La Direttiva Omnibus (Direttiva UE 2019/2161) rappresenta un ulteriore strumento del “New Deal for consumers”, con cui l’UE intende potenziare la protezione dei consumatori e armonizzare le legislazioni nazionali, cercando di tenere il passo con il continuo e veloce sviluppo delle nuove tecnologie.
Altre misure, come vedremo, sono in vista sul fronte europeo, e incrociano oltre alla tutela dei consumatori, anche il tema della necessaria modifica del sistema produttivo europeo nel segno del “Green Deal”.
Tanti nuovi diritti per i consumatori online: ecco il decreto a lungo atteso
Intanto, nel nostro Paese, il 2 aprile è entrato in vigore il decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, attuativo della Direttiva Omnibus, che se da un lato introduce nuove incombenze, dall’altro porta con sé anche nuove opportunità per le imprese, soprattutto per i venditori online che dovranno aggiornare le condizioni di vendita dei loro siti di e-commerce.
Tra le diverse novità vanno segnalate quelle in tema di sconti online (che si applicheranno dal 1° luglio 2023), obblighi informativi e condizioni generali dei marketplace e gestione delle recensioni.
Il nuovo impianto sanzionatorio
Considerevole anche il nuovo impianto sanzionatorio, che prevede l’innalzamento a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette e una nuova sanzione nel caso di “infrazioni diffuse” di rilevanza “unionale”, il cui massimo edittale viene previsto nel 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati Membri interessati dalla violazione o – laddove non siano disponibili informazioni sul fatturato – in 2 milioni di euro .
È stato inoltre previsto un aumento da 5mila euro a 50 mila euro della sanzione minima in caso di pubblicità scorretta (o occulta) destinata a un pubblico di minori.
Degna di nota anche la previsione di un nuovo “Private Enforcement” (art. 27, comma 15-bis del Codice del Consumo) che attribuisce ai consumatori lesi da pratiche commerciali sleali la possibilità – salvi gli altri rimedi disponibili – di adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Gli annunci di riduzione di prezzo
La specifica normativa in tema di sconti rappresenta una delle principali novità introdotte dalla Direttiva Omnibus – a cui il Decreto dedica l’intero articolo 17-bis che verrà integrato nel Codice del Consumo con il titolo “Annunci di riduzione di prezzo” – per consolidare la tutela dei consumatori, spesso vittime in passato di deprecabili condotte da parte dei marketers più spregiudicati, intenti ad approfittare del forte appeal esercitato dagli sconti e dalle promozioni sui consumatori.
La norma prevede che, in ogni annuncio di riduzione di prezzo, il professionista debba indicare il prezzo precedente e il prezzo attuale del prodotto. Per “prezzo precedente” deve intendersi il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti alla riduzione del prezzo: ad esempio, se il professionista aumenta il prezzo di un bene da 100 a 150 euro trenta giorni prima di applicare uno sconto su detto bene, il “prezzo precedente” deve essere 100 euro.
Tuttavia, qualora la riduzione di prezzo venga progressivamente incrementata in occasione di una singola campagna di vendita, il prezzo precedente a cui fare riferimento è lo stesso individuato in occasione della prima riduzione di prezzo: ad esempio, se un bene era precedentemente venduto a 100 euro e viene scontato a 50 euro per venti giorni, poi a 25 euro per i successivi quindici giorni e poi a 20 euro per ulteriori quindici giorni, l’indicazione di 100 euro come “prezzo precedente” non cambia in occasione degli sconti applicati progressivamente senza soluzione di continuità.
Le eccezioni
L’applicazione di detta regola subisce eccezioni laddove si riferisca a:
- prodotti agricoli e alimentari deperibili;
- prodotti che sono stati immessi sul mercato da un periodo inferiore di tempo, a patto però che il professionista indichi il periodo di tempo a cui il “prezzo precedente” fa riferimento;
- le vendite sottocosto (disciplinate dall’art. 15, comma 7, del D.lgs. n.114 del 1998).
L’applicazione dell’art. 17-bis comprende anche le vendite straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, del citato D.lgs. n. 114 del 1998, ossia le vendite di liquidazione, i saldi e le vendite promozionali quali il “Black Friday” e/o il “Cyber Monday”.
Va ricordato che, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell’art. 15, comma 5 del citato D.lgs. n. 114/1998, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve in ogni caso recare anche l’indicazione della percentuale di sconto applicata (tale obbligo non è specificamente previsto nella Direttiva Omnibus).
