I prodotti di consumo commercializzati all’interno del mercato comunitario devono essere sicuri e privi di rischi per la salute e sicurezza dei consumatori, fatti salvi quei rischi minimi associati all’uso del prodotto considerati accettabili e coerenti.
Si tratta di un principio che governa l’immissione sul mercato comunitario della maggior parte dei prodotti, non solo nei casi in cui siano forniti direttamente a consumatori o messi a disposizione degli stessi, ma anche quando, pur non essendo loro destinati, sono, per natura o caratteristiche, suscettibili di essere utilizzati da soggetti consumatori.
Il Regolamento UE 2023/988 rappresenta un passo avanti per la sicurezza dei prodotti di consumo nel mercato digitale. Approfondiamo allora la portata delle nuove normative.
Gli standard minimi di sicurezza
Gli standard minimi di sicurezza richiesti devono essere posseduti da prodotti del più svariato genere, ciascuno con rischi differenti e che mutano con l’evoluzione tecnologica. Si pensi ai rischi per la salute, anche mentale, legati ai prodotti digitalmente connessi, specialmente a danno di consumatori vulnerabili e specialmente dei minori.
Sono infatti ormai sempre più numerosi non solo i beni che presentano elementi digitali, ma anche i beni venduti tramite modalità di vendita a distanza e, in particolare, online.
E-commerce e marketplace hanno infatti dato vita a nuovi modelli di business, capaci di raggiungere un numero considerevole di consumatori. I “fornitori dei mercati online”, che offrono servizi di intermediazione tra operatori economici e consumatori mediante un’interfaccia online, hanno quindi un ruolo primario nell’assicurare che i prodotti offerti siano sicuri.
Il Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti
In questo contesto, la disciplina dei prodotti di consumo negli ultimi anni è stata oggetto di integrazione e aggiornamento proprio per estendere la tutela anche ai contratti relativi a beni con elementi digitali che quotidianamente stipuliamo. In Italia, il recepimento delle disposizioni comunitarie aveva già condotto all’introduzione di un intero capo nel Codice del Consumo, definito “capo I bis”, dedicato integralmente ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il mercato interno incrementando il livello di protezione, il 25 aprile 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (che abroga la Direttiva 2001/95/CE, recepita in Italia dal c.d. “Codice del Consumo”) che avrà applicazione a partire dal 13 dicembre 2024.
Il provvedimento tiene conto delle nuove tecnologie.
Infatti, nel valutare la sicurezza di un prodotto, gli operatori dovranno tenere in considerazione i rischi connessi alle nuove tecnologie sin dalla progettazione, avuto riguardo anche:
- alle caratteristiche di cybersicurezza adeguate e necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, quali malware, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
- alle funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
Sempre coerentemente con il processo di innovazione tecnologica e di semplificazione, tutte le informazioni relative al prodotto e agli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura potranno essere rese disponibili mediante mezzi elettronici. Quindi, informazioni necessarie ai fini dell’identificazione del prodotto ed ai fini della tracciabilità nell’ambito dell’attività di vigilanza del mercato, ma anche istruzioni ed altre informazioni di sicurezza, che devono accompagnare obbligatoriamente il prodotto, potranno essere veicolate mediante tramite canali digitali quali i QR Code o i codici a matrice di dati. Laddove non sia possibile apporre il vettore di dati sul prodotto, ad esempio, per limiti dimensionali, potrà essere apposto sull’imballaggio o in documenti di accompagnamento quali DDT o istruzioni.
Lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi: il sistema Safety Gate
Sempre attraverso il ricorso a nuove tecnologie, il Regolamento UE 2023/988 si propone di rendere più efficiente anche il sistema di circolazione delle informazioni relative a prodotti pericolosi all’interno del mercato comunitario. Il cd. “RAPEX” (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari), con cui le autorità nazionali degli Stati membri notificavano alla Commissione i prodotti pericolosi, ha assunto la denominazione di “Safety Gate”, allo scopo di assicurare maggiore chiarezza.
Questo sistema svolge tre diverse funzioni, tra loro interconnesse:
- Sistema di allarme rapido Safety Gate, con cui le autorità nazionali e la Commissione Europea possono scambiarsi informazioni relative al rischio ed alle misure correttive adottate in relazione a prodotti pericolosi, così come aggiornamenti e revoche. Si favorisce al contempo l’accessibilità, in modo che le autorità di altri Stati membri possano adottare idonee misure nel caso in cui il medesimo prodotto sia commercializzato anche nel rispettivo mercato.
- Portale Safety Gate accessibile al pubblico, in modo che possa presentare reclami.
- Safety Business Gateway, con cui gli operatori economici ed i fornitori di mercati online, che devono registrarsi con un punto di contatto unico, possono invece comunicare direttamente alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni rilevanti in merito a beni di consumo prodotti o distribuiti che presentano rischi per la salute dei consumatori e ad eventuali incidenti legati a tali prodotti. In particolare, dovranno comunicare tutti i dettagli a loro noti sul rischio, ma anche sulla quantità di prodotti ancora in circolazione e su qualsiasi misura correttiva che conoscano sia stata assunta.
Le caratteristiche dei software dei fornitori di mercati online
I fornitori di mercati online mettono in contatto gli operatori economici – siano essi produttori, importatori o distributori – con i consumatori, mediante un software di qualsivoglia natura – di regola siti web e applicazioni – offrendo quindi un servizio di intermediazione.
Come visto, in considerazione del ruolo peculiare svolto nella catena di fornitura, sono tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza e con gli operatori attraverso la condivisione di informazioni e dati, soprattutto in caso di emersione di problemi di sicurezza dei prodotti e di incidenti avvenuti per effetto dell’utilizzo degli stessi.
Allo scopo di consentire un’adeguata tutela dei consumatori, già a partire dalla fase di sviluppo del software, tali soggetti dovranno adottare una serie di accorgimenti, eventualmente con la collaborazione degli sviluppatori o web agency di cui si avvalgono.
Assolvendo ad un obbligo di trasparenza, dovranno strutturare l’interfaccia del portale in modo che, da un lato, chi rende disponibile il prodotto possa inserire, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro interessato, anche tutte le informazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento e, dall’altro, i consumatori possano agevolmente accedere alle stesse.
In particolare, per tutti i prodotti dovranno essere resi disponibili:
- i dati identificativi del fabbricante o di un responsabile stabilito nell’Unione Europea;
- le informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza prescritta dal Regolamento UE 2023/988 o dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto stesso (si pensi alle Direttive bassa tensione, sulla compatibilità elettromagnetica, macchine e così via).
Quando poi un prodotto disponibile per la vendita tramite la piattaforma si riveli pericoloso, il fornitore deve attivarsi direttamente per prevenire e ridurre conseguenze negative per i consumatori.
Conclusioni
Precisamente, oltre a dare adeguata evidenza sul proprio sito web o applicazione di eventuali misure di richiamo adottate in relazione allo stesso, dovrà sviluppare un sistema che consenta un’informazione adeguata e tempestiva di tutti i consumatori che hanno effettuato l’acquisto di un prodotto per cui sono state avviate campagne di richiamo o resi disponibili avvisi di sicurezza per un uso sicuro.
Il fornitore di servizi online può inoltre decidere, informando l’operatore economico, di rimuovere dalla propria piattaforma un prodotto pericoloso o di disabilitarne l’accesso ai consumatori.