoltre, stabilite apposite norme per garantire la tracciabilità degli utenti nei mercati online e per contribuire a identificare i venditori di merci illegali, nel rispetto di specifici standard di tutela in grado di assicurare la massima trasparenza delle piattaforme online, anche rispetto agli algoritmi utilizzati, tenuto conto di quanto stabilito da appositi codici di condotta da emanare al fine di formulare specifiche prescrizioni tecniche al fine di consentire alle imprese di conformarsi correttamente alle nuove norme vigenti.
I rischi
In realtà, malgrado gli sforzi che vanno nella chiara direzione di una progressiva affermazione della propria sovranità digitale come obiettivo prioritario che l’Unione europea intende realizzare, il “gap” esistente sembra irrecuperabile a fronte di una velocità tecnologica sempre più rapida che rafforza il primato delle attuali “Big-Tech”: è significativo, in tal senso, che più del 90% dei dati provenienti dall’Occidente sia ospitato e custodito negli Stati Uniti d’America, a causa della mancanza di server europei, e solo di recente l’Europa ha deciso di sviluppare il progetto Gaia-X, come propria infrastruttura proprietaria per controllarne la relativa gestione.
In altre parole, l’intervento di riforma – che comunque richiederà tempo per la sua effettiva applicazione nella concreta prassi – difficilmente riuscirà a garantire una sana ed effettiva competitività tra le imprese, contenendo nel breve periodo il dominio delle “Big-Tech”, presumibilmente ancora in grado di conservare il proprio potere di mercato, in condizioni di intaccato regime monopolistico.
Allo stato attuale, quindi, esiste il rischio di una preoccupante condizione di dipendenza tecnologica del “vecchio continente” dallo strapotere dei “giganti digitali”, da cui discendono insidiose forme di “neocolonialismo digitale”, in presenza di un preoccupante ritardo infrastrutturale e cognitivo che si registra a “macchia di leopardo” all’interno degli Stati membri Ue, ulteriormente aggravato da un diffuso scenario di vulnerabilità informatica privo di adeguati standard di sicurezza a fronte di insidiose “minacce ibride”, che si manifestano in frequenti attacchi hacker, interferenze di cyber-spionaggio e azioni di disturbo volte alla diffusione di campagne di disinformazione con l’intento di fuorviare e manipolare l’opinione pubblica.