Sotto il profilo pratico, sarà necessaria l’implementazione di particolari plug-in in grado di mostrare in automatico sul sito di e-commerce (ad esempio nella scheda prodotto) il prezzo attuale di vendita e quello applicato nei 30 giorni antecedenti alla riduzione del prezzo.
In caso di violazione della suddetta norma, il Decreto attuativo prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098.
Il labile confine tra violazione delle norme sugli sconti e pratiche commerciali scorrette: il caso Yoox
Tuttavia, non può sfuggire come sia assai labile il confine tra una violazione della nuova specifica normativa in tema di annunci di sconto e una pratica commerciale scorretta (punibile con una sanzione amministrativa fino a 10 milioni di euro).
È evidente infatti che fornire informazioni ingannevoli sulle riduzioni di prezzo (ad esempio, indicando un prezzo precedente più alto di quello effettivamente applicato prima di una campagna promozionale) possa configurare una pratica commerciale scorretta: ciò è quanto ha recentemente sostenuto l’AGCM nel caso “Yoox” (piattaforma specializzata nella vendita di abbigliamento), nei cui confronti ha comminato una sanzione di ben 3,5 milioni (Provvedimento AGCM n. 30440 del 20 dicembre 2022).
Tra le condotte censurate a Yoox rileva proprio quella di aver prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati, inducendo i consumatori ad aderire alle proprie offerte online sulla base di detta falsa prospettazione.
L’AGCM ha in particolare accertato che, a seguito dei frequenti repricing, il prezzo finale scontato di alcuni prodotti – in occasione di particolari promozioni – risultava sostanzialmente analogo al prezzo effettivamente praticato nel periodo precedente la promozione, in quanto veniva modificato il prezzo di riferimento rispetto al quale veniva poi applicato lo sconto.
Le argomentazioni dell’AGCM costituiscono un decalogo delle regole che i professionisti devono seguire nella presentazione dei prezzi ai consumatori.
L’AGCM, nel soffermarsi sull’impatto che l’attuazione della Direttiva Omnibus avrà sulla specifica disciplina relativa alla comunicazione delle riduzioni di prezzo (nei principi sostanzialmente identica a quella applicata nel provvedimento in parola), ha affermato che il dettato normativo può servire a chiarire alcuni profili, ma non innoverà il quadro normativo preesistente che, sulla base del generale divieto di adottare pratiche ingannevoli con riferimento al prezzo, già impediva ai professionisti di compiere quelle attività.
I casi Kasanova, Galileo e Conforama
Nel solco del provvedimento appena richiamato, si innestano tre ulteriori provvedimenti gemelli dell’AGCM (Delibere AGCM nn. 30463-30464-30465 del 17 gennaio 2023, nei casi, Kasanova S.p.a.; Galileo S.p.A.; Conforama Italia S.p.a.)
I tre suddetti casi sono rilevanti in quanto elencano una serie di impegni – proposti dalle suddette società ed accolti dall’Autorità – che possono rappresentare punti di riferimento per le imprese in tema di indicazione delle riduzioni di prezzo e su cui possono fare affidamento come “best practices” validate dall’AGCM e come parametri per dimostrare, in ottica di accountability, di aver tenuto una condotta diligente per prevenire il verificarsi degli illeciti.
Da ultimo, va considerato che la Direttiva Omnibus (Articolo 6-bis, paragrafi da 3 a 5) offre agli Stati membri la possibilità di derogare alla norma generale in materia di riduzioni di prezzo nel caso di: (i) beni deperibili; (ii) beni che sono sul mercato da meno di 30 giorni; (iii) successive riduzioni di prezzo entro un periodo di 30 giorni.
Nella redazione delle condizioni generali di vendita dei siti di e-commerce è opportuno che il professionista tenga conto delle eventuali differenze normative qualora effettui vendite anche nei confronti di consumatori residenti al di fuori dei confini nazionali.
Obblighi informativi e condizioni generali dei marketplace
Quanto ai nuovi obblighi informativi, viene ampliato il set delle informazioni da fornire ai consumatori prima della conclusione di contratti, soprattutto per ciò che concerne i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Rileva in particolare l’obbligo di fornire ai consumatori il numero di telefono del professionista (prima andava fornito solo “ove disponibile”).
Il professionista deve, inoltre, specificare se il prezzo sia stato “personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato”.
Per quel che concerne i beni, i servizi digitali e i contenuti digitali, il professionista deve fornire un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità.
Relativamente ai beni con elementi digitali, i servizi digitali e i contenuti digitali, il professionista è tenuto a fornire le informazioni circa la funzionalità (ivi incluse le misure di protezione tecnica applicabili) e qualsiasi compatibilità e interoperabilità di cui sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza.
