Con 159 voti favorevoli e 90 contrari, il Senato ha dato il via libera definitivo al ddl di conversione del decreto-legge n. 83, in materia di cultura e turismo (ddl n. 1563[1]), sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Tra i contenuti della legge, di interesse per il settore Web vi è il “tax credit per la digitalizzazione turistica”. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro.
Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative all’acquisto:
– di siti e portali web, inclusa l’ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile;
– di programmi informatici integrabili all’interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
– di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali; di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione;
– di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
– per le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– impianti wi-fi.
Anche le agenzie di viaggi e i tour operator incoming (ovvero solo quelli che portano turisti in Italia) potranno beneficiare per tre anni di un credito di imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti in digitalizzazione.
Un punto di particolare interesse, fatto presente anche in commissione[2] alla Camera dall’On. Antonio Palmieri, è che per tale articolo si applica appieno la legge n. 4/2004[3], meglio conosciuta come legge Stanca sull’accessibilità dei siti Web. Tale normativa in origine era applicata esclusivamente ai siti Web delle PA ma con un aggiornamento contenuto nell’art. 9 del DL 179/2012[4] (decreto crescita 2) è stata estesa a “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”.
Il credito d’imposta, essendo pertanto un’agevolazione, pone i beneficiari dell’obbligo di rispetto di tale normativa il che significa in sintesi:
– il contratto con il fornitore per lo sviluppo di servizi Web deve contenere espresso rifermimento al rispetto della legge 4/2004, pena nullità del contratto;
– lo sviluppo dei servizi Web deve essere conforme ai requisiti di cui al DM 20 marzo 2013 (decreto Profumo), ossia allo standard internazionale ISO/IEC 40500 (meglio conosciuto come W3C WCAG 2.0);
– l’agenzia per l’Italia Digitale (AgID) vigila nell’applicazione della normativa e chiunque identifichi siti Web oggetto di contributo non conformi può fare segnalazione formale (a seguito della quale il soggetto beneficiario deve adeguare il sito Web entro 90 giorni).
Tale applicazione della legge 4/2004, probabilmente non ipotizzata dal legislatore, è senz’altro un beneficio per l’accessibilità dei servizi Web erogati dalle strutture ricettive in quanto in ambito turistico è necessario, così come in altri settori, garantire la non discriminazione dell’utenza
[1] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44672_testi.htm
[2] https://twitter.com/antoniopalmieri/status/494003003805167616
[3] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4
[4] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179