Il settore del biologico è oggi disciplinato dal Reg. UE 2018/848 con il quale vengono regolamentati procedure e obblighi nell’ambito della produzione e commercializzazione dei prodotti, tra cui l’assoggettamento ai controlli da parte degli operatori anche al fine di prevenire fenomeni di contaminazione con alimenti convenzionali.
Vediamo dunque come inquadrare gli aspetti più rilevanti che riguardano il mercato online, partendo dall’analisi della normativa per delineare in concreto gli adempimenti e adeguare la compliance di un ecommerce food “bio”.
Vendita di prodotti biologici su internet: la disciplina di riferimento
Sul tema della vendita a distanza di alimenti bio la questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia UE (Sez. IX, 12/10/2017, n. 289 – Kamin c/ Zentrale), in rapporto all’eccezione prevista dall’art. 28 del vecchio Reg. (CE) 834/2007, al tempo in vigore, oggi trasfusa nell’art. 34 nel nuovo Regolamento UE 2018/848, la quale prevede che gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente (e dunque in presenza) al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica all’Autorità competente e dall’obbligo della certificazione, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.
La deroga sull’obbligatorietà della certificazione rappresenta dunque un’eccezione alla regola generale e, in tal senso, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – oggi MASAF – con nota n. 14017 del 20.06.2012 si era già espresso in precedenza chiarendo che la piattaforma commerciale non può essere considerata un luogo di magazzinaggio in diretta connessione con il punto di vendita e, pertanto, nel caso di negozio virtuale su Internet il luogo in cui i prodotti sono materialmente detenuti dall’operatore deve essere oggetto di controlli per l’agricoltura biologica.
Ciò è dovuto al fatto che i prodotti in vendita sono in genere materialmente stoccati nel punto di spedizione e vi è una fase tra il magazzinaggio e la consegna al consumatore finale che rende difficile considerare che i prodotti così venduti siano oggetto di una “vendita diretta” al consumatore.
Successivamente, proprio in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la suddetta pronuncia, il Ministero ha pertanto provveduto – con circolare n. 84614 del 28.11.2018 – a comunicare a tutti gli Organismi di Controllo e all’ICQRF che gli operatori che commercializzano prodotti biologici attraverso siti internet, sono tenuti a notificare la loro attività alle Autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e, contestualmente, ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo, rimasto invariato anche nel nuovo Reg. 848, applicato dal 1° gennaio 2022 a seguito di rinvio per l’emergenza pandemica.
Sono pertanto tenuti ad assoggettarsi ai controlli tutti gli operatori che effettuano commercio all’ingrosso di prodotti bio sfusi e/o confezionati, con o senza magazzinaggio, così come i distributori a marchio che commissionano e acquistano prodotti preparati da laboratori alimentari terzi, a loro volta certificati.
Nel caso dei grossisti e distributori di prodotti confezionati i controlli sono rivolti in particolare a verificare la congruenza tra acquisti e vendite, il carico/scarico di magazzino e la gestione fisica del prodotto in fase di stoccaggio. Ai fini del magazzinaggio dei prodotti confezionati all’origine non è richiesta una rigida separazione.
Il primo step: la notifica dell’attività nel settore bio all’Autorità competente
La notifica è il primo passo per accedere al sistema di controllo per il biologico. A tal fine è bene rivolgersi ad uno dei centri autorizzati della Regione di appartenenza dell’azienda richiedente, ovvero un Centro di Assistenza Agricola CAA (quali Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori; Confagricoltura, ecc.). Allo stesso tempo, sarà importante individuare già in questa fase l’Organismo di Controllo per la certificazione bio tra quelli autorizzati e indicati sul sito istituzionale del MASAF.
Tra i vari documenti necessari per l’apertura del fascicolo biologico presso il CAA andrà pertanto indicata l’attività svolta dall’azienda, che sia trasformazione, magazzinaggio, etichettatura, confezionamento o commercializzazione ed i locali dove ciascuna attività verrà svolta. Sarà altresì importante essere in possesso dei titoli di conduzione validi e registrati dell’unità operativa (es. laboratorio, stabilimento produttivo, negozio al dettaglio, ecc.) o del magazzino (ad es. contratto di affitto registrato, rogito, visure catastali, comodato, leasing registrato) dove vengono indicati gli estremi di registrazione ed i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto. I titoli di conduzione non sono necessari solo nel caso in cui l’azienda abbia come unica attività il commercio all’ingrosso senza nessuno stoccaggio e quindi senza magazzinaggio, con commercio all’ingrosso e importazione non necessitata di un centro aziendale o di titoli di conduzione che ne attestino la conduzione.
Nel caso in cui il richiedente si avvale della collaborazione di aziende terze per lo svolgimento di alcune attività (es.: magazzinaggio, confezionamento, produzione, ecc..) andranno indicati tutti i dati societari e operativi del terzista, specificando se la struttura utilizzata è di proprietà, in affitto o comodato al terzista stesso.
Un volta fornite tutte le informazioni necessarie il CAA procederà con la creazione della notifica bio e, verificata la correttezza delle stesse, chiuderà il procedimento con la notifica bio definitiva da presentare
La richiesta di certificazione: gli adempimenti ed i controlli
Una volta perfezionata la notifica dell’attività si apre la successiva fase che riguarda la domanda di certificazione vera e propria.
L’individuazione di un Organismo di Controllo tra quelli autorizzati dal MASAF, come visto, è un passaggio obbligato. L’OdC infatti assume un ruolo determinante, ovverosia quello di verificare e certificare il rispetto dei requisiti ed obblighi previsti dalla normativa di settore che regolamentano ciascuna fase della filiera di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti bio.
Una volta individuato l’OdC sarà necessario presentare presso il medesimo la documentazione per attivare la procedura (tra cui la formale richiesta di certificazione, elenco dei fornitori e subappaltatori e dichiarazione di impegno). Verrà quindi avviata una verifica ispettiva volta ad accertare la corretta applicazione e l’efficacia delle misure dichiarate dall’operatore unitamente a tutti i documenti dallo stesso forniti.
La valutazione riguarderà altresì l’idoneità delle strutture e la corretta gestione dei processi di produzione aziendale in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa europea per i diversi settori di attività.
All’esito del processo di valutazione e verifica ispettiva in merito a tutti gli elementi raccolti, l’OdC provvede all’emissione del Certificato di Conformità per la vendita a distanza su piattaforma internet. Con esso viene quindi riportato l’elenco e la categoria dei prodotti certificati e l’autorizzazione in capo all’operatore a commercializzare i prodotti biologici attraverso il proprio ecommerce.
Conclusioni
L’importanza che riveste la certificazione per gli operatori impegnati nella commercializzazione online di prodotti alimentari biologici è di chiara evidenza.
Non solo dal punto di vista della compliance aziendale, spesso sottovalutata o ignorata, e del relativo sistema di vendita adottato, ma altresì sul piano strettamente commerciale e dei controlli svolti dall’Autorità competente.
Infatti il mancato assoggettamento al regime di controllo, che nel caso esaminato abbiamo visto essere obbligatorio, comporta appunto l’applicazione da parte dell’ICQRF delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 20/2018.