Con l’introduzione del nuovo articolo 49-bis (“Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online), il fornitore del mercato online deve ora fornire in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza anche le seguenti informazioni:
- A) informazioni generali sui principali parametri che determinano la classificazione (c.d. ranking) delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e sull’importanza di tali parametri rispetto ad altri parametri. La norma prevede anche che tali informazioni siano rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte;
- B) informazioni sulla qualifica della controparte contrattuale: va chiarito se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali attraverso il marketplace sia un professionista o un altro consumatore. La norma prevede espressamente che tale informazione deve basarsi sulla dichiarazione fatta dal terzo al titolare del marketplace, escludendo pertanto specifici obblighi di verifica da parte del titolare del marketplace. [1]
- C) informazioni sull’eventuale non applicazione dei diritti dei consumatori: qualora il terzo che offre beni o servizi o contenuti digitali non sia un professionista, occorre informare il consumatore del fatto che al contratto non si applicheranno i diritti dei consumatori;
- D) informazioni sulla ripartizione degli obblighi verso i consumatori: nel caso in cui, oltre al terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali, anche il titolare del marketplace assuma degli obblighi in relazione al contratto concluso dal consumatore, occorre che quest’ultimo sia informato sul modo in cui detti obblighi vengono ripartiti tra il terzo ed il titolare del marketplace, senza che ciò possa pregiudicare la responsabilità del fornitore del mercato online o del professionista terzo in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.
La gestione delle recensioni
Una delle principali finalità della nuova normativa è quella di colpire un’altra prassi distorta delle piattaforme, ossia la presenza di recensioni non genuine su cui i potenziali acquirenti fanno affidamento. In questo senso, il nuovo comma 5-bis dell’art. 22 del Codice del Consumo impone al professionista di rivelare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori i quali hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Nel successivo art. 23 del Codice del Consumo, vengono considerate ingannevoli le seguenti pratiche:
- “indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori”;
- “inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”.
È ragionevole ritenere che questo genere di informazioni debba essere indicato nelle condizioni generali di vendita del sito di e-commerce e nella sezione dove vengono pubblicate le recensioni. In questo modo l’utente potrà agevolmente sapere se sul sito vengono pubblicate recensioni verificate oppure no.
Nel caso si voglia presentare solo una selezione di recensioni positive (magari nella home page del sito), è raccomandabile indicare che si tratta di una selezione e, se del caso, inserire anche un link che rimanda l’utente a un’area del sito dove può visionare tutte le recensioni pubblicate dagli utenti. Non è invece lecito inviare le richieste di recensioni solo a utenti che si presume possano pubblicare un giudizio positivo, escludendo magari clienti che, non soddisfatti della esperienza di acquisto online, potrebbero esprimere un giudizio negativo.
Conclusioni
La Direttiva Omnibus è però solo una tappa (importante) del percorso tracciato in sede europea e si affianca ad altri provvedimenti integrativi delle norme consumeristiche, tra cui, ad esempio, la precedente Direttiva UE 2019/771 (attuata in Italia con il D.lgs. n. 170 del 4 novembre 2021 che ha fortemente integrato il Capo I del titolo III della Parte IV del Codice del Consumo) in tema di garanzie legali di conformità.
Sono inoltre all’orizzonte nuove proposte di legge che, oltre ad ampliare la tutela dei consumatori, mirano anche a modificare il sistema produttivo europeo nel segno del “Green Deal”: è recente infatti l’annuncio da parte della Commissione europea delle due proposte di regolamento “Net Zero Industry Act” e “Raw Materials Act”, aventi ad oggetto, rispettivamente, il diritto dei consumatori alla riparazione dei beni che diventerebbero “più facili ed economiche” (anche oltre il periodo legale di garanzia per smartphone, tablet, pc ed elettrodomestici) e un pacchetto di misure volte a garantire un approvvigionamento “sicuro, diversificato e sostenibile” delle cosiddette materie prime critiche.
Si prospettano quindi molte incisive novità ed è importante che le imprese siano pronte ad affrontare i cambiamenti in modo proattivo, adattandosi velocemente alle nuove situazioni.
Note
- Tale disposizione dovrà però coordinarsi con l’art. 30 (comma 2) del Reg. UE 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE, c.d. Digital Service Act o “DSA” (applicabile, salvo specifiche eccezioni, a partire dal 17 febbraio 2024). Tale norma prevede infatti che il fornitore di piattaforme online (marketplace in questo caso) debba compiere il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni fornite dal terzo professionista (chiamato “operatore commerciale” nella versione italiana del DSA) siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile o chiedendo al professionista di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. ↑