Gli strumenti dell’embedding, inline linking, framing hanno sicuramente delle sfumature diverse tra di loro in termini tecnico-informatici, ma possono essere guardati tutti sotto la stessa lente di ingrandimento del diritto e della giurisprudenza, soprattutto quella europea che nelle scorse settimane, dopo la famosa sentenza del 13 febbraio 2014 (causa C-466/12), è tornata ad esprimersi con la voce dell’Avvocato Generale Szpunar.
Perché si usa, e tanto, la tecnica dell’iFrame
Che sia un video, un articolo, un podcast o altri contenuti provenienti da siti terzi, ciò che occorre prendere in considerazione è l’automatismo di queste tecniche al fine di analizzare un’eventuale violazione del diritto d’autore.
Si parla infatti in tutti questi casi di incorporazione – o per riprendere il termine francese adottato dalla Corte Europea, «transclusion» (transclusione) – di una risorsa proveniente da un altro sito nella propria pagina internet. L’elemento incorporato appare dunque automaticamente sullo schermo senza rimandare “fisicamente” al sito di provenienza.
I motivi per cui si utilizza la tecnica dell’iframe sono molteplici, analizziamoli assieme partendo dal più antico e diffuso.
Se sviluppiamo un sito vetrina di un’attività commerciale, sentiremo sicuramente l’esigenza di riprodurre dei contenuti video. Ci occorrerà quindi, senza dubbio, un “player” che sia in grado di riprodurre file video all’interno del sito, dando all’utente la possibilità di controllarne la riproduzione, il volume e garantendo una velocità di caricamento congrua con quella che è la pazienza dei visitatori delle pagine web. Queste funzionalità hanno certamente un costo elevato che non è giustificabile per un semplice sito vetrina. Per questo motivo si ricorre all’utilizzo dell’iframe per “incorporare” il know-how tecnologico di altre piattaforme, il cui scopo è appunto esclusivamente riprodurre video. In questo caso si sfrutta l’incorporazione per “aprire una finestra” all’interno del nostro stesso sito – senza che l’utente navighi altrove – attraverso la quale viene visualizzato il contenuto video.
Questo vale anche per altri tipi di “servizi” come la riproduzione di musica, post di piattaforme social e affini.
Oltre che le capacità tecnologiche nel caso di questi servizi, si sfrutta anche il catalogo della stessa piattaforma. Possiamo infatti incorporare contenuti che altri hanno caricato su piattaforme di terze parti (come Youtube, Spotify, etc.) direttamente nel nostro sito, garantendo ai propri visitatori una migliore esperienza di navigazione.
Un altro motivo sempre di natura tecnica è dovuto alla diversa frequenza di aggiornamenti dei contenuti all’interno di un sito. Se nella homepage volessimo incorporare una sezione dedicata alle notizie minuto per minuto, questa richiederebbe un aggiornamento molto frequente, al contrario della pagina che lo contiene che resterebbe di per sé statica. Con la tecnica della iframe possiamo decidere di rinfrescare il contenuto dell’iframe più spesso rispetto all’intera pagina web. Possiamo quindi ricaricare solo le notizie senza dover aggiornare l’intera pagina web.
L’Inline linking, termine meno noto ma anch’esso ampiamente utilizzato, prevede il posizionamento di risorse – tipicamente immagini – all’interno della propria pagina web, ma proveniente da siti differenti.
In questo caso, la percezione del visitatore della pagina web è che la risorsa sia parte integrante del sito, che vi appartenga nativamente.
È netta la differenza rispetto all’embed che prevede una sorta di “finestra” all’interno della quale viene renderizzata una parte di un sito esterno.
In che misura è concesso utilizzare lecitamente i contenuti che troviamo su altri siti
Ma possiamo quindi, nei termini sopra descritti, utilizzare lecitamente i contenuti che troviamo su altri siti? Solo se ricorrono due requisiti imprescindibili:
- fare in modo che l’utente che sta navigando sulla nostra pagina si renda conto che il contenuto incorporato appartiene a terzi;
- utilizzare solo contenuti di siti o piattaforme che non prevedano a monte un accesso a pagamento o contenuti che, presi singolarmente, non abbiano nessun tipo di restrizione circa l’incorporamento in domini diversi da quello di origine.
A confermarlo già da alcuni anni è la famosa sentenza del 13 febbraio 2014, causa C-466/12, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che, nel caso di un’opera disponibile, già liberamente accessibile su un sito Internet, il pubblico destinatario del contenuto incorporato da un altro sito Internet non costituisce un pubblico nuovo ai sensi dell’art. 3 3, paragrafo 1, della Direttiva europea 2001/29, rispetto a quello della comunicazione iniziale. La Corte ha infatti considerato che il pubblico destinatario della comunicazione iniziale era costituito da tutti i potenziali visitatori di un sito Internet liberamente accessibile, vale a dire da tutti gli utenti di Internet. Pertanto, tutti questi users sono stati presi in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della comunicazione iniziale. Il fatto di inserire in un sito Internet un collegamento ipertestuale (un «collegamento cliccabile») verso un’opera protetta dal diritto d’autore, già liberamente accessibile su Internet, non necessita di un’autorizzazione da parte del titolare dei diritti d’autore su tale opera.
