L’ARCOM-Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique è nata dalla fusione delle precedenti CSA-Conseil Supérieur de l’Audiovisuel e HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l’Internet.
È stata istituita dalla legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021 sulla regolamentazione e la protezione dell’accesso alle opere culturali nell’era digitale, che ha modificato il Codice della proprietà intellettuale francese (CPI) a seguito della direttiva 2019/790.
Vediamo in dettaglio i nuovi poteri dell’ARCOM e perché potrebbe essere un esempio da seguire in Italia, dove – di contro – il decreto legislativo 177/2021 di implementazione della direttiva 2019/790, ha conferito nuovi ampi poteri ad AGCOM, l’Autorità Garante delle Comunicazioni, nel settore del diritto d’autore online.
Agcom, come cambiano i poteri con la direttiva UE sul diritto d’autore
Questa decisione del legislatore va verso una progressiva amministrativizzazione dell’ambiente digitale, scaturita dall’esigenza di fornire risposte rapide ad un mercato nuovo, in via di rapido sviluppo, che presenta alcuni rilevanti aspetti di potenziale conflittualità.
La risoluzione di questi conflitti non pare essere compatibile con i tempi e con i costi della giustizia ordinaria: perciò ci si sta progressivamente muovendo verso la creazione di autorità amministrative indipendenti ed il conferimento alle stesse di diversi poteri, ad esempio in materia di gestione del contenzioso e definizione di linee guida.
Questa linea non è certo esclusiva del sistema italiano: esistono importanti esempi dello stesso genere in diversi Paesi, come in Spagna, con la Comission de Propriedad Intelectual creata dalla cd. Ley Sinde, nonché, appunto, in Francia, dove già nel 2009 era stata istituita la HADOPI per gestire un approccio graduato alle violazioni commesse su Internet attraverso l’invio, su sollecitazione degli aventi diritto, di tre successivi avvertimenti al responsabile della violazione, fino all’avvio di un procedimento penale ed alla comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1500 euro.
Quali sono le funzioni dell’ARCOM
Secondo l’art. 331-12 del CPI, l’ARCOM:
1) assicura la tutela delle opere e degli oggetti sui quali sussiste un diritto d’autore, un diritto connesso o un diritto audiovisivo sportivo, con riguardo alle violazioni di tali diritti commesse sulle reti di comunicazione elettronica utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione al pubblico on line;
2) svolge azioni di sensibilizzazione e prevenzione;
3) favorisce lo sviluppo dell’offerta legale e monitora l’uso lecito e illecito delle opere;
4) si occupa della regolazione e del monitoraggio nel campo delle misure tecniche per la protezione e l’identificazione delle opere e degli oggetti protetti.
Nel rispetto di queste missioni, ARCOM adotta tutte le misure, in particolare emanando raccomandazioni, guide di buona pratica, modelli e clausole standard nonché codici di condotta volti a promuovere, da un lato, l’informazione al pubblico dell’esistenza dei mezzi di sicurezza e, dall’altro, la sottoscrizione di accordi volontari atti a sanare le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.
ARCOM, inoltre, valuta l’efficacia degli accordi conclusi e a tal fine può richiedere alle parti ogni utile informazione relativa alla loro attuazione. Può formulare raccomandazioni per promuovere la conclusione di tali accordi e proposte per porre rimedio a eventuali difficoltà incontrate nella loro esecuzione o in fase di conclusione.
Fra i poteri più interessanti che la nuova legge attribuisce ad ARCOM vi è la possibilità di pubblicare una lista di siti web che hanno violato gravemente e ripetutamente il diritto d’autore o i diritti connessi (art. 331-25), dopo un’istruttoria condotta dalla stessa ARCOM.
Il principale effetto di questa “blacklist” consiste nell’obbligo da parte di chi sia in rapporto commerciale con i siti web in questione (e quindi soprattutto gli inserzionisti pubblicitari ed i loro agenti) di rendere pubbliche le relazioni, anche le relazioni contabili, obbligatorie nel Codice di Commercio francese.
Ugualmente interessante è il potere conferito ad ARCOM di ordinare a qualsiasi operatore di un motore di ricerca o di un altro servizio di referenziamento di smettere di referenziare gli indirizzi elettronici che danno accesso a servizi illeciti online.