Tale orientamento è stato assorbito a più riprese dalle successive pronunce della Corte EU ed approfondito maggiormente nella misura in cui viene intesa come “per conosciuta” l’architettura del Web. Ebbene, la Corte dice che, autorizzando senza restrizioni la messa a disposizione al pubblico dell’opera, si presuppone che il titolare dei diritti d’autore abbia autorizzato anche l’inserimento di collegamenti ipertestuali (o comunque la funzione di “embed”) a tale opera. Sebbene qualsiasi atto soggetto ad un diritto esclusivo dell’autore debba ricevere il suo previo consenso, la direttiva 2001/29 non richiede che tale consenso sia dato necessariamente in modo espresso (Sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C-301/15, EU:C:2016:878).
Cosa diversa è se la piattaforma è limitata ad una cerchia più ristretta di utilizzatori ove tale assunto non trova fondamento in quanto, a monte, il pagamento (ad esempio di un abbonamento) esclude l’intenzione da parte dell’autore del contenuto di diffondere ad una cerchia indeterminata ed illimitata le proprie opere.
Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea
Sul punto, si è pronunciato lo scorso 10 settembre 2020, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Maciej Szpunar, nell’ambito di una questione pregiudiziale inerente alla presunta violazione del diritto d’autore per l’incorporazione di contenuti terzi nella causa C39 2/19, G Bild‑Kunst contro Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Posto che le conclusioni dell’Avvocato Generale non vincolano la decisione finale della CGUE che verrà definitivamente emessa nelle prossime settimane, si ritorna a parlare dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva europea n. 2001/29 che recita testualmente “gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. (…) 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo”.
In questa occasione si è tornati sul tema, chiedendoci se debba essere interpretato nel senso che l’incorporazione di un’opera – precedentemente messa a disposizione del pubblico in modo consensuale dal titolare dei diritti d’autore (in quanto contenuto liberamente accessibile secondo i criteri prima indicati) – e che venga visualizzata come parte integrante del sito “ospitante”, costituisce o no una nuova comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione qualora tale incorporazione eluda le misure di protezione contro un simile uso dell’opera.
Ebbene, l’Avvocato Generale va oltre! Assorbe l’orientamento consolidatosi fino ad a quel momento in senso alla Corte di Giustizia, e sostiene addirittura che anche nel caso di incorporazione nel proprio sito di un’intera pagina di un altro sito, gli utenti che accedono effettivamente alla pagina Internet di destinazione del link costituiscono il pubblico di tale sito, vale a dire il pubblico che è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della messa a disposizione dell’opera, anche se il sito è visualizzato all’interno della pagina contenente il link[1]. Il fondamento di tale assunto si rinviene nella concreta possibilità che l’utente si accorga del collegamento con il sito originario dell’elemento collegato, “tale utente deve essere quindi considerato parte del pubblico di tale sito, vale a dire del pubblico che è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore quando ha autorizzato la messa a disposizione della sua opera su detto sito”.
Qualora, invece, non ci sia modo di avvedersi che il contenuto visualizzato sul sito “ospitante” provenga da un altro sito, ovvero questo venga automaticamente caricato all’interno della pagina web senza collegamenti cliccabili e “senza alcuna azione supplementare da parte dell’utente”, occorre, secondo l’Avvocato Generale, l’autorizzazione del titolare dei diritti sulle opere. In definitiva, la violazione del diritto d’autore è integrata quando non è assolutamente possibile rinvenire un legame con il sito originario: “tutto avviene sul sito che contiene il link”. E, dunque, si assista ad un fenomeno parassitario del contenuto presente sul Web.
Se ciò fosse lecito, ci troveremmo al cospetto di una vera e propria monopolizzazione del Web da parte di un numero limitato di servizi e società dominanti sul mercato.
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- Tuttavia, ancorché l’incorporazione di contenuti – e finanche dell’intera pagina di un sito – non configura una violazione del diritto d’autore in senso stretto perché non integra nuova comunicazione al pubblico (ai sensi dell’art. 3 della direttiva citata) – non possiamo escludere, cosi come ci spiega l’Avvocato Generale, che un simile uso possa costituire un abuso e causare determinate violazioni dal punto di vista dei diritti morali dell’autore, del diritto dei marchi o della concorrenza sleale. ↑