ARCOM: il caso del diritto audiovisivo sportivo
Un’attenzione particolare è dedicata dalle nuove norme introdotte dalla l. n. 2021-1382 alla lotta contro le violazioni del diritto connesso audiovisivo sportivo: i titolari dei diritti (e quindi la lega sportiva, ovvero la società di comunicazione licenziataria dei diritti) possono richiedere al Presidente del Tribunale competente di disporre l’attuazione di misure proporzionate (blocco, ritiro, dereferenziazione) contro l’accesso dal territorio francese ai servizi di comunicazione online che trasmettono illegalmente la competizione o l’evento sportivo o il cui obiettivo principale sia la trasmissione non autorizzata dello stesso.
Le misure possono essere assistite da eventuale penale per ciascuna delle giornate in calendario sportivo entro 12 mesi. Ordinate dal Presidente del Tribunale, terminano, per ciascuno dei giorni del calendario ufficiale della competizione o dell’evento sportivo, alla fine della trasmissione autorizzata dal titolare dei diritti di sfruttamento di tale competizione o evento.
Il ruolo dell’ARCOM è ritagliato con specifico riguardo all’attuazione di misure di blocco nei confronti di servizi online non ancora identificati alla data dell’ordine emesso dal Presidente del Tribunale: il titolare dei diritti interessato potrà infatti comunicare ad ARCOM i dati identificativi del servizio in questione, secondo le modalità definite dall’Autorità. Quest’ultima, attraverso specifici agenti autorizzati, verifica che i servizi segnalati diffondano effettivamente in modo illegale l’evento sportivo e quindi notifica i dati identificativi dei servizi agli ISPs individuati nell’ordine emesso dal Presidente del Tribunale, affinché questi ultimi possano adottare le misure ordinate nei confronti dei nuovi servizi, per tutta la durata residua di queste misure.
Inoltre, ARCOM adotta dei modelli di accordo che i titolari dei diritti e gli ISP sono invitati a concludere. Questi accordi precisano le misure che le parti contraenti si impegnano ad adottare per porre fine alle violazioni del diritto connesso audiovisivo sportivo, nonché la ripartizione del costo delle misure ordinate dal Presidente del Tribunale.
I vantaggi nell’adottare il modello in Italia
La blacklist di ARCOM, nonché la possibilità di estendere, tramite l’intervento della stessa ARCOM, il perimetro degli ordini (delle autorità amministrative o giudiziarie) a nuovi ISPs o a nuovi servizi illeciti, appaiono soluzioni estremamente interessanti per i nuovi problemi dell’enforcement online.
L’attuale prevalente interpretazione delle norme previste nella direttiva E-Commerce richiede infatti che in molti casi gli ISPs non siano tenuti ad intervenire se non previa emissione di un ordine da parte di un’autorità competente (si fa qui riferimento in particolare a mere conduit a caching provider).
La tecnologia e le dinamiche proprie della pirateria si basano tuttavia sulla continua sostituzione dei vecchi servizi bloccati con nuovi servizi, dotati di nuovi IP e nuovi DNS, in una rincorsa potenzialmente infinita, che richiederebbe quindi letteralmente di inondare le aule giudiziarie con sempre nuovi ricorsi diretti ad inseguire tutti i nuovi servizi.
Tuttavia, questo appare impensabile ed irrealistico, sia perché le risorse attuali semplicemente non lo consentirebbero, sia perché nei casi considerati di cd. “blatant infringement” si verificherebbe un irragionevole dispendio di risorse, non giustificate, per reprimere violazioni plateali, del tutto simili l’una all’altra, prive di aspetti di effettiva problematicità.
Ci si può quindi chiedere se, anche alla luce dei nuovi poteri conferiti ad AGCOM, alcune delle soluzioni francesi non potrebbero essere adottate anche nel nostro ordinamento, mutatis mutandis, per assicurare ai settori più esposti alle violazioni digitali una protezione efficace e veloce, che fornisca sufficienti garanzie, anche processuali, alle parti coinvolte nei conflitti, senza tuttavia oberare le aule giudiziarie di innumerevoli azioni.
Nello scenario proposto, infatti, si avrebbe un intervento iniziale anche cautelare (e quindi particolarmente veloce) da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, con tutte le garanzie del caso, per stabilire se nella situazione i diritti esclusivi sussistano, competano al ricorrente, e possano giustificare l’emissione di un ordine inibitorio; per le variazioni dei servizi o per i servizi nuovi non sarebbe tuttavia necessario ricorrere di nuovo all’autorità giudiziaria ordinaria, bastando all’uopo l’intervento dell’Autorità amministrativa che – in modo terzo ed indipendente – verificherebbe il ricorrere delle condizioni per l’estensione dell’ordine del Presidente del Tribunale.